Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di:
COGNOME NOMECOGNOME nata a MARSALA il 11/05/1989
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha applic nei confronti di NOME COGNOME l’obbligo di dimora nel comune di residenza ritenendone gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata alla stessa in concorso altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquinamento probatorio in ritenuti;
rilevato, ancora, che avverso l’ordinanza genetica è stato interposto riesame e ch Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misu applicata alla COGNOME per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria;
rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preso ìl Tribun di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione resa sia
perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente trascurato emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano conto del
patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto della COGNOME figlia del pubbl ufficiale corrotto, NOME COGNOME;
rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenziato ch l’annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gravi
indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze cautelari in origine giustificative della misura adottata;
ritenuto che di contro gravava sulla parte pubblica ricorrente l’onere di puntualizza r la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l’intervent
prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire;
ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Colleg mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello
ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di grav
indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misur
riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all’ar 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6027 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sentenza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024);
ritenuta in coerenza l’inammissibilità dell’impugnazione;