Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30318 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Acquaviva Delle Fonti il 08/05/1999
avverso l’ordinanza emessa il 3 aprile 2025 dal Tribunale di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ha confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di NOME COGNOME in relazi ai reati di concorso in porto e detenzione di arma da sparo clandestina sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 1 e 4).
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo con un unico motivo, vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giud
di gravità degli indizi di colpevolezza e alla richiesta di riqualificazione dei rea provvisoriamente contestati ai sensi dell’art. 378, comma primo, cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata analisi delle doglianze espresse nel corso dell’udienza di riesame in merito alla carenza di consapevolezza del contenuto del borsello rinvenuto nei pressi dell’abitazione di COGNOME, che ha ammesso gli addebiti. Gli operanti, infatti, hanno visto semplicemente i due indagati accovacciarsi dopo essere scesi dal motorino, ma, al momento, il borsello era ancora occultato, tanto che gli operanti hanno impiegato circa trenta minuti per rinvenirlo. Si aggiunge, inoltre, che manca una motivazione sulla richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 378 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato anche dal Procuratore Generale nella suk requisitoria, gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale appaiono equivoci e inidonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in merito alle condotte criminose provvisoriamente ascritte al ricorrente. Ciò, soprattutto, alla luce delle modalità di rinvenimento del borsello contenente l’arma e la sostanza stupefacente, della sua ubicazione in prossimità dell’abitazione di COGNOME e delle dichiarazioni spontanee rese da costui all’udienza di convalida dell’arresto. Manca, in particolare, nell’ordinanza impugnata iuna specifica indicazione degli elementi fattuali da cui desumere, nei termini di elevata e qualificata probabilità propri del giudizio di gravità indiziari sia il pregresso rapporto materiale tra il ricorrente e i beni di cui gli si contesta detenzione che la consapevolezza della loro presenza nel borsello rinvenuto nel cespuglio in prossimità dell’abitazione di COGNOME. L’ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a valorizzare quanto risulta dal verbale di arresto, ovvero che il ricorrente e il coindagato sono stati visti scendere dal ciclomotore e accovacciarsi a terra in prossimità di un muretto a secco e, sulla base di tale condotta, ha ritenuto, in termini meramente assertivi, che anche il ricorrente fosse consapevole della presenza del borsello e del suo contenuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94, comma
1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente