Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9597 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposta ricorso per cassaz”tone avverso la sentenza dell Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna p dal Tribunale di Rovigo in ordine al reato di cui agli arct. 186, co. 2 lett. b2-bis e 2-sexies, d.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, per aver guidato in stato di ebbrezza, con l’aggra provocato un incidente stradale.
L’esponente lamenta: a) violazione di legge in ordine ai mancato accoglimen richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’esercizio del dir omessa valutazione in ordine alla doglianza avente ad oggetto la richiesta di acquis prova documentale.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati. Gli stessi, in parti sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di sono scanditi da necessaria critica analisi RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste a base del impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato le richie tutti i motivi di ricorso. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adegua motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta diritto e pertanto immune da vizi legittimità. Invero, in tema di guida in stato fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona ad esame alcolimetrico detta facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è su tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore f stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01). Nel caso di specie, l’imput essere sottoposto ad alcol-test era stato ritualmente avvisato della facoltà di fa un difensore; circostanza che si desume dal verbale redatto dalla PG, nel quale si l’imputato non voleva farsi assistere da un difensore. Facendo corretta applicazione di fa Corte ha rilevato che, non costando impugnazione per falso, le circostanze ivi a potevano essere superate dalla prova testimoniale. EI poi del tutto ovvio che l’orario compilazione dei verbale descrittivo RAGIONE_SOCIALE operazioni dì accertamento etilometrico sia rispetto alle operazioni medesime e al preliminare avviso di cui all’art. cod. proc. pen. COGNOME sul COGNOME punto, COGNOME testualmente, COGNOME in COGNOME analoga COGNOME fattispecie, Sez. 4 – , n. 3906 del 21/01/2020,Ballori, Rv. 278287 – 01). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile 11 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore delta RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi ente