Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35735 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSTUNI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2024 del Tribunale per il riesame di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Lecce, pronunziando ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., il 9 febbraio – 12 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Brindisi il 14 dicembre 2023 ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione all’accusa di violazione dell’art. 73, commi 1 e 7-bis, 85, commi 1 e 3, e 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo gamma: per avere, in concorso con altri, fatto traffico illecito di stupefacente, dal 17 luglio 2021 e il 14 agosto 2021).
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e motivazione carente, illogica e contradditoria in punto di affermazione circa la gravità indiziaria in relazione all’accusa mossa all’imputato.
Premesso il richiamo alla contestazione mossa a NOME COGNOME (capo gamma: avere, in concorso con altri, fatto traffico illecito di stupefacente, dal 17 luglio 2021 e il 14 agosto 2021), si rammenta avere evidenziato nel ricorso al Tribunale per il riesame che già lo stesso G.i.p. nell’ordinanza genetica, alla p. 55, ha affermato che COGNOME nel periodo in contestazione incontra con relativa frequenza l’indagato in procedimento connesso NOME COGNOME, in tesi per rifornirsi di stupefacente, ma che le conversazioni sono prive di riferimenti espliciti – talora nemmeno impliciti – alle sostanze stupefacenti. Ergo: ad avviso del ricorrente, essendo «indimostrato il presupposto non si comprendeva come i contatti – indicati come generici – possano aver effettivamente dato luogo a cessioni di stupefacenti per come ritenuto nell’ordinanza genetica» (così alla p. 3 del ricorso).
A tale questione il Tribunale per il riesame in sostanza non risponderebbe, non “dialogando” con essa (p. 4 del ricorso), ma si limiterebbe a riportare il contenuto delle conversazioni già riferite dal G.i.p. e ad aggiungere, come elemento di “riscontro”, l’avvenuto arresto di COGNOME il 16 agosto 2021, sorpreso nella fragrante detenzione di 5 grammi di cocaina, 48 grammi di marijuana e 32 grammi di hashish. Si tratta di fatti per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, in relazione alla quale dovrebbe rivalutarsi l’eccezione difensiva di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. (divieto del bis in idem).
2.2. Con l’ulteriore motivo censura violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della motivazione circa la mancata riqualificazione dei fatti nella ipotesi di lieve entità.
Richiamata la motivazione svolta al riguardo alla p. 5 dell’ordinanza impugnata, si sottopone la stessa a censura, in quanto né nell’ordinanza genetica né in quella del riesame si espongono elementi certi da cui desumere che COGNOME si rifornisse costantemente di doga da COGNOME né in quale quantità né con quale frequenza; e ciò peraltro in un periodo di riferimento piuttosto contenuto, di meno di un mese, dal 17 luglio al 14 agosto 2021, e senza sapere quale fosse il contenuto delle ipotizzate cessioni.
Il ricorrente addita poi a meramente apodittiche le evocate professionalità e pervicacia del ricorrente, ostative alla invocata riqualificazione in me/ius.
2.3. Infine, con il terzo motivo critica violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e illogicità ed incongruità della motivazione avuto riguardo all’affermazione circa la sussistenza di esigenze cautelari da salvaguardare.
Il richiamo da parte dei decidenti al precedente in giudicato (arresto del 16 agosto 2021) trascura che si tratta di fatto contestuale a quelli per cui si procede, a loro volta contenuti nell’arco di un mese, come già detto: onde il depotenziamento, ad avviso della difesa, del richiamato fattore-tempo. In realtà, il ragionamento si baserebbe non su una massima di esperienza ma su una mera congettura.
Peraltro, si sottolinea che la condanna inflitta per il fatto del 16 agosto 2021 è a pena condizionalmente sospesa e che non vi sono stati accadimenti successivi di rilievo penale, dovendosi, per costante orientamento interpretativo, considerare il tempo trascorso dai fatti contestati (si richiamano al riguardo Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, COGNOME, Rv. 271576; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, COGNOME e altri, Rv. 270738; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, COGNOME e altri, Rv. 268727).
Si chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale della SRAGIONE_SOCIALE. nella requisitoria scritta del 9 maggio 2024 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo, in tema di gravità indiziaria, in realtà, alle pp. 34 dell’ordinanza del Tribunale per il riesame si fa riferimento ad alcune conversazioni intrattenute da COGNOME criptiche ma decodificate dai decidenti come aventi riferimento al numero delle dosi occorrenti e al quantitativo richiesto. Il ragionamento svolto al riguardo dai giudici di merito risulta non incongruo né illogico e con esso il ricorso non si confronta compiutamente.
Peraltro, il “riscontro”, invocato, sia pure impropriamente dalla Difesa (in quanto, come noto, il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di “riscontri” in senso proprio: ex plurimis, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, COGNOME e altro, Rv. 268402; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 del 26/03/2010, COGNOME e altro, Rv. 247447), è individuato nell’ordinanza impugnata (alla p. 4) nell’arresto di NOME COGNOME il 16 agosto 2021 con droga sia indosso che in casa, rispetto al quale non si comprende come potrebbe parlarsi di violazione del divieto del bis in idem, trattandosi di reati come spiegato alla p. 2 dell’ordinanza impugnata.
In relazione al secondo motivo, che ha ad oggetto la mancata riqualificazione in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il ragionamento, sia pure stringato, che si rinviene al riguardo alla p. 5 dell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive. I giudici di merito, infatti, hanno – non incongruamente né illogicamente – valorizzato il numero dei contatti finalizzati alla cessione di droga, l’impiego di accortezze (quali i linguaggio criptico, gli appuntamenti in luoghi già noti e le cessioni di dosi singole, per correre meno rischi) e la velocità nell’esaurire le richieste, indicativa dell’esistenza di sicuri canali di approvvigionamento.
Infine, quanto al terzo motivo, in tema di esigenze cautelari, alle pp. 5-7 dell’ordinanza il Tribunale valorizza la continuità e la professionalità nell’attivit di spaccio, i due precedenti penali in giudicato, uno quello per droga del 16 agosto 2021, di cui si è già detto, e l’altro per contrabbando, ed il non lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione dei fatti (dall’estate 2021 ad oggi).
La circostanza che, subito dopo la condanna a pena sospesa per il fatto del 16 agosto 2021, l’imputato abbia ripreso a spacciare, come emerge dal contenuto delle conversazioni intercettate che si riferiscono alle pp. 6-7 dell’ordinanza impugnata, che la Difesa non confuta, giustifica sufficientemente,
non incongruamente e non illogicamente la scelta della misura («L.] come si è visto, appena rimesso in libertà il COGNOME ha ripreso l’attività di spaccio»: così si legge alla p. 7 dell’ordinanza impugnata).
5.Consegue la reiezione del ricorso con condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29/05/2024.