Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30616 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30616 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Tanzania il 24/01/1969 avverso la ordinanza del 24/03/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a NOME COGNOME è stata applicata la custodia in carcere limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo a) con riguardo alla detenzione a fini di cessione di un grammo di eroina, idonea a confezionare 10 dosi di stupefacente, escludendo quella di cui al capo b) di una preg ressa cessione di stupefacente per un valore di 13.400 euro.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Balando deducendo con atto di ricorso unico motivo di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al reato di cui a capo a) risultando manifestamente illogica l’asserita destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto non potendosi questa – nonostante le dichiarazioni del ricorrente di destinazione personale – desumersi dalla sua reazione alla vista della polizia giudiziaria (pronto ad ingoiare lo stupefacente) e dalle numerose chiamate contestuali all’intervento (a riprova del mancato appuntamento), peraltro di numero incerto. Quanto al rilievo dato al rinvenimento della somma, esso è contraddittorio rispetto all’annullamento della ordinanza per il pertinente capo b) e comunque inconcludenti e incongruenti sono i rilievi a riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene questo Collegio che meramente congetturale risulta la base indiziaria avallata dalla ordinanza impugnata, segnatamente con riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto al ricorrente.
Invero, apodittica è la pretesa conducenza al riguardo al rinvenimento dello stupefacente in occasione dell’accesso del ricorrente per adempiere alla firma cautelare, come pure al suo tentativo di ingoiare l’involucro contenente 0,95 grammi netti di stupefacente; né, ancora, il pur limitato numero di dosi da esso astrattamente ricavabile. Del tutto ipotetico risulta, poi, l’argomento tratto dal pervenimento di alcune ripetute chiamate, provenienti da soggetto non identificato su utenza memorizzata sul telefono cellulare del ricorrente, durante l’intervento della polizia giudiziaria, di cui è completamente sconosciuto il motivo, apoditticamente ascritto all’appuntamento “mancato” del ricorrente con il
v
chiamante per la cessione dello stupefacente. Infine, contraddittoria risulta l’ascrizione al compendio indiziario del rinvenimento della cospicua somma di
denaro, dopo il riconoscimento – da parte dello stesso Giudice della cautela – della natura congetturaledella sua correlazione con pregresse cessioni di stupefacente
ascrivibili allo stesso ricorrente.
4. Alla assenza di ragioni giustificative della gravità indiziaria consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e dell’ordinanza emessa il
13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, disponendosi l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra
causa.
5. Deve essere disposta la immediata comunicazione da parte della
Cancelleria al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del GIP del Tribunale di Roma del 13 marzo 2025 e dispone l’immediata liberazione di NOME COGNOME se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 08/07/2025.