Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME n. a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Villaricca il DATA_NASCITA
NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 20/2/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8. D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilit ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava le istanze di riesa formulate nell’interesse di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME avverso i provvedimento del Gip del Tribunale di S. NOME Capua Vetere che, in data 22/1/2024 , aveva disposto nei confronti di COGNOME e COGNOME e la misura della custodia in carcere e nei confro del COGNOME quella degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di concorso nei de di rapina aggravata, sequestro di persona, detenzione illegale di armi, commessi in COGNOME i 13/12/2021 nonché i soli COGNOME e COGNOME del furto dell’autovettura utilizzata pe consumazione della rapina ai danni dell’ufficio postale.
Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori degli indagati, deducendo:
l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME
2.1 la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle esigenze cautela e alla gravità indiziaria. La violazione dell’art. 275, comma 3 bis in relazione all’a cod.proc.pen. e il connesso vizio della motivazione.
Il difensore sostiene che il Tribunale cautelare ha confermato la misura custodial inframuraria nei confronti dei ricorrenti senza rendere adeguata motivazione circ l’inadeguatezza di misure di minore afflittività. Quanto alla gravità indiziaria lament l’ordinanza impugnata ha valorizzato indizi incerti e fumosi acquisiti nel corso di un’at investigativa che ha dato luogo ad altri due procedimenti penali per rapine commesse con modalità analoghe in ordine alle quale i prevenuti sono stati assolti. Dopo aver richiamat principi che presidiano la valutazione della prova in sede cautelare, il difensore sostiene il collegio non si è fatto carico dei numerosi dubbi emersi nella fase delle indagini particolare riguardo alla mancata rilevazione di tracce di DNA, all’assenza di riconoscimen certi o di intercettazioni significative, fondando il proprio convincimento su mere presunzi
AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME
3. La contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla gra indiziaria. Il difensore sostiene che il collegio cautelare ha confermato la gravità indizi esito ad una valutazione frammentaria e contraddittoria degli indizi emersi in sede di indagi In particolare, si è valorizzato il riconoscimento fotografico del teste COGNOME NOME adeguatamente considerare la possibilità di confusione con il coindagato COGNOME in ragione della somiglianza tra i due e trascurando il dato che il ricorrente indossa da tempo occhial vista, che non sono stati segnalati dal teste. Sul punto i giudici della cautela hanno rassegn una motivazione incongrua in quanto l’indagato non ha mai indossato lenti a contatto ed hanno omesso di considerare che i tracciati GPS acquisiti non attestano l’accompagnamento del prevenuto presso la propria abitazione dopo la rapina mentre dai fotogrammi del filmato
che riprende la Fiat Uno utilizzata per la fuga si nota la presenza all’interno di due soli s e non tre.
Aggiunge il difensore che il COGNOME ha ammesso i contatti avvenuti pochi giorni prima dei fatti con i due coindagati, pur negando di aver accolto l’invito a partecipare alla consumazio di rapine sicché è paradossale l’utilizzo delle sue dichiarazioni solo a riscontro della d’accusa. In conclusione ritiene la difesa che il collegio abbia violato le regole di valut della prova indiziaria, omettendo di saggiare la gravità dei singoli elementi prima di proced ad una valutazione unitaria degli stessi;
3.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rit sussistenza delle esigenze cautelari nonostante la risalenza temporale dei fatti e la condot collaborativa dell’indagato.
Il difensore assume che l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il rischio reiterazione di condotte della stessa specie di quelle contestate senza tener conto de comportamento collaborativo del ricorrente che in sede di interrogatorio di garanzia h ammesso di aver ricevuto dai coindagati proposte di partecipazione ad azioni delittuose, sempre rifiutate, atteggiamento che dimostra la volontà del prevenuto di estraniarsi dal specifico contesto criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso congiunto nell’interesse di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME è inammissibil per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano in termini puntuali c l’ampia motivazione rassegnata dall’ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria trattamento cautelare.
Il Tribunale, dopo aver escluso con ampia e persuasiva motivazione ogni decisiva influenza sull’apparato indiziario delle pronunzie assolutorie nei confronti dei ricorre ordine a rapine commesse con similari modalità esecutive, ha ricostruito in maniera puntuale gli univoci e convergenti elementi che militano a carico dei prevenuti sia in relazione al dell’autovettura Fiat Uno di seguito utilizzata per la consumazione della rapina che c riferimento all’atto predatorio commesso ai danni dell’ufficio postale di COGNOME, fornendo una dettaglia e ragionata esposizione alle pagg. 5/6. L’accurata e comparata lettura de tracciati GPS dell’autovettura Renault Modus in uso al COGNOME, delle registrazioni deg impianti di sorveglianza collocati lungo i tragitti impegnati dal veicolo, i riconosc fotografici delle vittime, seppur espressi in termini di forte somiglianza in ragion travisamento degli indagati, si saldano in una trama dotata di attitudine dimostrativa de partecipazione dei prevenuti ai fatti addebitati, con la quale la difesa non si confron termini di pertinenza e specificità censoria.
Del tutto assertive risultano, inoltre, le censure relative all’applicazione della mis massimo rigore, avendo il collegio cautelare -per entrambi gli indagati- richiamato i plur precedenti specifici, argomentando circa la loro professionalità criminale e l’inadeguatezza misure alternative al fine neutralizzare l’intensissimo rischio di recidiva.
Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione a censure svolte in punto di gravità indiziaria in relazione alla posizione di COGNOME.
2.1 L’ordinanza impugnata (pag. 7 e segg.) ha scrutinato e disatteso con motivazione congrua i rilievi difensivi relativi agli elementi che fondano il concorso del prevenuto illeciti provvisoriamente ascritti. Infatti, con riguardo al riconoscimento fotografico eff da NOME COGNOME, sost. commissario della Polizia Penitenziaria, abitante in COGNOME nei pres dell’ufficio postale, i giudici della cautela hanno richiamato le dichiarazioni rese e conva il giudizio di attendibilità espresso dal Gip, confutando le assertive obiezioni difensive te accreditare un possibile scambio di persona, atteso il mancato riferimento agli occhiali che COGNOME indosserebbe costantemente per problemi di vista; hanno argomentato sulla partecipazione del ricorrente al sopralluogo presso l’ufficio postale svoltosi in due tem 9/12/2021 con l’autovettura Renault Modus del COGNOME, che aveva sostato alle 6,24 in Giugliano di Campania presso l’abitazione del COGNOME e, a distanza di pochi minuti, in INDIRIZZO ove dimorava il COGNOME, per raggiungere successivamente COGNOME alle 7,50 e alle 8,51 seguenti, ispezionando le strade adiacenti l’obiettivo delittuoso.
L’ordinanza impugnata, inoltre, dopo aver richiamato la tesi accreditata dall’indagato i sede di interrogatorio di garanzia, allorché ha riferito di aver ricevuto dal COGNOME la proposta di partecipare a delle rapine ma di averla rifiutata, ha evocato confutazione dell’assunto la conversazione tra COGNOME e COGNOME di cui al progr. 199 de 18/11/2021 (citata nella sentenza 15/5/23 del Tribunale di S. NOME Capua Vetere, prodotta dalla difesa), dalla quale emerge la pianificazione di un’azione predatoria, attendibilmente danno dell’ufficio postale di Curti, in ordine alla quale COGNOME e COGNOME venivano assolti mancata integrazione del tentativo punibile in ragione dell’equivocità degli atti. Dal richia colloquio il Tribunale ha tratto l’argomentato convincimento che il COGNOME, contrariamente quanto accreditato agli inquirenti, condividesse attivamente i progetti delittuosi dei compl
Si è, pertanto, in presenza di un complesso di risultanze solo in parte indiziarie, sosten da una prova atipica diretta quale il riconoscimento fotografico dell’indagato effettuat termini di certezza dal teste COGNOME, correttamente apprezzato dal collegio cautelar resistente, allo stato, alle obiezioni in questa sede riproposte.
2.2 Le doglianze in punto di trattamento cautelare sono inammissibili per genericità i considerazione della totale assenza di correlazione critica con la motivazione spesa al riguard dall’ordinanza impugnata, la quale ha segnalato a sostegno del rischio di recidiva i plur
precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, evidenziando -altresìprofessionalità denotata dalle modalità esecutive degli illeciti contestati, frutto di ac pianificazione ed espressione di una personalità proclive a delinquere, indici di valen assorbente rispetto all’ atteggiamento collaborativo assertivamente invocato come meritevole di considerazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarat inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. a cod . p roc. pe n.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente