Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18445 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 26 ottobre 2023, che aveva
disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 e 416-bis.1 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, articolando un motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta sussistenza della gravità indiziaria, in assenza di confronto con le allegazioni difensive in merito all’attendibilità della persona offesa. In particolare, si contesta il giudizio di concordanza e credibilità del dichiarazioni di COGNOME e COGNOME e l’omessa valutazione dell’avvenuto pagamento di una parte consistente del debito, nonché di precedenti giudiziari di segno contrario.
All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le censure risultano meramente reiterative di quanto già sostenuto nell’impugnazione di merito e congruamente disatteso dal Tribunale del riesame, con il cui complessivo apparato argomentativo il ricorrente non si confronta appieno.
I giudici della cautela hanno infatti illustrato chiaramente, sulla base della complessiva piattaforma indiziaria disponibile nella fase ancora fluida delle indagini preliminari, il percorso giustificativo alla base della misura custodiale: l’inserimento delle condotte in contestazione in un contesto estorsivo già ampiamente consolidato, la conversazione intercettata a bordo della vettura di COGNOME in cui si evidenzia l’interesse della cosca per l’estorsione all’impresa di COGNOME, l’acquisto di COGNOME di materiali edili per un importo complessivo di euro 12.227,15 (di cui solo euro 3.364,36 saldati, con un residuo debito insoluto di euro 8.862,67), la muta presenza a fianco di NOME di NOME COGNOME, ammantato della propria fama criminale e già indicato a COGNOME come autorevole interlocutore in materia di «dinamiche associative e impositive delle cosche operanti sul territorio». Si sottolinea poi, con ragionamento non illogico, come le stesse modalità graduali e progressive di esposizione dei fatti costituiscano indice di spontaneità del racconto dei due dichiaranti, che avevano rilasciato informazioni solo quando chiamati a riferire dalla Polizia giudiziaria, così comprovando l’assenza di una premeditata strategia accusatoria.
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verific delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). La motivazione del Tribunale del riesame, scevra di vizi logico-giuridici, risulta dunque impermeabile allo scrutinio di legittimità.
Per il resto, è appena il caso di osservare come l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dia luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ogni qualvolta, pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex pluribus, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Peraltro, il riferimento a diverse valutazioni del medesimo Tribunale del riesame, nonché di questa Corte, in ordine a posizioni analoghe risulta espresso in termini del tutto generici, così da non consentire l’individuazione della effettiva portata censoria rispetto alla vicenda processuale che qui occupa.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore COGNOME Il President Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 5 aprile 2024