Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42780 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42780 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MISTRETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
(udito il difensore
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Patti condannava NOME COGNOME alla pena di otto mesi di arresto, per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 1 del 2011, in quanto costui, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, e nonostante la revoca della patente di guida, circolava alla guida di un’autovettura, in Reitano il 5 dicembre 2019.
NOME COGNOME proponeva appello rivolto alla Corte di appello di Messina, che lo rigettava con sentenza in data 8 aprile 2024, di conferma della sentenza di primo grado.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi depositato il 9 maggio 2024.
3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sia erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e alla depenalizzazione della condotta di guida senza patente, sia violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e vizi della motivazione in riferimento alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., sia violazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sia mancanza e manifesta illogicità della motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2024, decisa il 5 giugno 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2024, n. 27, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in prevede come reato la condotta di colui che – sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida – si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo
abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
A seguito della emissione della citata sentenza della Corte costituzionale, acquista particolare rilievo, nelle ipotesi di guida di un autoveicolo, da parte di soggetto già sottoposto a misura di prevenzione e nei cui confronti la patente sia stata revocata, l’accertamento circa la ragione posta alla base della revoca, cioè la verifica circa la dipendenza della revoca stessa dall’applicazione della misura di prevenzione o da diversa ragione.
Nel caso concreto ora in esame, il giudice di appello, basandosi sulla deposizione di un operante, ha affermato, nella motivazione della sentenza qui in valutazione, che il 5 dicembre 2019 NOME COGNOME venne fermato mentre conduceva un’autovettura, e che, a seguito di «…un controllo presso la banca dati, emergeva che gli era stata revocata la patente di guida in ossequio all’irrogazione di una misura di prevenzione…».
Avuto riguardo all’importanza centrale che, per effetto della menzionata sentenza della Corte costituzionale, riveste il punto di fatto riguardante la ragione che determinò la revoca della patente di guida nei confronti di NOME COGNOME, la motivazione sull’argomento, basata solo su quanto riferito da un testimone circa «un controllo presso la banca dati», non risulta adeguata, ed è quindi necessaria una nuova valutazione in proposito.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina, che svolgerà nuovo giudizio al riguardo. Il giudice del rinvio, libero di accogliere o rigettare l’appello per il pro evidenziato, dovrà rendere congrua motivazione. Ogni altra censura proposta con il ricorso per cassazione è conseguentemente assorbita.
P. Q. M.
o Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
Z · o ti> c ·7:-c·····”.. k… ‘della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, 11 luglio 2024.