Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3402 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3402 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Napoli 1’11/03/1993
avverso la sentenza del 16/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava quella pronunciata il 13 novembre 2023 dal locale Tribunale, che aveva condannato Oro COGNOME alla pena di sei mesi di arresto in ordine a contravvenzione prevista dall’art. 73 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, essersi l’imputato, sottoposto in via definitiva a misura di prevenzione person posto alla guida di motoveicolo (Honda SH, targato TARGA_VEICOLO) seppur sprovvisto di patente.
Ricorre Cortese per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiduc denunciando vizio di motivazione in rapporto all’esatta identificazione motoveicolo di causa.
Si sarebbe trattato di un mero ciclomotore, non ricompreso nel perimetro della norma incriminatrice.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in dif diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per quanto non risulti esplicitata nel capo d’imputazione la cilindrata motoveicolo, e la circostanza non sia stata presa in esame dalla Co territoriale, tenuto conto del numero dei caratteri e della composizione d serie alfanumerica della targa, come disciplinati dalla normativa di set (Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, relativo regolamento di esecuzione), non possono nutrirsi dubbi sul fatto che trattasse di un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 50 c.c., e quindi ciclomotore.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Per univoca giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 58468 de 05/11/2018, COGNOME Rv. 276152-01, preceduta da Sez. 1, n. 6752 de 19/11/2018, dep. 2019, COGNOME Rv. 274803-01), non integra gli estremi del rea di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 la condotta del soggetto, sottopos provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, che conduca senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ciclomotore, non potendo tale mezzo essere ricondotto alla categoria d motoveicoli contemplata dal suddetto articolo (per il ciclomotore è previ
unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, mentre la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali sia richiesta la patente di guida).
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 05/12/2024