Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46804 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/05/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal GLYPH nsigliere NOME COGNOMECOGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma confermava, in sede di riesame, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che aveva applicato a NOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi G), G.1), L.2) e L.3), concernenti reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, consistiti nella cessione di sostanze stupefacenti e segnatamente di marijuana, di hashish, anche in consistenti quantitativi y di cocaina.
In particolare, il capo G) aveva ad oggetto la cessione di 5 chili di nnarjuana e di 10 chili di hashish al coindagato NOME COGNOME; il capo G.1) la cessione di un quantitativo imprecisato di hashish al COGNOME COGNOME in concorso con soggetto rimasto sconosciuto); il capo L.2) la cessione di 98 grammi di cocaina al coindagato NOME NOME; il capo L.3) la cessione di hashish e marijuana al COGNOME.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il NOME era il fornitore di piazze di spaccio (tra le quali anche l’associazione descritta al capo E, in ordine alla quale il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la partecipazione dell’indagato), operanti in quartiere della capitale.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vizio di motivazione in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per aver il Tribunale motivato in modo carente, apparente, illogico e contraddittorio, appiattendosi sul provvedimento genetico e non considerando le doglianze difensive.
L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi in tema di motivazione per relationem: pur elencando le questioni avanzate dalla difesa le ha di fatto eluse, ribadendo immotivatamente le stesse argomentazioni del primo giudice
GLYPH 2.2. In particolare, quanto al capo L.2), il Tribunale non ha spiegato perché si tratti 4,014, di cessione di stupefacenti e in particolare di cocaina, basandosi sul solo dato che quest’ultima era l’unico materiale trattato dal cessionario (peraltro a costui era stato contestato il reato associativo con riferimento al traffico di sostanze di varia tipologia; soltanto alcune delle cessioni operate dal predetto riguardavano la cocaina; il ricorrente non era coinvolto in altre contestazioni di commercio di cocaina; il linguaggio utilizzato nella captazione rimandava piuttosto a sostanze stupefacenti del tipo hashish o marijuana). Resta immotivata anche la determinazione del peso della sostanza (non avendo i conversanti fatto riferimento ai “grammi”).
In ordine al capo G), il Tribunale si è basato su scambi di messaggi snns dal significato generico, lacunoso ed equivoco, non riscontrati da alcuna attività investigativa, e non ha spiegato cosa renda tali messaggi dal “contenuto inequivoco” né la difesa poteva – come preteso – fornire di essi una lettura alternativa, proprio in ragione della loro fumosità.
Quanto al capo G.1), il Tribunale in modo apodittico ha ritenuto che presso il parcheggio fosse avvenuta la cessione di hashish (è il Giudice per le indagini
preliminari a far rilevare che gli operanti non avevano potuto vedere “lo scambio”), desumendola da circostanze prive di valore indiziante, anche con riferimento all’oggetto. Anche in tal caso la polizia giudiziaria iche aveva seguito la scena, non è incomprensibilmente intervenuta neppure alla fine dell’operazione (allorquando COGNOME ha estratto la grossa busta dal portabagagli una volta giunto a casa).
Con riferimento al capo L.3), il Tribunale si è basato su quanto osservato dalla polizia giudiziaria ( che non portava ad ipotizzare la condotta contestata e che ancora una volta non era suffragato da alcun riscontro (viepiù che il giorno successivo presso l’ipotetico cessionario la perquisizione ha avuto esito negativo).
In conclusione, tanto il Giudice per le indagini preliminari quanto il Tribunale hanno ravvisato la gravità indiziaria dei reati contestati con ragionamento apodittico e illegittimo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Il ricorrente si è limitato a reiterare le censure difensive sollevate davanti al Tribunale del riesame, senza confrontarsi con il ragionamento giustificativo offerto nell’ordinanza impugnata, che all’evidenza non si limitava a fondare il giudizio sulla gravità indiziaria sulle isolate e parcellizzate evidenze indiziarie indicate nel ricorso.
Il Tribunale ha infatti spiegato in modo congruo e non manifestamente illogico il percorso che ha portato a ritenere sussistente la gravità indiziaria per le cessioni di stupefacente indicate nelle imputazioni provvisorie.
Quanto ai capi G), G.1) e L.3) (ovvero le cessioni in favore del COGNOME COGNOME), il Tribunale ha esposto come i contatti captati tra l’acquirente e il ricorrente (e, per i capi G e L.3, anche la scena osservata dalla polizia giudiziaria) fossero stati sempre immediatamente preceduti dalle insistenti richieste fatte al primo dal capo dell’organizzazione di cui al capo E), COGNOME, per reperire partite di droga leggera; come il linguaggio criptico, quanto all’oggetto della richiesta e della consegna, fosse stato decifrato grazie ad altre captazioni e al sequestro effettuato nei confronti di altri sodali dell’associazione e, in particolare per quantitativo importante di cui al capo G), anche dalle modalità di consegna.
Quanto al mancato intervento della polizia giudiziaria in dette operazioni, il Tribunale ha persuasivamente evidenziato come l’esigenza di salvaguardare le indagini non fosse limitata al solo ricorrente (trattandosi di indagine di ampio raggio).
Quanto poi al capo L.2) (la cessione di cocaina a RAGIONE_SOCIALE), il ricorrente, oltre a reiterare aspecificatamente le sue doglianze (il Tribunale infatti ha spiegato che la conferma del linguaggio utilizzato nelle comunicazioni intervenute tra il ricorrente e l’acquirente era costituita sia dal ruolo che quest’ultimo aveva all’interno della piazza di spaccio sia dalle comunicazioni tenute in contemporanea dal primo con il suo uomo di fiducia, COGNOME), contesta in modo generico e con argomentazioni di merito i dati fattuali e logici utilizzati dal Tribunale per stabilir la tipologia di sostanza ceduta (cocaina) e il suo peso.
Quanto in particolare all’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati va ribadito che tale operazione, anche quando il tenore delle captazioni sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
Nella specie, dalle stesse censure del ricorrente non si evincono profili di manifesta irragionevolezza della motivazione con cui le conversazioni sono state recepite.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
Posto che risulta lo stato di latitante del ricorrente, non deve farsi luogo alle comunicazioni ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2023.