Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34496  Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti di NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/01/2025 del Tribunale di Catanzaro
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; NOME  COGNOME,  difensore  di  fiducia  di  NOME lette  le  conclusioni l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità de l ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, annullava l’ordinanza emessa il 12/12/2024  dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME, al quale è provvisoriamRAGIONE_SOCIALE contestato  il  ruolo  di  promotore,  capo  ed  organizzatore dell’associazione per
delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica ( sub 1) nonché i reati di corruzione sub 16 e sub 18,  quest’ultimo  riqualificato  all’esito  dell’interrogatorio  di  garanzia  nella fattispecie di omissione di atti di ufficio.
 Avverso  il  provvedimento  il  Pubblico  Ministero  presso  il  Tribunale  di Catanzaro ha proposto ricorso affidato a tre motivi deducendo:
-con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 42 e 43 del d.lvo n 275/200 posto che la condotta di interessamento specifico e costante in relazione alle pratiche di assegnazione degli alloggi popolare di proprietà dell’ RAGIONE_SOCIALE esulava dai compiti di natura politica ex lege riconosciuti agli esponenti di maggioranza o di minoranza del Consiglio e/o della Giunta comunale. Nel caso specifico NOME COGNOME -consigliere di minoranza del Comune di Catanzaro -si interessava personalmRAGIONE_SOCIALE dell’assegnazione degli alloggi, comportandosi come una sorta di ‘dipendRAGIONE_SOCIALE occulto ‘dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE pubblico non economico con funzioni ausiliarie alla Regione Calabria; al fine di acquisire consenso elettorale si ingeriva in modo arbitrario ed illegittimo nelle pratiche relative alle assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare di proprietà di tale RAGIONE_SOCIALE, essendo divenuto il punto di riferimento dei cittadini della sua città e di altri comuni limitrofi;
-con il secondo motivo, vizio di motivazione in tutte le sue declinazioni.
Emblematica era la vicenda che aveva interessato il commerciante di ortofrutta, tale NOME COGNOME, che intendeva acquistare a prezzo vile un fondo di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE e per raggiungere tale obiettivo si era rivolto anche a NOME COGNOME. Benchè la vicenda si fosse dipanata per oltre un anno e non avesse avuto un esito favorevole al COGNOME, le numerose conversazioni oggetto di captazione evidenziavano il ruolo di primo piano svolto dal NOME che seguiva in modo spasmodico l’evolversi della vicenda, pressando i funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE perché la pratica andasse avanti celermRAGIONE_SOCIALE e supportando l’attività illecita di NOME COGNOME; peraltro il NOME, secondo la contestazione, era l’intermediatore tra corrotto e corruttore di guisa che del tutto irrilevante era la circostanza dell’assenza di un utile e/o di altro tornaconto in suo favore;
-con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per non avere il Tribunale del riesame congruamRAGIONE_SOCIALE valutato una serie di elementi indiziari da cui emergeva il dolo di partecipazione all’associazione a delinquere. Il NOME non aveva alcun motivo giuridicamRAGIONE_SOCIALE valido per ingerirsi nelle pratiche RAGIONE_SOCIALE, se non quello di acquisire consenso elettorale e potere politico-cliRAGIONE_SOCIALElare sul territorio; peraltro, lo stesso si era ingerito in numerose altre pratiche amministrative ottenendo risultati favorevoli ai cittadini in modo illegittimo.
Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pg e il difensore hanno illustrato le rispettive conclusioni, riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo la provvisoria contestazione NOME COGNOME , all’epoca consigliere di minoranza del Comune RAGIONE_SOCIALE Catanzaro, avrebbe assunto il ruolo di capo, promotore e organizzatore d ell’ associazione per delinquere- di cui alla provvisoria contestazione- attraverso la quale, commettendo reati di falso, corruzione e concussione, avrebbe concorso alla assegnazione, in violazione delle procedure ex lege previste, di alloggi di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE in cambio di somme di danaro e/o di altre utilità, in tal modo contribuendo alla creazione di un sistema ‘parallelo’ rispetto a quello legale . In questo contesto, NOME COGNOME si sarebbe nello specifico reso responsabile del reato di omissione di atti di ufficio di cui al capo 18, così diversamRAGIONE_SOCIALE qualificata l’originaria contestazione , e del reato di corruzione di cui al capo 16 per avere perorato la pratica di NOME COGNOME, un commerciante ortofrutticolo, suo amico, destinatario di un ordine di demolizione di un immobile abusivo costruito su suolo di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE , dapprima facendo da intermediario nell’accordo corruttivo tra il predetto NOME e NOME COGNOME al fine di ottenere l’adozione di atti contrari ai doversi di ufficio e poi intervenendo pressantemRAGIONE_SOCIALE con continui solleciti nei confronti dei funzionari dell’A RAGIONE_SOCIALE per la definizione della pratica.
1.2. Il Tribunale cautelare non ha riconosciuto l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ritenendo provata, a livello cautelare, l’appartenenza (con specifico ruolo di promotore, organizzatore e capo) del consigliere comunale al contestato sistema fraudolento. I Giudici di merito hanno infatti rilevato come, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto emerso per il coindagato NOME COGNOME, né nei dialoghi oggetto di captazione né nelle dichiarazioni rese da persone escusse a sit fosse stato fatto il nome di NOME NOME come persona che avesse preso parte al descritto ‘ meccanismo ‘, stipulando accordi corruttivi e/o proponendo o sollecitando i funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE a compiere atti contra legem . Peraltro, gli unici due episodi di rilevanza penale che erano stati provvisoriamRAGIONE_SOCIALE ascritti all’indagato – ovvero quello contestato al capo 16 relativo alla pratica di NOME COGNOME e quello contestato al capo 18 relativo all’assegnazione di alloggio popolare in favore di tale NOME, qualificato come omissione di atti di ufficio dal AVV_NOTAIO nell’ordinanza genetica -avevano consentito di rilevare comportamenti
sostanzialmRAGIONE_SOCIALE consistenti nell’interesse , a volte spasmodico, e nella insistenza anche esasperante per la definizione d elle pratiche presso l’RAGIONE_SOCIALE: comportamenti anomali ponendosi dall’angolo visuale del quisque de populo , ma che non erano qualificabili come tali se posti in essere, come nel caso di specie, da un consigliere comunale che si fa portavoce di istanze, lamRAGIONE_SOCIALEle, proteste da parte dei cittadini nella complessiva gestione dell’attività politica . Più nel dettaglio, il Tribunale cautelare, con riferimento alla ipotesi di corruzione contestata al capo 16) relativa alla vicenda COGNOME, ha ritenuto che dalla lettura sinottica del compendio probatorio fosse solo emerso il vivo interessamento del NOME per la pratica relativa al predetto COGNOME, ma che al netto di ciò non fosse possibile affermare «non essendo apprezzabili oggettivi dati fattuali» che i due provvedimenti illegittimi ‘confezionati’ da NOME COGNOME fossero stati previamRAGIONE_SOCIALE concertati con l’indagato o dallo stesso imposti o anche solo adottati con l’avallo del COGNOME ( pag. 9 del provvedimento). Né nel corso dei ripetuti accessi presso gli Uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano stati registrate pressioni per l’adozione di atti illegittimi. Ed ancora, il Tribunale si è anche soffermato sulla mancanza di elementi oggettivi da cui inferire uno scambio sinallagmatico di natura corruttiva, posto che anche in relazione a lla ‘controprestazione’ era semplicemRAGIONE_SOCIALE emerso che il COGNOME, mesi dopo la definizione della vicenda e in occasione delle feste di Natale, aveva contattato il NOME per un consegnargli un presRAGIONE_SOCIALE quale forma di gratitudine per l’interessamento cosa che peraltro non era nemmeno accaduta.
Il Collegio cautelare ha dunque concluso, attraverso una compiuta e articolata motivazione (pagg. 5 e ss dell’ordinanza impugnata) , che il materiale probatorio non contribuisse a delineare un quadro indiziario solido integrante il requisito della gravità quale qualificata probabilità di colpevolezza.
   Ciò  premesso,  il  Pubblico  ministero  –  con  i  primi  due  motivi  relativi  alla valutazione  della  gravità  indiziaria-  introduce  argomentazioni che  esulano  dalle censure ammissibili in questa sede.
Va, infatti, ribadito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, non è possibile – sulla base della prospettazione circa la mancanza o illogicità della motivazione – proporre censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito perché, in tal caso, le censure, pur investendo formalmRAGIONE_SOCIALE la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ed il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, essendo il ricorso per cassazione ammissibile soltanto se si denuncia la violazione
di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. Alla Corte di cassazione è, dunque, sempre preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormRAGIONE_SOCIALE plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamRAGIONE_SOCIALE razionale e capace di rappresentare e spiegare l’ iter logico seguito. (tra tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628).
3.1. Il Pubblico Ministero ricorrRAGIONE_SOCIALE, invece, contesta sostanzialmRAGIONE_SOCIALE la valutazione di merito compiuta dal Tribunale del riesame e propone una rivalutazione e una differRAGIONE_SOCIALE lettura del compendio indiziario, già esaminato. Le censure, infatti, si esauriscono in una critica sulla ricostruzione del fatto, appuntandosi sulla mancata analisi di tutti i rilievi svolti, là dove invece non emergono dal tessuto motivazionale del provvedimento in verifica evidenti lacune argomentative o travisamenti della prova. Il Tribunale della cautela ha, infatti, ripercorso le emergenze delle captazioni e ne ha fornito una lettura logica e congrua. Né peraltro la circostanza che i Giudici del merito abbiano valorizzato un passaggio dell’interlocuzione captata piuttosto che un altro è scrutinabile in questa sede se sorretto -come nella specie -da una motivazione adeguata, trattandosi di aspetto afferRAGIONE_SOCIALE al giudizio di merito.
E’ , dunque, scevro da vizi di ordine logico il compendio argomentativo sia nella ricostruzione della dimensione storico fattuale della vicenda sub iudice , là dove sono stati ravvisati solo comportamenti ai limiti della petulanza volti a perorare le istanze e le richieste dei cittadini nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE, sia nella valutazione in diritto posto che la intermediazione nel delitto di corruzione contestata al capo 16), ad onta della natura del reato – a concorso necessario ed a struttura bilaterale-, presuppone che il contributo del terzo si realizzi o nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, o un’attività volta a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. Contributo che il Tribunale ha escluso con congrua motivazione rilevando come, seppure il NOME fosse consapevole delle difficoltà burocratiche e tecniche ostative all’accoglimento della pratica del COGNOME, nondimeno non fosse coinvolto nelle attività illecite realizzate dal NOME né ne fosse a conoscenza. Infatti, era stato i l COGNOME ad ottenere, senza l’aiuto e/o la sollecitazione del NOME, il rilascio di provvedimenti illegittimi in favore del NOME ed era stato sempre il NOME a beneficiare della promessa di ottenere in cambio di ciò ulteriori benefici. Peraltro, l’assoluta estraneità del NOME alle macchinazioni del NOME veniva congruamRAGIONE_SOCIALE desunto dal Tribunale anche dal fatto che il NOME avesse intessuto un rapporto diretto con
NOME COGNOME, con il quale aveva ripetuti e continui contatti, e dal fatto che il NOME, forte  dell’appoggio  fornitogli  dal  COGNOME ,  aveva  declinato,  in  più  di  una  occasione, l’invito  del  NOME  a  recarsi  presso  gli  uffici  competent i  per  discutere  della pratica.
Conforme a diritto è anche l’esegesi offerta dal Tribunale quanto al concetto di ‘ utilità ‘ quale remunerazione della intermediazione illecita : essa, seppur priva di contenuto patrimoniale, deve inserirsi in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all’esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio e quale oggetto della dazione o promessa alla base dell’accordo corruttivo, deve trovarsi in un rapporto di proporzionale corrispettività con la controprestazione. Non è pertanto remunerazione l’offerta di un presRAGIONE_SOCIALE in occasione del Natale, avvenuta a distanza di diversi mesi dalla vicenda, e peraltro nemmeno consegnato durante le festività tanto da essere in possesso del COGNOME ancora nel mese di febbraio del 2023.
Non sono poi ravvisabili le pur dedotte carenze motivazionali per omesso esame di episodi che avrebbero visto il NOME coinvolto in prima persona nel sistema di assegnazioni di alloggi in violazione di legge, posto che si tratta di condotte non oggetto di contestazione.
2.2. Il terzo motivo, assorbito dai primi due, non è comunque consentito. Non è deducibile la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamRAGIONE_SOCIALE dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consRAGIONE_SOCIALE di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 77518). Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamRAGIONE_SOCIALE indicati nei motivi di gravame” , laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U, n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
Alla stregua di quanto premesso deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il PresidRAGIONE_SOCIALE Dott.ssa NOME COGNOME                        Dott. NOME COGNOME