Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32801 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32801 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NAPOLI NORD in difesa di:
COGNOME NOME
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NAPOLI in difesa di:
COGNOME NOME
il quale si associa all’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 5.2.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui il Gip del locale Tribunale gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari ritenuta la gravità indiziaria del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 17).
La contestazione mossa all’odierno ricorrente si inquadra nell’ambito di una vasta attività di indagine compendiata da numerose intercettazioni ambientali e telefoniche e dal monitoraggio di autovetture ed installazione di video camere che consentiva di individuare l’esistenza di due gruppi distinti, dediti all’approvvigionamento di sostanza stupefacente (cocaina ed hashish) ed alla distribuzione su larga scala avente base operativa in Campania e con organizzazione della filiera di distribuzione anche in Puglia.
Con specifico riguardo al COGNOME, veniva ritenuta la gravità indiziaria del reato di cui al capo 17) avente ad oggetto, in concorso con altri, la detenzione e la cessione di 1 Kg di cocaina ceduta da COGNOME NOME a COGNOME NOME, in relazione alla quale il COGNOME avrebbe assunto la qualità di intermediario, episodio che veniva ricostruito sulla base del contenuto di intercettazioni telefoniche. Del pari, alla luce del pericolo di recidivanza, veniva ritenuta misura idonea quella degli arresti domiciliari.
Avverso detta ordinanza l’indagato ha proposto due ricorsi per cassazione.
2.1. Il primo, a firma dell’ AVV_NOTAIO, si articola in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. d) ed e) per erronea applicazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 73 d.p.r. n. 309 del 1990 in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in capo al COGNOME in relazione a delitto di cui al capo 17) della rubrica, stante la mancanza di individuazione del predetto nelle conversazioni ambientali prog. 610 e 612 del decr. 3182/20.
Si premette che il COGNOME risponde unicamente del cap. 17 con il ruolo di intermediario rispetto alla consegna di 1 kg. di stupefacente operato da da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME.
Si contesta l’identificazione del COGNOME nelle due uniche intercettazioni indicate; unico elemento é che il GPS della vettura aggancia INDIRIZZO, strada ove abita il COGNOME. elemento labile atteso che l’odierno indagato non é l’unico ad abitare nella predetta via, essendo la motivazione sul punto illogica ed errata.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. d) ed e) per erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la mancanza di motivazione sul punto.
Si assume che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame in ordine alla scelta della misura applicata al COGNOME é generica e riferita a tutti gli indagati e inoltre errata laddove fa riferimento ai precedenti penali mentre il COGNOME é incensurato (dato già emerso in sede di udienza camerale).
2.2.
Il secondo ricorso, a firma AVV_NOTAIO, del pari é articolato in due motivi.
Con il primo deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 273 cod.proc.pen.
Si assume il vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ritenuti in ordine al COGNOME sia dal Gip che dal Tribunale del riesame. Si contesta in particolare l’individuazione dell’odierno indagato quale l’NOME delle conversazioni.
Si rileva che in sede di riesame la difesa dell’indagato ha depositato un CD riproducente il sopralluogo effettuato in INDIRIZZO da cui risultano abitanti vari soggetti anche omonimi. Inoltre il Tribunale erra laddove ritiene l’indagato gravato da un precedente penale, confondendolo con altro soggetto, mentre lo stesso é incensurato.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 274 cod.proc.pen.
Si assume che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose fornendo una motivazione contraddittoria ed apparente. Si rileva che la misura degli arresti domiciliari é stata applicata proprio in ragione dell’esistenza di un precedente risultato poi insussistente e solo la sussistenza di tale precedente avrebbe motivato l’applicazione della misura custodiale.
La difesa dell’indagato (AVV_NOTAIO) ha depositato motivi aggiunti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminando congiuntamente i primi due motivi dei ricorsi, che contestano l’identificazione dell’attuale indagato con l’NOME menzionato nelle conversazioni, stante la loro sostanziale sovrapponibilità, la censura é infondata.
Va premesso che l’odierno ricorrente é stata sottoposto a misura in quanto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 contestato al capo 17) della contestazione, ovvero la commercializzazione di 1 kg. di
cocaina ceduta da COGNOME NOME attraverso l’intermediazione di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME per la somma di Euro 38.250,00,
In merito all’identificazione del medesimo, l’ordinanza impugnata, riportandosi a quanto ritenuto dal Gip ma vagliando con puntualità le cesure difensive, ha posto in rilievo che le uniche risultanze utilizzate dal Gip (escluso quindi il nickname usato nel sistema di messaggistica Encrochat) sono la circostanza che il coindagato COGNOME si fosse recato più volte presso l’abitazione del COGNOME sita in INDIRIZZO, e che nel corso delle conversazioni ambientali progr. 610 e 612 del 20.11.2020, venisse più volte menzionato il nome “NOME” che figura sia come diretto interlocutore del COGNOME sia come colui che veniva richiamato nelle parole dell’COGNOME.
Per converso, viene ritenuto privo di pregio l’assunto difensivo secondo cui all’indirizzo indicato vi sarebbero ben cinque famiglie con un “COGNOME NOME“, trattandosi di mera allegazione in alcun modo documentata, né risulta dimostrato che altro COGNOME NOME fosse residente proprio all’indirizzo dell’odierno ricorrente.
Manifestamente infondate sono le restanti censure vertenti sulla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza e sulla scelta della misura.
Ed invero l’ordinanza impugnata ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza del pericolo di condotte recidivanti, evidenziando un elevato rischio di reiterazione desunto dalle modalità del fatto, indicative di professionalità nel crimine di settore, e dalla negativa personalità del ricorrente, dando atto che tale giudizio ha tenuto conto delle deduzioni difensive circa l’assenza di precedenti e del tempo decorso dal fatto.
Quanto alla scelta della misura, l’ordinanza impugnata ha chiarito che una misura non detentiva non era idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose e che proprio gli argomenti difensivi avevano consentito di optare per una misura autocustodiale.
I ricorsi, manifestamente infondati, vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decisa il 6.6.2024