Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35515 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/getWe le conclusioni del PG NOME COGNOME
udite # difensore
Il AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di riesame dell’ordina emessa dal Gip del Tribunale di Pescara, di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio di NOME, avvenuto a Montesilvano per dissapori intercorrenti da anni tra le famiglie COGNOME COGNOME COGNOME e scaturiti dalla relaz sentimentale tra NOME e COGNOME NOME.
2.1. Col primo motivo di ricorso, il ricorrente ripropone la questione già pos ai giudici in sede cautelare relativa al mancato invio al Tribunale del riesame file audio-video contenente le riprese effettuate dal testimone COGNOME NOME NOME luoghi ove era avvenuto il fatto, sotto il profilo della violazione del diritto di
2.2. Con il secondo motivo, di ricorso lamenta la mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni testimoniali assunte per reati di particolare gravi tra i quali il tentato omicidio (fatto che comporterebbe la nullità relativa e 179, comma 1, cod. proc. pen. dell’atto).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’inattendibilità dei testi forte ostilità esistente tra le famiglie suddette.
In particolare, la persona offesa aveva dichiarato di aver subito il ferimento oggetto per essersi affacciata dal balcone, avendo udito l’esplosione di colpi pistola: tale ricostruzione, secondo il ricorrente, non avrebbe dovuto ess considerata credibile, perché di norma quando si sentono degli spari si entra o rimane a casa, non si esce sul balcone.
Pertanto, la vittima poteva essere stata attinta dal “fuoco amico”, cioè qualche colpo esploso probabilmente da uno dei soggetti appartenenti al gruppo contrapposto nella lite a quello di cui faceva parte l’indagato, essendo improbab che un colpo superasse il muretto del balcone dietro il quale si trovava la vitti
2.4. Col quarto motivo, lamenta l’omessa effettuazione dello stub sui soggetti perquisiti.
2.5. Con l’ultimo motivo, il ricorrente lamenta che il giudice fa erron riferimento alla misura applicata, perché da ottobre 2023 fino alla data del rico (28.5.2023) il ricorrente è rimasto libero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e come tale va rigettato.
1.1. Il primo motivo non può essere accolto. Alla luce del principio della prov di resistenza, quanto denunciato appare del tutto irrilevante, alla luce del perco argomentativo dell’impugnata ordinanza perché il giudice prescinde totalmente e peraltro espressamente dal contenuto delle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME
Per di più, COGNOME NOME è stato escusso e quanto da NOME era stato percepito è stato riversato in atti, per cui la rilevanza disarticolante di tale elemento ind è del tutto ipotetica e non viene argomentata in modo adeguato dal ricorrente.
1.2. Anche il secondo motivo è infondato, atteso che l’asserita violazione di c all’art. 357, comma 3-bis, c.p.p. non è assistita da sanzione processuale, né può genericamente convogliarsi la stessa nell’alveo della violazione del diritto di dif atteso che la persona informata sui fatti ha sempre facoltà di rettificare le pro dichiarazioni se verbalizzate in modo non conforme al suo dichiarato.
1.3. Col terzo motivo il ricorrente propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione degli eleme esaminati dal giudice di merito. In particolare, la motivazione dei giudici incentrata in modo ineccepibile sul fatto che la persona offesa, NOME aveva dichiarato di aver visto la sera dell’11.9.2023 l’indagato (insieme ad al con un “braccio in alto e una pistola in mano” subito dopo l’esplosione dei colpi di arma da fuoco e subito dopo si era accorto di essere stato ferito ad una gamba.
Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dal Tribunale agli effet della ritenuta gravità indiziaria nei confronti dell’indagato, per l’adozion provvedimento cautelare, in quanto non contrastata da elementi di segno diverso: le considerazioni sulla possibilità che il colpo di arma da fuoco che ha attint persona offesa sia stata sparato da un’altra persona è apparsa allo stato degli esaminati dai giudici priva di dimostrazione concreta, sicché il giudizio su ricostruzione del fatto è stato svolto nel rispetto dei principi in tema di vizi motivazione.
Il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabil se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibil ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitars verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i lim di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745).
1.4. Anche il quarto motivo è infondato. Correttamente il AVV_NOTAIO generale ha evidenziato che l’omessa effettuazione di accertamenti con lo stub non impedisce la formulazione in sede cautelare di un giudizio sulla gravità indiziar
atteso che il quadro indiziario già acquisito sarebbe già di per sé idone supportare il giudizio formulato, fatte salve ovviamente le più ampie approfondite considerazioni che potranno essere svolte nelle successive fasi su tale profilo.
1.5. Da ultimo, giova precisare che il requisito dell’attualità del pericol reiterazione del reato non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti i cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presen di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del perico concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.
Corretta appare la motivazione sul punto da parte del tribunale che ha indicato chiaramente elementi sintomatici di inaffidabilità del soggetto, gravato precedenti penali anche per evasione.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Stante lo stato di detenzione del ricorrente la cancelleria deve trasmettere presente sentenza al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’a comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/07/2024