Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26708 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 968/2025
– Relatore –
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del Tribunale di Roma
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 gennaio 2025 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale Ł stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME e di altri soggetti per il reato di cui all’art. 74, d.P.R. 309/90, per avere fatto parte di una associazione dedita al commercio di sostanza stupefacente, con i ruolo direttivo e di finanziatore.
Lamenta che le dichiarazioni dei collaboratori NOME COGNOME e NOME COGNOME non avrebbero fornito utili elementi a conferma dell’ipotesi investigativa secondo la quale COGNOME avrebbe curato gli interessi del sodalizio durante l’arresto di Giampà, fornendo i necessari approvvigionamenti di cocaina per quantitativi medi di circa 2/3 kg al mese, con suddivisione paritaria con il Giampà dei relativi profitti.
In particolare, mentre nel primo interrogatorio ha escluso che NOME COGNOME si occupasse di droga oltre a precisare di non conoscere collaboratori di Giampà nello spaccio, in sede di ricognizione fotografica del 5 aprile 2024, dopo averlo riconosciuto, ha riferito contraddittoriamente che NOME COGNOME aveva una piazza di spaccio in società con NOME
COGNOME.
Il ricorrente si duole che il Tribunale ha sostanzialmente travisato tale contrasto, reputando le nuove dichiarazioni come una specificazione del ruolo di socio finanziatore, senza una diretta ingerenza nell’attività di rivendita della droga, sebbene il predetto collaboratore nel primo interrogatorio avesse negato di conoscere i complici di Giampà nello spaccio.
Si osserva che le intercettazioni senza le dichiarazioni dei collaboratori non sarebbero sufficienti a riscontrare il ruolo di COGNOME nel traffico di stupefacenti sia per la genericità del loro contenuto che per la dubbia identificazione del soggetto chiamato ‘NOME‘ e del soprannome ‘NOME‘ riferito ad altro soggetto che aveva scontato una pena detentiva nel 2014 insieme al Giampà.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del tempo c.d. silente, trattandosi di fatti che si fermano all’anno 2022 e del limitato numero di reati fine, pari solo a sette ipotesi di reato.
Si lamenta il travisamento di una intercettazione in cui il COGNOME avrebbe rimproverato la scarsa prudenza di COGNOME che ha compromesso i loro affari, di cui non vi sarebbe traccia agli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile perchØ, a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione dell’ordinanza impugnata, appare diretto a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell’ordinanza impugnata.
Con riferimento al dedotto travisamento del dato probatorio riferito alle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME nell’ordinanza si evidenzia che il citato collaboratore ha reso dichiarazioni che non possono essere adeguatamente vagliate perchØ ampiamente omissate.
Non Ł ravvisabile, perciò, alcuna illogicità nella valutazione operata dal Tribunale per giustificare la contraddizione rilevata dalla difesa tra le dichiarazioni verbalizzate in due diversi interrogatori, in considerazione della riproduzione parziale e non integrale dei contenuti delle dichiarazioni.
Ma soprattutto Ł stato rimarcato il carattere non decisivo di tali dichiarazioni a fronte delle altre emergenze probatorie costituite dalle intercettazioni, ritenute già di per sØ sole sufficienti ad integrare la necessaria gravità indiziaria.
Correttamente Ł stato evidenziato che i contenuti delle intercettazioni, puntualmente riprodotti nel corpo dell’ordinanza, sono significativi del ruolo di ausilio svolto dal COGNOME nell’attività del traffico di sostanze stupefacenti, in stretta complicità con il sodale NOME COGNOME non esigendo di ulteriori riscontri, trattandosi di intercettazioni rilevanti, che la difesa ha invece minimizzato senza un adeguato confronto con l’analitica disamina operata dal Tribunale, con riguardo anche alle modalità ed alle ragioni per le quali si Ł pervenuti all’identificazione certa del ricorrente attraverso la vicenda relativa al suo ricovero ospedaliero.
La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori non Ł stata neppure censurata rispetto alla rilevanza del traffico di stupefacenti gestito da COGNOME NOME e ciò rende monca la critica alle argomentazioni con le quali il Tribunale ha correttamente valorizzato il
contenuto delle intercettazioni a fondamento della complicità del ricorrente in detta attività illecita, essendo stati coerentemente rimarcati i colloqui intercettati che dimostrano lo stretto legame tra i due soggetti nella gestione del traffico illecito e nella divisione a metà dei profitti (cfr. rit. n. 3297/2022 del 14/09/2022, ore 22,11).
2.Con riguardo, infine, alle esigenze cautelari le censure peccano sempre del medesimo vizio di genericità e assenza di confronto con le argomentazioni del Tribunale.
Nella valutazione del pericolo di reiterazione il G.i.p. ed il Tribunale per il riesame hanno tenuto conto della concreta capacità organizzativa dimostrata dal gruppo criminale, la cui operatività non ha subito interruzioni neppure durante il periodo di tempo in cui il capo NOME COGNOME Ł stato tratto in arresto, quale segnale evidente di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere.
Quindi, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari la motivazione Ł coerente e logica, perchØ ha valorizzato la ravvisata professionalità criminale come indice di attualità del pericolo, oltre alla presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla ipotesi di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
La Cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME