Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50068 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50068 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DELIANUOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e uditi gli stessi, che hanno insistito nei motivi di ricorso e della memoria depositata;
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che, in parziale accoglimento del riesame proposto, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari anziché quella della custodia cautelare ìn carcere nei confronti di COGNOME per il reato d associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di riciclaggio di somme derivanti dalla vendita di sostanza stupefacente, escludendo la gravità indiziaria per quanto riguardava il reato di riciclaggio.
1.1 Al riguardo i difensori rilevano che dalla chat scambiata tra ì due soggetti apicali che avevano concertato l’incontro di Rizziconi del 13 giugno 2020 in cui un corriere avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro ad un agente sotto copertura, risultava che il corriere era un certo COGNOME, che non parlava italiano, per cui non poteva essere identificato tale soggetto nel ricorrente, tanto che lo stesso agente, che aveva riconosciuto COGNOME (che parlava solo italiano) senza che vi fosse alcun riscontro, aveva riferito che i soggetto da lui incontrato si era espresso solamente a gesti.
Il difensore aggiunge che la partecipazione di NOME all’associazione era stata desunta solo dal singolo episodio descritto per cui l’insussistenza del quadro di gravità indiziaria rispetto al fatto-reato di riciclaggio, riconosciuta da stesso tribunale, comportava a cascata una inconfigurabilità dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1 Si deve innanzitutto rilevare come il capo di incolpazione riportato alle pagine 1 e 2 dell’ordinanza impugnata, prevede, quanto al reato associativo “un livello inferiore, operante in Italia, composto da corrieri, tra cui l’indagato, provvedevano a trasportare e consegnare al prelevatore le somme da riciclare, provento della vendita della cocaina, dopo che erano stati contattati dagli associati del livello superiore per le indicazioni necessarie sul luogo, tempo e modalità della consegna i ,’ e che il reato fine contestato all’indagato è relativo ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa della somma di Euro 74.900,00 proveniente dalla vendita di stupefacenti, somma che una “persona non identificata” consegnava ad un agente sotto copertura.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto non sussistente la gravità indiziaria, in capo all’indagato, del reato di riciclaggio “in quanto nel corpo dell
contestazione si esclude che fosse proprio lui il soggetto che ebbe ad effett materialmente la consegna della somma di denaro” (pag.12 ordinanza impugnata); nella prima parte della motivazione, però, la partecipazione NOME NOME‘associazione viene ritenuta sussistente sulla base dell’unico reat a lui addebitato, per il quale è stata ritenuta insussistente la gravità indiz
E’ corretto il ragionamento del Tribunale nella parte in cui afferma che “n può sostenersi l’estraneità dell’indagato all’associazione per il ruolo nell’unica occasione” (pag.6, in cui si parla della “unicità” della consegna) in stato coinvolto, ed è anche vero che in materia di reati associati commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della suss della condotta di partecipazione (vedi Sez.4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcell Rv. 280703 – 02), ma il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, una volta ritenu l / insussistenza la gravità indiziaria per il reato-fine, se sussistevano altri e dai quali si poteva trarre la partecipazione dell’indagato all’associazione.
L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame su quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trent competente ai sensi dell’art. 309, co.7 c.p.p..
Così deciso il 29/11/2023