Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pistoia a carico di NOME, con cui il predetto era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante dell’orario notturno .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.
Violazione dell’art. 180 cod. proc. pen. in ordine al mancato accoglimento dell’eccezione difensiva riguardante la nullità del verbale di accertamento tecnico urgente ex art. 354 cod. proc. pen.
Nell’atto di appello, lamenta la difesa, si era evidenziata la nullità del verbale di accertamento redatto dalla P.G. in data 7 aprile 2019, dovendo ritenersi dubbia la prova che il ricorrente fosse stato avvertito della facoltà di fars assistere da un difensore di fiducia. L’eccezione, dedotta tempestivamente innanzi al giudice di primo grado, era stata implicitamente rigettata, avendo il Tribunale provveduto ad affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al fatto a lui ascritto senza motivare sull’eccezione dedotta. La prova dell’avviso, richiesto a pena di nullità dell’accertamento, può desumersi nel caso in esame dalla sola annotazione presente nel verbale di accertamento, in cui è stato apposto un segno di spunta sulla casella corrispondente alla voce riguardante l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Tale circostanza sarebbe inidonea a dimostrare che l’avviso fosse stato realmente somministrato e la giustificazione offerta dalla Corte di appello per superare il rilievo difensivo sarebbe insoddisfacente.
L’espletamento della garanzia prevista ex lege non può ritenersi un mero formalismo, essendo precipuo compito della Polizia giudiziaria operante rendere edotto l’indagato dei diritti e delle facoltà allo stesso spettanti nel compimento di atti urgenti ed irripetibili. I giudici di merito hanno trascurato di considerare ch nel corpo dell’annotazione di polizia, non vi è prova che gli agenti avessero realmente dato avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore; inoltre, la redazione del verbale è avvenuta dopo il compimento dell’accertamento etilometrico, in violazione della normativa codicistica in tema di garanzie per l’indagato.
Sarebbe contraddittoria la prova che l’avviso fosse stato dato prima del compimento dell’accertamento: benchè all’interno del verbale venga riportato un orario di redazione precedente rispetto all’accertamento, nella comunicazione notizia di reato la descrizione delle fasi dell’attività posta in essere dal personale di polizia restituisce una versione diversa.
II) Trattamento sanzionatorio eccessivo ed errato.
Il giudice di primo grado ha irrogato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti con l’aggravante contestata, la pena di mesi tre di arresto ed euro 1500,00 di ammenda. Il Tribunale ha trascurato di considerare che, ai sensi dell’art. 186, comma 2-septies cod. strada, le circostanze attenuanti non possono essere concesse con giudizio di equivalenza o prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada.
La Corte di appello, pur prendendo atto dell’errore, supera il rilievo, sostenendo che, con riferimento alla pena pecuniaria, la concessione del beneficio sarebbe andata a favore dell’imputato. La giustificazione non è condivisibile in relazione alla pena dell’arresto, rispetto alla quale, la concessione delle attenuanti generiche avrebbe dovuto comportare la sua riduzione.
La motivazione della Corte di appello, pertanto, deve ritenersi errata in relazione alla pena dell’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le ragioni di doglianza articolate nel primo motivo di ricorso sono inammissibili.
La motivazione offerta dalla Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non risulta meritevole di essere censurata. La sentenza, invero, offre adeguata risposta a tutte le deduzioni difensive e risulta immune dai vizi prospettati dal ricorrente.
Le articolate doglianze si limitano, in realtà, a riprodurre le medesime censure già devolute in appello, puntualmente esaminate e disattese con motivazione congrua nella sentenza impugnata.
Il segno di spunta in corrispondenza della casella riferita alla voce riguardante la somministrazione dell’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia, è idonea a dimostrare che detto avviso sia stato effettivamente dato. Il dubbio prospettato dalla difesa non ha ragione di essere al cospetto della prova rappresentata dallo stesso verbale di accertamento, che reca la non equivoca indicazione di cui si tratta. Deve all’uopo rilevarsi come, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi
assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia stata fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefacente degli stes (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, Rv. 280381).
Del pari inammissibile è la doglianza riguardante la dedotta invalidità dell’accertamento per effetto della redazione del verbale ex art. 354 cod. proc. pen. in un momento successivo all’accertamento. A parte la considerazione che la doglianza articolata nei termini di cui al ricorso non era stata devoluta alla Corte di appello, la qual cosa determina la inammissibilità del motivo ai sensi degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., occorre rilevare come la stessa sia destituita di fondamento. Secondo consolidato orientamento di questa Corte non sussiste un obbligo giuridico, in capo ai verbalizzanti, di redazione contestuale del verbale di accertamento riguardante l’esame etilonnetrico, essendo sufficiente che l’avvertimento ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. venga espresso oralmente prima della sottoposizione dell’indagato all’esame de qua, per poi essere trascritto nel verbale di accertamenti in un momento successivo (cfr. Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Rv. 267260). Il rilievo in base al quale si evincerebbe dalla comunicazione notizia di reato la mancanza dell’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è fondato su argomentazioni del tutto versate in fatto. La censura muove da una interpretazione della comunicazione notizia di reato, basata su richiami parziali al suo contenuto, smentita dal verbale di accertamento, atto fidefacente.
2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), aggravato ai sensi dell’art. 186, comma 2 sexies, cod. strada. L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada è punito con la pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da 800 a 3200 euro. L’aggravante prevede l’aumento della sola pena pecuniaria da 1/3 alla metà. Ai sensi dell’art. 186 comma 2-septies le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Il primo giudice ha condannato l’imputato alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1500 di ammenda riconoscendo le attenuanti equivalenti all’aggravante: ha quindi errato nell’effettuare il bilanciamento, come sostenuto dalla difesa nel ricorso. La Corte di appello, investita della doglianza difensiva, nel confermare il trattamento sanzionatorio, è incorsa in un errore ulteriore. Invero, il giudizio di bilanciamento, pur risolvendosi a favore dell’imputato in relazione alla pena pecuniaria, si traduce in una reformatio in peius con riferimento alla pena detentiva.
Avendo il giudice di primo grado concesso le attenuanti generiche, le quali non potevano essere poste in bilanciamento, avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena dell’arresto in ragione del beneficio riconosciuto.
L’errore è emendabile in questa sede, potendo la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., rideterminare la pena detentiva inflitta all’imputato in quella di mesi due di arresto, previ annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente al giudizio di bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche e per l’effetto ridetermina la pena detentiva inflitta all’imputato in quella di mesi due di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 21 febbraio 2024