Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41768 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MISTRETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso come da requisitoria già depositata, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del l’11 .07.2024, la Prima Sezione di questa Corte annullava la pronunzia della Corte di Appello di Messina del l’8 .04.2024, nei confronti di COGNOME NOME, ritenuto colpevole del delitto di cui a ll’ art.75, comma 2, D. L. vo. 159/2011, perché, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di anni due, circolava alla guida di un’autovettura con patente di guida revocata, con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Messina .
La Corte del rinvio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 116/2024, riteneva che acquistasse particolare rilievo, nell’ipotesi di guida di un autoveicolo, da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e nei cui confronti la patente sia stata revocata, l’accertamento circa la ragione posta alla base della revoca, cioè la verifica della dipendenza della revoca stessa dall’applicazione della misura di prevenzione o da diversa ragione .
Nella specie, questa Corte ha ritenuto non adeguata la ragione determinante la revoca della patente di guida nei confronti del NOME (la irrogazione di una misura di prevenzione), basata sul solo riferito di un testimone circa un ‘controllo presso la banca dati’ .
1.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in sede di giudizio di rinvio, provvedendo sull’appello proposto dall’ imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 23.10.2023.
1.1.1 La Corte d’appello ha ritenuto che la revoca della patente di guida fosse stata disposta in ragione dell’applicazione della misura di prevenzione , sulla base non solo degli accertamenti effettuati dagli agenti operanti nelle banche dati, ma anche del decreto del Tribunale di Messina di applicazione della misura di prevenzione del 24.10.2016 e del conseguente provvedimento del Prefetto di Messina di revoca sia della patente di guida intestata al COGNOME sia di tutte le patenti di guida eventualmente in suo possesso per carenza dei requisiti morali.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato NOME COGNOME ricorre, tramite unico atto, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art .173, comma 1, disp. atti. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza ed erronea applicazione di legge , in relazione all’art.73 D.L.vo 159/2011 .
Si duole della affermazione di penale responsabilità del ricorrente basata su plurime condotte di guida con patente revocata nei confronti di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale di declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.73 D.L.vo 159/2011, che avrebbe affermato il principio di applicabilità della disposizione normativa, nei confronti di persona ancora sottoposta a misura di prevenzione al momento del fatto, principio ribadito da una pronuncia di questa Corte.
Nel caso a mano, invece, alla data del controllo (5/12/2019), il ricorrente non era più sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto eseguita,
con la conseguenza che difetterebbe l’elemento materiale del reato e la misura di prevenzione assumerebbe rilevanza solo amministrativa.
La Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delle peculiarità del caso concreto né del principio affermato dalla Corte Costituzionale e ribadito anche da questa Corte.
La sentenza sarebbe manifestamente illogica, infondata e contraddittoria in quanto non ha tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e se, da un lato, rimanda al principio di diritto affermato dalla Consulta nella sentenza 116/2024, dall’altro , non avrebbe assolto all’onere di motivazione in relazione all’assolvimento dell’onere probatorio sul punto indicato con la sentenza di rinvio.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge, in relazione agli artt.131 bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., in punto di diniego dell’a ssoluzione per particolare tenuità del fatto, nonché vizio di manifesta illogicità della sentenza impugnata.
La Corte di merito non avrebbe fatto buon governo dei principi regolatori dell’art.131 bis cod. pen., ed avrebbe basato la valutazione su ll’ elemento della commissione di pluralità di reati della stessa indole, che non ricorrerebbe nel caso di specie e, comunque, non avrebbe indicato il criterio per la individuazione di tali reati. Il richiamo ai precedenti penali, tra i quali non si rinvengono reati della stessa indole, non sarebbe quindi pertinente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1 L’art. 73 D.L.gs. 6 settembre 2011, n. 159 punisce con la pena dell’arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata: si tratta, invero, di norma speciale rispetto a quella del codice della strada (cfr. Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992 – 01), sicché su di essa non ha spiegato alcun riflesso la depenalizzazione dell’art.116 , comma 15, del codice della strada, di cui alla L.15.01.2016 n.8.
L’art. 73 del codice antimafia ha, in plurime recenti occasioni, superato il vaglio di legittimità costituzionale.
Con sentenza n. 211 del 12 settembre 2022 la Consulta ha evidenziato che ciò che ha indotto il legislatore a mantenere l’incriminazione è, appunto, la circostanza che la condotta sia posta in essere da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto sottoposto a misura di prevenzione: si è, dunque, ravvisato «un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo», e si è deciso di continuare a sanzionare penalmente la condotta onde «tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l’essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale – cui l’art. 120 cod. strada ricollega l’impossibilità di porsi legittimamente alla guida – non si pone come “evenienza del tutto estranea al fatto-reato” previsto dall’art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come “responsabilità penale d’autore”. Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all’art. 73 cod. antimafia e conseguentemente non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost.».
Con ordinanza n. 214 dell’8 novembre 2023 la Consulta, nuovamente investita del tema, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in questione, ribadendo che «l’elemento differenziale della pericolosità» dell’autore della condotta giustifica la diversità risposta del codice antimafia rispetto al codice della strada: «la scelta legislativa di sanzionare l’ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell’offesa ai beni protetti».
Da ultimo, con sentenza n. 116 del 4 giugno 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 «nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada», rilevando che in un
caso del genere – ossia quando non vi sia alcun legame tra lo status di soggetto sottoposto a misura di prevenzione e la sospensione o revoca della patente di guida, disposta per comuni violazioni del codice della strada – viene a delinearsi una responsabilità penale d’autore che contrasta con il principio di offensività, sostanziandosi il presupposto dell’incriminazione in una qualità della persona non connessa alla condotta (Sez. 1, Sentenza n. 44259 del 19/11/2024 Rv. 287152 -01).
Il discrimen della punibilità della condotta, nei confronti di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione, ma cessata al momento del fatto, è, dunque, costituito dalla verifica della riconducibilità della revoca della patente di guida all’applicazione della misura di prevenzione.
2.1.1 Tanto premesso, nella specie, la Corte territoriale, in sede di rinvio, si è puntualmente confrontata con il dictum della sentenza rescindente, sottolineando come fosse possibile affermare ‘con assoluta certezza che la revoca della patente di guida fosse stata disposta in ragione dell’applicazione della misura di prevenzione’ (ved.pag.3 della sentenza impugnata) .
Al riguardo, l a Corte d’appello ha richiamato , quale causa determinate la revoca, l’applicazione della misura di prevenzione , ed ha basato la valutazione non solo sugli accertamenti effettuati dagli agenti operanti nelle banche dati, da cui emergeva che la revoca della patente di guida era avvenuta per l’irrogazione di misura di prevenzione, ma anche sul decreto del Tribunale di Messina, di applicazione della misura di prevenzione nonché sul conseguente provvedimento del Prefetto di Messina di revoca della patente di guida del COGNOME e di tutte le patenti di guida eventualmente in suo possesso, per carenza dei requisiti morali.
I giudici di merito hanno sottolineato che nonostante la misura di prevenzione fosse scaduta al momento del controllo, la pena accessoria della revoca della patente è misura perpetua, in quanto non parificabile alla sospensione, che ha durata predeterminata.
Il ricorrente non si è specificamente confrontato con detta ratio decidendi , limitandosi ad una critica generica, priva di autosufficienza, oltre che fortemente orientata al merito, peraltro incentrata sull’insussistenza ‘del reato di cui all’art.73 del codice antimafia’ (ved.pag.2 del ricorso).
2.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La disposizione di cui all’art.131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita da codesta Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la “particolare tenuità” del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la
lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata. Ciò ricorre quando sussista l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, COGNOME Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, COGNOME, Rv. 244910).
2.2.1 Il motivo è generico e non si confronta specificamente con la ratio decidendi della statuizione censurata, che ha negato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità e, dunque, immune da censure in sede di legittimità, sulla base della personalità del reo e della causa ostativa di cui al terzo comma dell’art.131 bis cod. pen. , della commissione di più reati della stessa indole.
La Corte d’appello ha correttamente desunto la ‘persistente volontà criminosa del NOME‘ (v. pag.3 della sentenza), dalla ‘sussistenza di un precedente penale specifico per reati della medesima indole, oltre a molti altri precedenti per delitti diversi’, nonché dalla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, elementi su cui ha basato la valutazione di insussistenza de i presupposti per riconoscere l’ipotesi di lieve entità ex art.131 bis cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 08/10/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME