Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16873 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16873 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Genova ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Genova ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1) e in ordine ad alcuni reati scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n.309/1990, .
Le indagini avevano preso le mosse dall’arresto in flagranza in data 6 febbraio 2020 di NOME COGNOME, trovato in possesso di circa sei etti di cocaina, e avevano permesso di accertare che i fornitori della sostanza erano appartenenti alla famiglia COGNOME dimorante in Diano Castello (IM). Le operazioni di intercettazione, anche ambientale all’interno di un locale adibito a magazzino e nell’abitazione di NOME COGNOME, i servizi di osservazione e i sequestri avevano delineato l’esistenza di un gruppo organizzato dedito al commercio di sostanze stupefacenti stanziato nell’area imperiese, facente capo a NOME COGNOME e al cognato NOME COGNOME.
In tale contesto era emersa la figura di NOME COGNOME, quale stabile fornitore calabrese di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore del gruppo.
Avverso l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso con cui ha formulato tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati scopo.
Quanto al reato di cui al capo 14), relativo alla fornitura di 1 kg. di cocaina, concordata in occasione della trasferta in Calabria del 17.09.2021 e pervenuta all’associazione il 27.09.2021, il difensore osserva che tale episodio era inscindibilmente collegato ad una pregressa fornitura di stupefacente, oggetto del capo 13) avvenuta il 31.08.2021, alla quale COGNOME era risultato estraneo. L’assunto per cui il fornitore calabrese, sia dello stupefacente, sia dei cripto telefonini, dovesse necessariamente identificarsi in COGNOME era meramente congetturale: la presenza della sua autovettura il 17.09.2021 nei luoghi dell’incontro, a fronte di captazioni con le quali il coindagato COGNOME precisava che il fornitore era lo stesso con il quale aveva già trattato in occasione del precedente viaggio del 31.08.2021 e lo indicava come “quella che aveva il T-Max
COGNOME
l’altra volta”, non poteva valere a dimostrare il coinvolgimento nell’episodio in questione. Se è vero- osserva il difensore- che COGNOME è intestatario di un TMax, è altrettanto vero che in occasione del precedente approvvigionamento del 31.08.2021 COGNOME aveva raccontato a COGNOME che i fornitori erano un biondino a bordo di un T- Max e un soggetto a bordo di una Fiat 500 “modello anni 90”, mentre COGNOME non era biondo ed era sì intestatario di una Fiat 500, ma di recente fabbricazione. Peraltro, in sede di riesame si era anche evidenziato come in atti fosse emerso il coinvolgimento nei traffici di droga oggetto di contestazione anche di un altro soggetto di nome NOME, ovvero NOME, al quale era stata attribuita la materiale condotta di spedizione della sostanza in data 26.09.2021: in tale occasione gli operanti avevano riconosciuto NOME COGNOME come colui che aveva caricato il pacco nel vano portabagagli del bus RAGIONE_SOCIALE e si era poi allontanato a bordo di un’autovettura Audi A3 intestata a NOME COGNOME.
Quanto al reato di cui capo 17). relativo al rifornimento di 1,170 kg. di cocaina al prezzo di 30.000 euro consegnata a COGNOME a Gioia Tauro 1’11.12.2021, il difensore rileva che anche in tale occasione l’identificazione del fornitore in COGNOME era stata affermata sulla base di alcune conversazioni in cui colui che avrebbe dovuto approvvigionare la droga era indicato come “NOME“, e come “quello del T-Max”, sicché dovevano essere ribaditi tutti i dubbi evidenziati a proposito del reato di cui al capo 14).
Così pure in relazione al reato di cui al capo 18), relativo al rifornimento di 1 kg. di cocaina in data 09.02.2022, il difensore rileva che il coinvolgimento di COGNOME era stato affermato sulla base di dialoghi in cui si cita “NOME“, ovvero “l’amico di giù”, con una “500 TARGA_VEICOLO” senza che tali riferimenti, per le ragioni già dette, potessero essere ritenuti univoci.
Quanto al reato di cui al capo 20), relativo al rifornimento di una quantità imprecisata di cocaina pagata a tale NOME, emissario di COGNOME in data 24.04.2022, il coinvolgimento del ricorrente sarebbe stato desunto da una conversazione del 20.04.2022, nella quale NOME, colloquiando con NOME COGNOME, aveva affermato che si sarebbero incontrati con COGNOME: tuttavia al momento dell’incontro COGNOME pacificamente non era stato presente. Il difensore, in proposito, richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine ai paradigmi valutativi della prova indiziaria per rilevare che nel caso in esame mancavano “gli elementi fattuali dotati di forza più o meno oggettiva su cui strutturare la prova indiziaria”.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al reato associativo. Il difensore rileva che il Tribunale avrebbe valorizzato il ruolo
di COGNOME di stabile fornitore, oltre che di sostanza stupefacente, anche di cripto telefonini, quando invece tale ultima circostanza era del tutto congetturale in quanto il gruppo ligure disponeva di tali apparecchi anche prima della entrata in scena di colui che è stato identificato come il ricorrente.
Il Tribunale, inoltre, avrebbe desunto la partecipazione alla associazione solo dai reati scopo, con un ragionamento, pertanto, viziato da circolarità: in atti non vi era prova né del vincolo durevole, né dell’elemento soggettivo del reato contestato, né del carattere di continuità e stabilità del rapporto di fornitura. Tribunale, in tal senso, non avrebbe tenuto conto del fatto che il gruppo disponeva di diversi canali di approvvigionamento di stupefacente (in Calabria e in Albania), rispetto ai quali COGNOME era estraneo.
2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell’aggravante armata dell’associazione di cui al capo 1). Il difensore rileva che la Corte non aveva adeguatamente motivato in ordine alla riferibilità di detta aggravante al ricorrente, addebitabile solo se la disponibilità della armi fosse stata conosciuta, ovvero ignorata per colpa, ovvero ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato.
2.Si deve ricordare che “in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad ess ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto ch governano l’apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito” (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazze//i, Rv. 276976 – 01). L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva che i primo motivo di ricorso relativo alla ritenuta gravità indiziaria dei reati scopo muove dal rilievo che il Tribunale del Riesame avrebbe motivato in maniera insufficiente e contraddittoria in merito alla identificazione di COGNOME come di colui che dalla Calabria, nelle occasioni indicate nei capi di imputazione, aveva rifornito l’associazione di sostanza stupefacente. In altri termini le doglianze non afferiscono al merito delle accuse, bensì solo alla riconducibilità dei fatt contestati al ricorrente.
4.1.11 motivo è infondato, giacché il Tribunale del Riesame ha spiegato, in maniera coerente con le risultanze e non illogica, le ragioni per cui la identificazione di COGNOME nel fornitore calabrese doveva ritenersi un dato acquisito.
I giudici, prima ancora di scendere nel dettaglio delle singole imputazioni, hanno dato atto che in una serie di conversazioni intercettate i coindagati, parlando del fornitore di sostanza stupefacente in Calabria, avevano fornito dettagli che, senza alcun dubbio, riconducevano all’odierno ricorrente. In particolare hanno ricordato che nella conversazione fra presenti n. 3631 del 20.10.2021 all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME, questi in risposta alla preoccupazione manifestata da NOME COGNOME COGNOME per il fatto che potesse scrivere all’interlocutore calabrese messaggi con chiari riferimenti all’avvenuto arresto del corriere NOME COGNOME, lo aveva tranquillizzato, precisando che avrebbe finto di parlare dei figli e aveva menzionato espressamente COGNOME; che subito dopo NOME aveva avviato una chiamata con tale NOME, con cui aveva conversato proprio a proposito della somiglianza dei figli: nel prosieguo della conversazione erano emersi molteplici riferimenti individualizzanti, quale il riferimento a NOME, effettivamente fratello di NOME COGNOME, o il riferimento al luogo di abitazione di COGNOME, Acquaro, ove effettivamente NOME COGNOME era residente; che nella parallela intercettazione telematica passiva del flusso dati generato dalla connessione alla rete “Eolo” presente
nell’abitazione di INDIRIZZO, era stata intercettata una videochiamata diretta all’indirizzo generato da utente Vodafone corrispondente all’utenza telefonica intestata a NOME COGNOME, padre di NOME; che nella conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME il 09.02.2022 il primo aveva indicato il fornitore con nome e cognome, NOME COGNOME legato alla famiglia dei Piromalli, e aveva riferito al cognato di ricavare un guadagno di 2.000/3.000 euro per ogni chilogrammo di stupefacente trattato; che in altra conversazione del 14.01.2022 NOME COGNOME, parlando con NOME COGNOME di dinamiche ed equilibri tra diverse ‘ndrine calabresi, aveva nominato NOME COGNOME come legato alla famiglia degli COGNOME, ‘ndrina originaria di Sinopoli.
Quanto al dettaglio delle singole imputazioni, in relazione al capo 14) il Tribunale ha osservato che in occasione della trasferta in Calabria del 17/18 settembre 2021 era stato predisposto un apposito servizio di osservazione e controllo, nel corso del quale gli agenti avevano verificato che i tre corrieri emissari di NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giunti a Gioia Tauro per prelevare la cocaina, erano stati accolti da un soggetto presentatosi a bordo di una Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO intestata a COGNOME NOME; dall’intercettazione ambientale a bordo dell’auto utilizzata dai corrieri era emerso che al momento dell’incontro con tale soggetto, NOME COGNOME lo aveva salutato chiamandolo NOME, mentre COGNOME aveva commentato che si trattava del soggetto che “l’altra volta aveva il T-Max”. Il Tribunale, in proposito, ha rilevato che COGNOME era effettivamente intestatario di un ciclomotore TMax e al rilievo del difensore, per cui COGNOME in occasione del precedente approvvigionamento del 31 agosto 2021 aveva raccontato a COGNOME che i fornitori erano un biondino a bordo di un T-Max e un soggetto a bordo di una Fiat 500 modello anni 90, ha replicato che all’incontro del 18.09.2021 erano presenti più persone (fra cui eventualmente anche un biondino) e che, in ogni caso, gli emissari di COGNOME si erano incontrati con un uomo di nome NOME a bordo dell’auto intestata a COGNOME: la presenza della sua autovettura non era stata in alcun modo giustificata dal ricorrente, che, legittimamente, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Inoltre la sostanza stupefacente era stata caricata a bordo del bus di linea diretto al nord da NOME COGNOME, il quale si era allontanato a bordo di un’autovettura sulla quale era stato controllato più volte il ricorrente COGNOME, in compagnia, appunto, di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione al reato di cui al capo 17), l’identificazione dell’attuale ricorrent quale fornitore è stata desunta dal Tribunale ancora una volta dalle conversazioni intercettate nella fase di preparazione dell’approvvigionamento in cui COGNOME e COGNOME discutono di una partita di droga del valore di 30.000
euro che dovrà essere inviata da NOME (n. 5713 del 2.12.2021) e in cui a COGNOME, che chiede se la persona che deve incontrare in Calabria è quello con il T-Max, NOME risponde “quello con il T-Max è quell’altro” (n.9577 dell’8.12.2021).
Le circostanze evidenziate dal Tribunale COGNOME in merito alle risultanze delle indagini relative agli specifici reati, unitamente a quelle generali che hanno portato ad identificare in NOME COGNOME lo stabile fornitore calabrese dell’associazione facente capo a NOME COGNOME, appaiono, quanto meno sul piano della gravità indiziaria, sufficienti a spiegare le incongruenze evidenziate nel ricorso. Circostanze fondanti, a ben vedere, sono state ritenute la presenza dell’auto di COGNOME al momento dell’incontro con i corrieri (per il reato di cui a capo 14), nonché il riferimento a NOME e al T-Max di cui egli è intestatario (per reato di cui al capo 17), in uno con le conversazioni sopra riportate in cui il fornitore della droga viene indicato espressamente come NOME COGNOME: a fronte di tali elementi il motivo di ricorso si limita a ribadire che a bordo del NOME era stato visto nel mese di agosto un “biondino”; si tratta, tuttavia, di un dato non in grado di sovvertire la logicità del percorso tracciato dal Tribunale, per quanto sopra appena evidenziato.
4.2. Le censure, COGNOME nel contestare il coinvolgimento del ricorrente nei reati contestati ai capi 18 e 20, sono parimenti infondate. COGNOME Alla motivazione del Tribunale del riesame che ripercorre tutti i passaggi delle conversazioni in cui il fornitore veniva indicato come NOME, ovvero addirittura come COGNOME e gli ulteriori elementi a riscontro (pag. COGNOME 17, 18, 19 e 20), COGNOME il ricorrente non contrappone alcun valido argomento, ma ribadisce l’ambiguità della identificazione (smentita dal Tribunale sulla base delle richiamate evidenze concrete) e richiama la giurisprudenza di legittimità in ordine alle caratteristiche della prova indiziaria, non tenendo conto che il piano di valutazione che viene in rilievo nel giudizio cautelare non è quello della responsabilità, bensì quello dei gravi indizi di colpevolezza. In proposito deve ricordarsi che in tema di applicazione di misure cautelari personali, gli indizi di colpevolezza non devono essere valutati secondo i medesimi criteri richiesti per il giudizio di merito, essendo sufficiente la sola gravità di essi, evidenziata da qualsiasi elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità della responsabilità dell’indagato, e non anche la precisione e la concordanza, tanto che la previsione di cui all’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art.192 cod. proc. pen., ma non quella di cui al comma 2 (Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Francavilla, Rv. 261963;
Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, COGNOME, Rv. 253511).
5. Il secondo motivo di ricorso, con chi si contesta la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato associativo, è manifestamente infondato. Il Tribunale del Riesame ha desunto il quadro gravemente indiziario della partecipazione di COGNOME all’associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti dalla sua condotta di stabile fornitore dello stupefacente, dai frequenti rapporti intrattenuti con i vertici del sodalizio (ed anche con i famigliar ed i corrieri) al fine di organizzare le cessioni di importanti quantitativi di cocain da immettere sul mercato al dettaglio, dalla piena consapevolezza di contribuire, attraverso tali cessioni e le programmate future cessioni, all’efficienza della compagine criminale e al raggiungimento del progetto unitario del gruppo di conseguire vantaggi patrimoniali, dalla sua condotta di fornitore anche di cripto telefonini, strumento essenziale per consentire le comunicazioni fra gli appartenenti al gruppo criminale. In proposito il Tribunale ha citato la conversazione intrattenuta da COGNOME con il ricorrente il 17.11.2021, con cui subito dopo aver ricevuto tramite la RAGIONE_SOCIALE dei bus RAGIONE_SOCIALE un pacco, lamentava, appunto, la mancanza del telefonino, nonché la conversazione con cui, dopo l’arresto di NOME del 19.10.2021, NOME, preoccupato del possibile sequestro anche del telefono che il corriere aveva con sé, aveva immediatamente messo al corrente dell’accaduto COGNOME.
In definitiva – hanno argomentato i giudici- i frequenti e ripetuti contatti per motivi legati al narcotraffico tra COGNOME e gli elementi di spicco dell’associazione, la costante disponibilità a rifornire il gruppo di ingenti quantit di cocaina, oltre che di apparecchi non intercettabili, e la stessa programmazione di future cessioni sono circostanze utili a dimostrare che COGNOME aveva fornito un apprezzabile stabile contributo all’esistenza della consorteria, nella consapevolezza di operare nell’ambito di una struttura unitaria, in vista del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
5.1.11 percorso argomentativo appare coerente con i dati di fatto riportati, e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione de contenuto delle conversazioni registrate e altresì conforme al consolidato orientamento per cui legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell’indeterminatezza del programma criminoso delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (ex multis, Sez. 2 n. 22906 del 08/03/2023, COGNOME, Rv. 284724; Sez. 2, n 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540).
Di contro la censura del ricorrente è formulata in maniera aspecifica, con riferimenti alla giurisprudenza di legittimità privi di agganci al caso concreto. Agli argomenti sviluppati dal Tribunale in ordine al profilo oggettivo e soggettivo della ritenuta partecipazione al reato associativo, il ricorrente contrappone una critica generica, che non si sofferma sulle risultanze delle indagini.
Il terzo motivo, con cui si contesta l’addebito dell’aggravante dell’associazione armata, COGNOME è inammissibile, in quanto non dedotto in sede di impugnazione del provvedimento cautelare e, comunque, inammissibile per carenza di interesse. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che deve ritenersi tale il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate volto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull’an o sul quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, COGNOME, Rv. 26025601). Nel caso di specie a COGNOME è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, rientrante tra quelli previst nell’art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., per i quale vige, a norma dell’art. . 275 comma 3 cod. proc. pen., la presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali son previsti i termini più elevati in assoluto della durata della custodia cautelare. Pertanto COGNOME l’eventuale accoglimento del ricorso, con l’eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell’ordinanza impugnata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Deciso il 27 febbario 2024 Il Consigli COGNOME s ensore COGNOME Il P COGNOME