Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7898 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7898 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catanzaro DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 25/05/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di COGNOME NOME, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di due fatti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando tre motivi relativi al giudizio di gravità indiziaria.
Viene riportato un ampio stralcio della motivazione dell’ordinanza impugnata e si assume che il contenuto di alcune conversazioni, valorizzato in chiave accusatoria, non
sarebbe dimostrativo del quadro indiziario, soprattutto GLYPH con riferimento al reato associativo.
Né il Tribunale avrebbe correttamente valutato le argomentazioni difensive relative all’assenza nei riguardi del ricorrente di dichiarazioni accusatorie di collaborator giustizia e di altre prove dichiarative (acquirenti di sostanza stupefacente), ovvero filmati relativi al prelevamento o occultamento di sostanza stupefacente.
Del reato associativo non vi sarebbe prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
Il Tribunale, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, spiegato, facendo riferimento a molteplici fonti di prova, la struttura dell’associazione criminosa, la composizione soggettiva, i singoli ruoli ricoperti, i canali di rifornimento e di smer della sostanza stupefacente, le modalità con cui l’attività criminosa veniva in concreto compiuta nelle abitazioni di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, dove avvenivano gli incontri anche con i fornitori del gruppo e veniva confezionata la droga, nonché in quella di COGNOME NOME.
In tale contesto è stata con precisione descritta l’attività compiuta dal ricorren attinto da dichiarazioni accusatorie da parte del collaboratore COGNOME NOME e da chiari e gravi indizi altamente dimostrativi della sua partecipazione al sodalizio criminoso tutti puntualmente descritti dal Tribunale e, in particolare, della gestione e dello smerc di cocaina e dei singoli episodi di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
COGNOME, ha spiegato il Tribunale, da una parte, assumeva il ruolo di non occasionale acquirente di sostanza stupefacente, dall’altra, di abituale soggetto dedito alla commercializzazione della sostanza stupefacente
Rispetto a tale quadro di riferimento, nulla di specifico è stato dedotto essendosi i ricorrente limitato a reiterare gli stessi argomenti già sottoposti al giudice di meri da questi correttamente valutati e sostanzialmente a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l’ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto pos fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti
dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelar personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelar ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.
L’erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, che nella specie non sussiste.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione di fa l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevan concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 10 novembre 2023
Il Ci sigliere estensore