Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14309 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTEPIIZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento senza rinvio e, in subordine, con rinvio della ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza riesame, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emes dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 7/8/2023, 9′ .4aL !vera stata applicata al predetto la misura cautelare dell’obbligo di dimo relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 (ac a fini di spaccio di sostanza stupefacente).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273-292 cod.proc.pen., 110 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame avev ritenuto sussistente la gravità indiziaria del contestato reato con motivaz carente, contraddittoria e fondata su illogica ed errata lettura degli atti di in risultava, al contrario, che il COGNOME non era un concorrente nel reato ma mero accompagnatore dei coimputati, reali acquirenti della sostanza stupefacente
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273-292 cod.proc.pen., 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che i Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria del conte reato con motivazione carente, contraddittoria e fondata su illogica ed er lettura degli atti di indagine; risultava, al contrario, solo la mera disponib NOME ad organizzare un viaggio in Altamura per acquistare presumibilmente sostanza stupefacente, circostanza inidonea a dimostrare l’implementazione de proposito criminoso.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’artt. 274 cod.proc.pen. e vizio motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistent le esigenze cautelari di cui alla lettera c) della predetta norma, limitan richiamare la gravità del fatto, senza considerare, quale elemento che incid sulla valutazione del carattere di attualità del pericolo di recidivanza, la circo che si era trattato di un unico episodio risalente al 23.08.2020.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per entrambi afferenti alla valutazione della gravità indiziaria, sono manifestam infondati.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti q elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indag tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la f acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabi fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. del 21/04/1995, COGNOME ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 d 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’inda per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimen de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induc al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’inco ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibil ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizi cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capa dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà compendio indiziarlo che, in una prospettiva dir evoluzione dinamica, potrà esse arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficient requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne cons che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli come si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dell stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (S
n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimen relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltan denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogic della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esami dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 24199 Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, NOME, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezz ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al su esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo c tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto ai suo (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziarla in ord reato contestato al ricorrente (concorso nel tentato acquisto di sost stupefacente), evidenziando, che le risultanze probatorie (contenuto de conversazioni telefoniche intercettate) comprovavano il fattivo contributo ricorrente, il quale accompagnava, su espressa richiesta in tal senso, i coind COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME Altamura, ove i predetti, come da precedenti accordi con un terzo soggetto fornitore (l’Altamurano), dovevan ritirare sostanza stupefacente (una fornitura di eroina del valore di euro 600 così agevolandone la condotta criminosa; la destinazione allo spaccio del sostanza stupefacente da acquistare veniva desunta dal contenuto del conversazioni telefoniche intercettate e dagli esiti dell’attività di indagi davano conto di come NOME NOME fosse particolarmente attiva nel traffic di sostanze stupefacenti e di come la stessa e COGNOME NOME risultass gravemente indiziati anche per il reato di cui all’art. art. 74 d. P.R. 309/199 8 e 9 dell’ordinanza impugnata).
La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogi motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contr concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazi sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si man in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile all commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effet sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anc le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347 Sez.4, n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007, Rv.236853; Sez.1, n.5631 dei 17/01/2008, Rv.238648).
A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censu proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fa una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L/
Va ricordato come, con l’intervento riformatore operato con legge 16 april 2015 n. 47, il legislatore abbia prescritto che, ai fini della sussistenza dell’ di natura special-preventiva, il pericolo di reiterazione del reato non debba più soltanto “concreto” ma anche “attuate” al momento in cui si proced all’adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi “dalla gravità d titolo di reato per il quale si procede”, in linea con i principi già, peraltro da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013, Rv.255763; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita d pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 2 tett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Se 26/11/2014, COGNOME, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche “attuali”, cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata; Sez. 2 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l’attualità e la concretezza del pericolo di reitera criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla ipotetica gravità).
Nella specie, il Collegio cautelare ha valorizzato ampiamente il concre pericolo di recidivanza esponendo, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, le ragioni giustificative delta valutazione sul quadro cautelare
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un concreto pericolo di reiteraz criminosa, non limitandosi ad evocare la gravità del titolo di reato ma rimarcan anche la personalità dell’indagato, in ragione del rapporto di cointeressenza c coindagati (gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione criminos finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti) e dei preced penali specifici, quali elementi dimostrativi di una particolare e conc propensione del NOME alla commissione di reati in materia di stupefacenti.
Del pari congrua e logica è la motivazione fondante fa valutazione relativ all’attualità delle esigenze cautelari.
Il Collegio cautelare ha evidenziato come i predetti elementi, dimostrativi una personalità negativa del prevenuto, risultassero elementi preponderanti decisivi ai fini detta valutazione di sussistenza dell’attualità dei per reiterazione con riferimento alla distanza temporale dagli accadimenti, circostan ritenuta subvalente rispetto a tali profili; ed ha evidenziato anche, come ulte elemento dimostrativo della attualità delle esigenze cautelari, che il COGNOME riprova della sua perdurante pericolosità sociale, era stato di recente gravato misura della sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno di due a disposta con decreto della Corte di appello di Potenza in data 02/02/2023, dunque, per evenienze successive al fatto contestato, quale ulteriore elemen dimostrativo detta negativa personalità del COGNOME, ‘soggetto aduso delinquere, altamente inaffidabile e del tutto incapace di trarre insegnamento d pregresse esperienze giudiziarie”.
Va ricordato che l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni d delitti analoghi, fondata su elementi concreti – e non congetturali’ – rivelatori continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento adozione della misura, nel senso che l’analisi della personalità e delle con condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto men imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 d 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa netta determinazione della causa
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 06/02/2024