Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOMEra NOME, nato a Frattarnaggiore il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/07/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la COGNOME svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chies l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, nell’esercizio de funzioni di cui all’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della cus cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di NOME COGNOME COGNOME al reato di omicidio, e ai connessi reati di porto e detenzione ille arma comune da sparo.
I fatti sono accaduti in Afragola, nella tarda serata del 1° giugno 2022.
La vittima, NOME COGNOME, si trovava nel cortile dell’abitazione di Caracciolo che divideva con NOME COGNOME, sua convivente, allorché era atti letalmente, da più colpi d’arma da fuoco.
2.1. Si trattava di una convivenza burrascosa, cui la donna aveva in rea intenzione di porre fine, tanto che si era messa alla ricerca di altra sistemaz
Il conflitto si era riacceso poche ore prima dell’omicidio e COGNOME COGNOME acco in aiuto della donna, con la quale egli stesso, precedentemente, aveva avuto u COGNOME sentimentale di breve durata. L’indagato era giunto, intorno alle 23, a bordo della sua automobile Fiat 500 di colore chiaro, presso l’abitazion questione, accompagnato da una terza persona, NOME COGNOME. Ne era scaturita una lite violenta tra COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME venuti alle mani. L’indaga era rimasto soccombente e si era dovuto allontanare.
Questo antefatto era comprovato dalle concordi dichiarazioni di NOME COGNOME e dalle immagini di videocamere di sorveglianza.
2.2. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal giudice del riesam COGNOME, nei venti minuti successivi, era ritornato in automobile sul po armato, e aveva consumato l’omicidio.
La ricostruzione era avvalorata, secondo detto giudice, dai seguenti plurim elementi indiziari:
l’antefatto, che permetteva di inquadrare il movente dell’azione;
immagini ulteriori delle videocamere, la cui visione svelava che la Fiat 5 allontanatasi una prima volta dall’abitazione di INDIRIZZO, vi a effettivamente fatto ritorno e si era trattenuta nei pressi per poco più minuto, tra le ore 23.17 e le 23.18, per poi allontanarsi di n repentinamente; tale nuovo passaggio era avvenuto in orario perfettamente compatibile con quello dell’omicidio, posto che le stesse videocamere avevan inquadrato la vittima, in cortile, ancora in vita, alle ore 23.16, mentre alle era stata girata ai RAGIONE_SOCIALE, da parte del RAGIONE_SOCIALE, la segnala dell’avvenuta sparatoria;
i tabulati telefonici, relativi al terminale mobile in uso a COGNOMEra, i rivelavano che l’apparecchio aveva impegnato due volte, la sera del 10 giugno 2022, il ripetitore di segnale di Afragola (rispettivamente, alle 23.01 23.17);
la circostanza che NOME, dopo la colluttazione iniziale tra NOME, si era rifugiata in casa di una vicina, e qui era stata raggiunta chiamata ®Whatsapp di COGNOME, che le chiedeva dove fosse in quel momento NOME e le raccomandava di non uscire all’esterno.
Avverso l’ordinanza resa in sede di riesame, NOME COGNOME ricorre pe cassazione con rituale ministero difensivo.
Il ricorso è basato su un unico motivo unico, in cui si denuncia violazione legge processuale e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone ascoltate a sommar informazioni sarebbero inutilizzabili, perché esse individuerebbero in COGNOMEra responsabile dei crimini in forza di mere congetture e di voci correnti pubblico, in violazione dell’art. 194, comma 3, cod. proc. pen., applicabile an in fase cautelare. Nessun testimone oculare sarebbe stato in realtà prese mentre i crimini COGNOME consumati.
I risultati dell’attività tecnica di indagine non sarebbero, poi, inequivo immagini videoriprese non consentirebbero di stabilire se COGNOME fosse realment alla guida della Fiat 500 in occasione del secondo passaggio in INDIRIZZO. positioning del telefono cellulare dell’indagato sarebbe inaffidabile, perché celle telefoniche non identificherebbero punti precisi dello spazio, ma zone copertura di grandezza variabile. La zona d’interesse (la INDIRIZZO) sarebbe costellata di impianti di radiotelefonia mobile, identicamen denominati, alcuni dei quali molto lontani dal luogo dell’omicidio.
A causa, infine, della importanza delle lesioni subite da COGNOME COGNOME cor dell’alterco con COGNOME, quali riferite dalla teste COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEindaga avrebbe avuto la forza di mettere in atto il piano delittuoso a lui ascritto.
Il Procuratore generale requirente ha depositato memoria, anticipando e argomentando le conclusioni rassegnate in discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria – fonda sulla riconducibilità all’indagato del mezzo di trasporto adoperato per esegu
l’omicidio, sul contatto telefonico immediatamente precedente avvenuto tr l’indagato e NOME COGNOME e sul tenore del medesimo, sulla compatibili spostamenti ed orari, sull’antefatto in funzione di movente – le deduzioni ricorrente si risolvono nel sollecitare una rilettura degli accadimenti, diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono il quadro che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacar relativo coerente giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01).
Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni, in cui tale giudizio riflette, sono mosse obiezioni non decisive, in larga parte già preventivame confutate dai giudici del riesame, quando non addirittura fuorvianti, qu l’assunto, inveritiero, che l’impianto accusatorio si basi su voci corren pubblico, o su apprezzamenti personali dei testimoni; quando esso, viceversa, costruito su elementi ragionevolmente capaci, nel loro insieme, di collega l’accusato ai crimini a lui contestati, elementi che il ricorso non conside intero e la cui tenuta logica non riesce comunque a scalfire.
3. Il quadro indiziario è allo stato adeguato allo standard valutativo rich dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., giacché l’esito dimostrativo raggi obbedisce, sin qui, ai canoni della prova logico-critica, in quanto i re elementi sono assistiti dal requisito della molteplicità, tale da consenti valutazione di concordanza, e da quello della elevata significanza in termini precisione e gravità, requisiti tra loro collegati e che si completano a vi (Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529-02; Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 276743-01; Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi, Rv. 259552-01).
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Da ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 10/01/2024