Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste in data 23/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’ 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto de ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Trieste rigettava la richiesta di riesa formulata nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del Gip di Pordenone che, in data 8/1/24, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in
carcere siccome gravemente indiziato in ordine ai delitti di rapina impropria aggravata e furt aggravato.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è infondato, per taluni aspetti ai limiti dell’inammissibilità. Il dife censura la congruenza e logicità della motivazione con riguardo all’apprezzamento del compendio indiziario che attinge l’indagato in relazione al concorso nella rapina impropria aggravata ascritta al capo 1), reiterando censure già adeguatamente valutate in sede di ordinanza genetica, il cui apprezzamento il collegio cautelare ha espressamente richiamato e condiviso. Invero, con riferimento alle emergenze dei tabulati telefonici i giudici della caut hanno persuasivamente argomentato la riferibilità dell’utenza cellulare TARGA_VEICOLO al prevenuto sulla base di dati di fatto con cui la difesa non si rapporta criticamente, analiticamente esposti
pagg. 4 e 5. Le risultanze acquisite attestano in particolare il contatto della cennata uten con il quelle del coindagato NOME, arrestato in flagranza per il delitto in questione, e di COGNOME NOME, anch’egli attinto da misura cautelare quale partecipe al delitto sulla base de documentazione rinvenuta a bordo della autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore nero con targhe non proprie utilizzata per la rapina. Emerge dall’ordinanza genetica, integralmente richiamata dal Tribunale, che l’utenza 333, intestata ad un cittadino extracomunitario inesistente, era stata acquistata ed attivata presso lo stesso esercizio e lo stesso giorno acquisto e attivazione della scheda in possesso di NOME COGNOME e di quella con numero finale 795 inserita nel cellulare rinvenuto all’interno della Opel Agila rubata, usata nel corso de fuga. L’utenza 333, utilizzata nel periodo 26 novembre- 4 dicembre 2022, era stata inserita nel medesimo apparecchio in precedenza utilizzato con altra scheda, sempre intestata a soggetto inesistente, con numero finale 468. Da tanto si desume, con legittima inferenza, che l’utilizzatore della scheda con numero finale 333 era in diretto contatto con due degli auto della rapina per cui si procede per motivi da ricondurre attendibilmente a fini illeciti, c emerge dalla contestuale attivazione delle utenze con ricorso ad intestazioni di fantasia.
Quanto alla identificazione del NOME quale possessore ed utilizzatore della scheda in discorso la valutazione dei giudici cautelari non mostra lacune o frizioni logiche, alla luce d stringente sequenza ricostruttiva riportata nell’ordinanza genetica e condivisa in sede d riesame. Le censure difensive al riguardo appaiono del tutto generiche facendo leva su un asserito uso promiscuo delle utenze incriminanti che non trova riscontro in alcuna delle risultanze scrutinate.
1.1 Analogamente destituiti di fondamento s’appalesano i rilievi relativi agli accertament tecnici compiuti sul berretto con visiera di colore nero dal quale, nella parte frontale, è s estratta una traccia biologica risultata sovrapponibile al profilo genetico dell’indag Sebbene lo stesso Gip abbia evidenziato la necessità di una miglior illustrazione del metodo di biostatistica posto a base del giudizio di “forte inclusione” espresso, a fronte di una tra riconducibile ad almeno due contributori, non appare infatti revocabile in dubbio che, all stato, le conclusioni attinte dalla RAGIONE_SOCIALE costituiscono un indizio idon collegare direttamente l’indagato all’illecito concorsualmente attribuitogli. Le obiezi difensive alla valutazione dei giudici cautelari hanno carattere meramente assertivo e congetturale laddove ipotizzano che il berretto sia stato lasciato sull’auto in epo temporalmente precedente alla consumazione della rapina ovvero che l’indagato possa averlo ceduto ad uno degli autori materiali. Né si presta ad inficiare la portata indizia dell’accertamento tecnico in discorso il rilievo circa l’assenza di ulteriori corrispondenze t profilo genetico del prevenuto e le altre, molteplici, tracce rilevate, risultando coerente co evidente pianificazione dell’azione predatoria l’adozione di precauzioni intese a neutralizzare
le investigazioni di carattere scientifico, come dimostrato dal fatto che le tracce biolog identificate con riguardo all’Alfa Romeo risultano attribuite a soggetti stranieri dimoran Toscana, collegati al proprietario del veicolo ma estranei al gruppo criminoso che ha operato.
Il secondo motivo è fondato. Il Tribunale del riesame ha ritenuto la gravità indiziar anche in relazione al furto aggravato delle vetture Opel Agila e Ford Mustang di cui all contestazioni sub 8) e 9) della rubrica, utilizzate durante la fuga. La sintetica motivazi rassegnata dal collegio cautelare è espressa in termini meramente possibilistici e non affronta il dato, di assoluto rilievo, per cui, dopo l’abbandono dell’Alfa Romeo a segui dell’inseguimento della P.g. conclusosi con l’arresto di NOME COGNOME, i quattro complic proseguirono la fuga a piedi e, come esposto dalla stessa ordinanza impugnata ( pagg. 2/3), solo due di loro furono intercettati alle ore 03,50 del 3 dicembre 2022 da una pattuglia costretti ad abbandonare la Opel Agila, sottratta nelle pertinenze di un’abitazione, a bord della quale furono rinvenuti documenti e oggetti riferibili a COGNOME Zef. Nelle vicinanze del lu di abbandono della prima autovettura alle successive ore 05,00 veniva rubata la Ford Mustang. Orbene, posto che, alla luce delle emergenze acquisite, sulla Opel Agila intercettata dalla P.g. viaggiavano solo due degli autori della rapina, uno dei quali deve attendibilment identificarsi nell’indagato COGNOME, il Tribunale non ha spiegato in base a quali elementi ha riten di ascrivere a titolo di concorso i due furti di cui si discute al ricorrente, risul motivazione sul punto lacunosa e carente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi 8) e 9) della rubrica provvisoria con rinvio per nuovo giudiz al Tribunale del riesame di Trieste al fine di emendare le criticità rilevate. Le restanti cen devono essere, invece, rigettate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 8) e 9) e rinvia nuovo giudizio con riguardo a detti capi al Tribunale di Trieste competente ai sensi dell’ar 309, comma 7, cod.proc.pen. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma iter, disp.at cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore