Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato l’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere
per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per il reato di porto illegale di fuoco aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione, in quanto omessa e contraddittoria, in ordine al giudizio di gravità indiziaria.
Deduce il ricorrente, quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., che Tribunale si è limitato a confermare l’ordinanza cautelare basandosi su elementi indiziari non individualizzanti, fatta eccezione per una sola conversazione intercettata, o, al più, idonei a rivelarne una condotta isolata ed episodic L’ordinanza ha, infatti, posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, oltre sentenze irrevocabili attestanti l’esistenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (diverso dal c.d gruppo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale, secondo l’imputazione provvisoria, apparterrebbe il ricorrente), le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, le intercett telefoniche e ambientali, una sola delle quali riguarda il ricorrente, nonché sequestro delle armi. Si sottolinea, ad esempio, che la questione relativa alla esistenza del “RAGIONE_SOCIALE” e RAGIONE_SOCIALE c.d. “RAGIONE_SOCIALE” riguarda la posizion di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME disponibilità di armi attiene al coindagato COGNOME COGNOMECOGNOME cari del quale sono stati eseguiti i sequestri delle armi) mentre, infine, la questione rapporti con gli altri RAGIONE_SOCIALE attiene alle posizioni di COGNOME COGNOME. Analoghi ri valgono anche per la bisca RAGIONE_SOCIALEdestina e per l’assistenza ai detenuti, anche questi non riferibili al ricorrente
Ad avviso del ricorrente l’ordinanza impugnata, al pari di COGNOME genetica, ha omesso di indicare gli elementi dai quali desumere il suo coinvolgimento dell’organigramma associativo. Nel provvedimento si fa, infatti, riferimento all detenzione di armi, desunta da una intercettazione priva di riscontri esterni e de relativo sequestro, armi che, comunque, non appartenevano al RAGIONE_SOCIALE, ma al singolo indagato.
Sostiene, pertanto, il ricorrente che l’unico elemento a suo carico attiene all sola esplosione di colpi di arma da fuoco nei confronti di COGNOME, avvenuta quando lo stesso COGNOME non si trovava più sul posto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto si fonda su un motivo generico e versato in fatto.
Ad avviso del Collegio, infatti, il Tribunale, con motivazione immune da vizi coerente con le indicazioni ermeneutiche di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670), con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha ricostruito elementi indiziari (consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori di gius COGNOME e COGNOME e nei riscontri emersi dalle conversazioni intercettate, dalle videoriprese e dalle attività di perquisizione e sequestro) sintomatici RAGIONE_SOCIALE persiste operatività del RAGIONE_SOCIALE nel quartiere La RAGIONE_SOCIALE dal giugn 2023, del ruolo di comando svolto da NOME COGNOME (su diretta investitura di NOME COGNOME) nonché RAGIONE_SOCIALE partecipazione del ricorrente.
In particolare, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale desunto la sua intraneità al sodalizio da elementi di contenuto individualizzante attestanti la sua partecipazione sia alle attività economiche del RAGIONE_SOCIALE che alle al iniziative funzionali all’attuazione dei suoi obiettivi di predominio e controll territorio. Quanto alle prime, l’ordinanza ha valorizzato le dichiarazioni rese collaboratore di giustizia NOME NOMEcompletamente trascurate dal ricorrente), il qual ha riferito che al COGNOME era stata affidata la gestione del bar dello stadio “De Simone nonché i riscontri emersi dalla conversazione in cui altro sodale, NOME COGNOME, riferiva in merito alla divisione dei proventi del bar tra il ricorrente, COGNOME stesso COGNOME.
Quanto alla partecipazione alle altre attività del RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza impugnata h considerato i seguenti elementi indiziari desunti dalle intercettazioni e dalle vi riprese, la cui utilizzabilità, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, richiede alcun riscontro esterno: i) le conversazioni in cui COGNOME NOME, discutendo delle ritorsioni armate ai danni dei giocatori RAGIONE_SOCIALE bisca per debiti pagati, indicava espressamente COGNOME quale componente RAGIONE_SOCIALE spedizione punitiva; ii) la conversazione da cui risulta che anche il ricorrente ha partecipato, unitamen ad altri sodali, all’attentato ai danni di COGNOME; ii) le conversazioni da cui ris partecipazione del ricorrente alle discussioni relative all’acquisto di armi RAGIONE_SOCIALEdesti nonché la sua disponibilità ad assicurare al gruppo la pronta disponibilità e la custodi delle armi (circostanza, quest’ultima, riscontrata anche dalle videoriprese).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila da versare in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Presidente