Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RANDAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la requisitori del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 28 febbraio 2024, la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, con il beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena per il reato di cui agli artt. 476, 479 cod.pen., per avere, in qualità di guardia giurata volontaria RAGIONE_SOCIALE e membro RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE.
( RAGIONE_SOCIALE), attestato falsamente lo stato di abbandono di un animale esotico ( un pappagallo cinerino) omettendo di precisare che l’animale era stato, in realtà, affidato alle cure di un vicino, stante la temporanea assenza del proprietario.
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato per mezzo del suo difensore.
2.1. Deduce, con primo motivo, vizio di violazione di legge sostanziale e processuale (in relazione agli artt. 125, comma 3, 192,546, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.). La Corte di Cassazione ed anche il Consiglio di Stato hanno escluso la qualifica di agente di polizia giudiziaria per le guardie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente alla fauna selvatica, limitando tale qualifica al ristretto ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE degli “animali di affezione”; anche la legge n. 189 del 2004 ( all’art. 6 comma 2) ha riservato tale qualifica alle guardie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE soltanto nei confronti degli “animali di affezione”; infine, nella regione Piemonte, la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2010 rimette la vigilanza sugli animali esotici alle ASL competenti per territorio, senza riconoscere alcuna competenza alle guardie volontarie RAGIONE_SOCIALE.
2.2. In via subordinata chiede, che, nell’ipotesi di riqualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta, sia presa in considerazione l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, già ritualmente formulata.
Il ricorso è stato trattato senza intervento RAGIONE_SOCIALEe parti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, successivamente prorogato in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2024 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
GLYPH La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha ritenuto la condotta RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, svolta in qualità di membro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un provvedimento del Prefetto di nomina quale guardia giurata volontaria RAGIONE_SOCIALE, riconducibile nell’alveo applicativo di cui agli artt. 476, 479 cod.pen.
La decisione si pone in continuità rispetto all’insegnamento di questa Corte secondo cui le guardie RAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
riconosciuta (ex lege), appunto in quanto guardie RAGIONE_SOCIALE, possano esercitare poteri di vigilanza a tutela RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica.
1.1.La tutela RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica, che costituisce “patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato ed e’ tutelata nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa comunità RAGIONE_SOCIALE ed interRAGIONE_SOCIALE“, trova compiuto riconoscimento ed attuazione, nel nostro ordinamento, attraverso la legge n. 157 del 1992 (norme per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica)
L’art. 27, comma 1, lettera b), RAGIONE_SOCIALEa medesima legge attribuisce un potere esplicito di vigilanza “alle guardie volontarie RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE presenti nel RAGIONE_SOCIALE e a quelle RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″.
Il successivo art. 28, commi 1 e 5, prevede che le guardie RAGIONE_SOCIALE “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione RAGIONE_SOCIALEa licenza di porto d fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno RAGIONE_SOCIALEa polizza di assicurazione, nonché RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica abbattuta o catturata”; e, inoltre, che possono accertare, anche a seguito di denuncia, “violazioni RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sull’attività RAGIONE_SOCIALE, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi RAGIONE_SOCIALEe disposizioni vigenti”.
1.2. Sulla base di tale quadro normativo, questa Corte ha ritenuto che «le guardie RAGIONE_SOCIALE pur non essendo agenti di polizia giudiziaria, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni ricoprono la veste di pubblici ufficiali poiché esercitano poteri autoritativi e certificativi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attività di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa fauna selvat che, in quanto patrimonio indisponibile RAGIONE_SOCIALEo Stato, attiene ad un interesse pubblico RAGIONE_SOCIALEa comunità RAGIONE_SOCIALE» (Sez. 2, n. 19677 del 11/03/2022, Rv. 28319501 che ha ritenuto integrata la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. dalla condotta di chi rifiuti di declinare le proprie generalità a richiesta RAGIONE_SOCIALEe guardi venatorie nell’esercizio dei compiti di vigilanza loro propri; conformi: Sez. 1, n. 34688 del 05/07/2011, COGNOME, Rv. 251168; Sez. 5, n. 4898 del 08/04/1997, COGNOME, Rv. 207896; Sez. 1, n. 10282 del 30/10/1996, COGNOME, Rv. 206119).
In definitiva, pur escludendosi la qualifica di agente di pubblica sicurezza in capo alle guardie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, deve riconoscersi alle stesse la qualifica di pubblico ufficiale, quando chiamate a svolgere i compiti propri RAGIONE_SOCIALEa funzione di
vigilanza loro demandata dalla legge, con la previsione di possibilità di esercizio di poteri autoritativi o certificativi.
1.3. Sotto altro profilo, deve, altresì, considerarsi che la previsione contenuta nell’art. 6, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 189 del 2004 ( contenente Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e che ha introdotto i reati di cui agli artt. 544 bis e ss cod. pen.) secondo cui “la vigilanza sul rispetto RAGIONE_SOCIALEa predetta legge e RAGIONE_SOCIALEe altre norme relative alla RAGIONE_SOCIALE degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai s degli articoli 55 e 57. del codice di procedura penale, alle guardie RAGIONE_SOCIALE” non contrasta con la superiore conclusione, trattandosi di norma, dettata con diverse finalità di tutela e non suscettibile di interferire con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe diverse disposizioni di legge concernenti la tutela RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica.
L’art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 189 del 2004 GLYPH che ha un differente ambito di applicazione, è riferibile alla sola vigilanza sull’applicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima legge a tutela degli “animali da affezione”: categoria nella quale rientrano i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione RAGIONE_SOCIALEa fauna selvatica ( Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Rv. 275676 e Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Rv. 240231) e non ha comportato il venire meno RAGIONE_SOCIALEa vigenza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute nella legge n. 157 del 1992.
Anche la sentenza invocata da parte ricorrente ( Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 281322 – 01), dopo avere sottolineato l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALEa legge n.189 del 2004, confermandone la ridotta sfera applicativa ai soli animali da affezione, ha, tuttavia, affermato che le stesse guardie RAGIONE_SOCIALE di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuta (ex lege) possano esercitare i poteri di vigilanza previsti dall’art. 27, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 157 del 1992.
2. Il verbale di sommarie informazioni, redatto dalla guardia RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza, deve ritenersi,pertanto, perfettamente rispondente alla nozione di atto pubblico disegnata dall’art. 479 cod. pen., in quanto, secondo l’insegnamento di questa Corte, «il concetto di atto pubblico è, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa tutela penale, più ampio di quello desumibile dall’art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l’attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla
pubblica amministrazione » (Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041 – 01; Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275415), compresi gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative (Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 – 01), gli atti interni e gli atti di corrispondenza tra uffici.
2.1. In definitiva, l’imputato- pur non assumendo la veste di agente di polizia giudiziaria- in quanto guardia giurata di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riconosciuta, ha esercitato i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 157 del 1992 nonché di redigere verbali, assumendo, tuttavia, l’onere di specificazione veritiera di tutte le circostanze accertate e RAGIONE_SOCIALEe eventuali osservazioni del contravventore (espressamente in tal senso, Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020 – dep. 2021, Girardi, Rv. 281322 – 01).
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta coerente rispetto all’insegnamento di questa Corte avendo ritenuto, con argomentazioni immuni da vizi, che il verbale di sommarie informazioni redatto dall’odierno ricorrente, con espresso richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 351 cod. proc.pen., in quanto suscettibile di confluire in un procedimento penale, sia perfettamente rispondente alla nozione di atto pubblico disegnata dall’art. 479 cod. pen., come sopra delineata, e che avrebbe dovuto riportare fedelmente quanto dichiarato dalla persona sentita, relativamente a tutte le circostanze idonee a cristallizzare l’esito RAGIONE_SOCIALE‘attività d vigilanza compiuta.
GLYPH In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così deciso il 20/09/2024.