Gravità Indiziaria Spaccio: Quando gli Indizi non Bastano
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari: per giustificare la custodia in carcere non bastano sospetti o congetture, ma è necessaria una solida gravità indiziaria spaccio. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come alcuni elementi, spesso considerati indicativi di un’attività di spaccio, possano essere ritenuti insufficienti se non supportati da prove concrete e univoche.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva sottoposto alla misura della custodia in carcere sulla base di gravi indizi per il reato di detenzione a fini di spaccio di circa un grammo di eroina, sostanza da cui si potevano ricavare dieci dosi. L’ordinanza cautelare iniziale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, era stata successivamente confermata dal Tribunale di Roma. La difesa dell’indagato, tuttavia, decideva di contestare tale decisione, proponendo ricorso per cassazione e lamentando la manifesta illogicità della motivazione che aveva portato a ritenere provata la destinazione della droga allo spaccio.
La Valutazione del Tribunale e il Ricorso
Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una serie di elementi: la reazione dell’uomo alla vista delle forze dell’ordine (aveva tentato di ingoiare l’involucro contenente la sostanza), la quantità di dosi ricavabili e le numerose chiamate ricevute sul suo cellulare durante l’intervento della polizia. Secondo l’accusa, queste chiamate provenivano da un acquirente per un appuntamento mancato. La difesa, al contrario, sosteneva che tali elementi non potevano superare la dichiarazione dell’indagato, che affermava che la droga fosse per uso personale. Il ricorso in Cassazione si concentrava proprio sulla natura congetturale di tali interpretazioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla Gravità Indiziaria Spaccio
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza di custodia cautelare. La decisione si fonda su un’attenta analisi degli elementi indiziari, ritenuti nel loro complesso meramente congetturali e quindi insufficienti a sostenere una misura così afflittiva come la detenzione in carcere.
Il Tentativo di Occultamento e la Quantità
La Corte ha ritenuto ‘apodittica’, cioè indimostrata, la conclusione che il rinvenimento della sostanza e il tentativo di ingoiarla fossero prove della destinazione allo spaccio. Tali comportamenti, infatti, possono essere ugualmente spiegati dalla volontà di un consumatore di evitare le conseguenze legali del possesso, anche per uso personale. Nemmeno la quantità, pari a 0,95 grammi netti, è stata considerata un elemento decisivo, essendo un numero di dosi ‘limitato’.
Le Chiamate Telefoniche: un Indizio Debole
L’argomento più debole, secondo la Suprema Corte, è quello relativo alle chiamate telefoniche. I giudici hanno sottolineato come fosse ‘del tutto ipotetico’ collegare le ripetute chiamate, provenienti da un soggetto non identificato, a un presunto appuntamento ‘mancato’ con un acquirente. Il motivo di quelle telefonate era completamente sconosciuto e attribuirgli, senza alcuna prova, la natura di una transazione di droga rappresenta un salto logico non consentito in sede di valutazione della gravà indiziaria.
Le Conclusioni
La sentenza riafferma con forza che la valutazione della gravità indiziaria spaccio deve basarsi su elementi concreti e non su mere supposizioni. Il giudice non può costruire un’accusa sulla base di interpretazioni soggettive di comportamenti ambigui. Affinché si possa applicare la custodia in carcere, è necessario un quadro probatorio che, pur nella sua natura indiziaria, sia serio, preciso e concordante nel dimostrare che la sostanza detenuta è destinata alla cessione a terzi. In assenza di ciò, la presunzione di non colpevolezza e il principio del ‘favor libertatis’ impongono una decisione a favore dell’indagato, come avvenuto in questo caso con l’annullamento dell’ordinanza e l’immediata liberazione.
Il tentativo di ingoiare della droga prova l’intenzione di spacciarla?
No, secondo questa sentenza, il tentativo di occultare o ingerire la sostanza stupefacente non è, di per sé, un elemento sufficiente a dimostrare la destinazione allo spaccio. Può essere interpretato anche come un gesto per evitare di essere scoperti per uso personale.
Ricevere molte telefonate durante un controllo di polizia è un indizio di spaccio?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di altri elementi, le chiamate ricevute da un numero sconosciuto sono un indizio ‘ipotetico’. Senza conoscere il motivo delle chiamate, è una mera congettura ascriverle a un appuntamento mancato per la vendita di droga.
Cosa si intende per base indiziaria ‘meramente congetturale’?
Significa che gli indizi raccolti non sono solidi e univoci, ma si basano su supposizioni, ipotesi o interpretazioni non supportate da prove concrete. La sentenza chiarisce che una base indiziaria di questo tipo non è sufficiente per giustificare l’applicazione di una misura cautelare grave come la custodia in carcere.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30616 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Tanzania il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 24/03/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale a NOME è stata applicata la custodia in carcere limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo a) con riguardo alla detenzione a fini di cessione di un grammo di eroina, idonea a confezionare 10 dosi di stupefacente, escludendo quella di cui al capo b) di una preg ressa cessione di stupefacente per un valore di 13.400 euro.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME deducendo con atto di ricorso unico motivo di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al reato di cui a capo a) risultando manifestamente illogica l’asserita destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto non potendosi questa – nonostante le dichiarazioni del ricorrente di destinazione personale – desumersi dalla sua reazione alla vista della polizia giudiziaria (pronto ad ingoiare lo stupefacente) e dalle numerose chiamate contestuali all’intervento (a riprova del mancato appuntamento), peraltro di numero incerto. Quanto al rilievo dato al rinvenimento della somma, esso è contraddittorio rispetto all’annullamento della ordinanza per il pertinente capo b) e comunque inconcludenti e incongruenti sono i rilievi a riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ritiene questo Collegio che meramente congetturale risulta la base indiziaria avallata dalla ordinanza impugnata, segnatamente con riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto al ricorrente.
Invero, apodittica è la pretesa conducenza al riguardo al rinvenimento dello stupefacente in occasione dell’accesso del ricorrente per adempiere alla firma cautelare, come pure al suo tentativo di ingoiare l’involucro contenente 0,95 grammi netti di stupefacente; né, ancora, il pur limitato numero di dosi da esso astrattamente ricavabile. Del tutto ipotetico risulta, poi, l’argomento tratto dal pervenimento di alcune ripetute chiamate, provenienti da soggetto non identificato su utenza memorizzata sul telefono cellulare del ricorrente, durante l’intervento della polizia giudiziaria, di cui è completamente sconosciuto il motivo, apoditticamente ascritto all’appuntamento “mancato” del ricorrente con il
v
chiamante per la cessione dello stupefacente. Infine, contraddittoria risulta l’ascrizione al compendio indiziario del rinvenimento della cospicua somma di
denaro, dopo il riconoscimento – da parte dello stesso Giudice della cautela – della natura congetturaledella sua correlazione con pregresse cessioni di stupefacente
ascrivibili allo stesso ricorrente.
- Alla assenza di ragioni giustificative della gravità indiziaria consegue l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e dell’ordinanza emessa il
13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, disponendosi l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra
causa.
- Deve essere disposta la immediata comunicazione da parte della
Cancelleria al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del GIP del Tribunale di Roma del 13 marzo 2025 e dispone l’immediata liberazione di NOME COGNOME se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 08/07/2025.