Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 235 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Vibo Valentia il 30/03/1980 avverso la ordinanza del 13/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 1, rigetto nel resto; uditi i difensori, avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la ordinanza cautelare emessa in data 1 giugno 2023 dal Giudice per le indagin preliminari dello stesso Tribunale con la quale a NOME COGNOME è stata appli la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta gravità indizi ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa con riferimento gestione delle attività estorsive per conto della cosca di riferimento, partecipazione alla spartizione di tali proventi illeciti, in parte des mantenimento degli associati in stato di detenzione, nel mantenimento di rappor con la locale di Mileto, anche nel settore del narcotraffico e nei contat esponenti vicini al boss NOME COGNOME (capo 1) e concorso in estorsione aggravat dall’art. 416-bis.1 cod. pen. ai danni di NOME COGNOME (capo 7).
Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori d NOME COGNOME deducendo:
2.1. Con il primo motivo manifesta illogicità e mancanza assoluta d motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al delitto d capo 7.
Si censura la mancanza di una valutazione critica e argomentata delle fon indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, in quanto le du decisioni di merito si sono limitate alla mera elencazione degli elementi di costituiti da prove indirette costituite dalle intercettazioni prive di dat segnatamente della riconducibilità del nominato “NOME” al ricorrente l’altro resistite dalla dichiarazione liberatoria della persona o apoditticamente sminuita dalla ordinanza impugnata – e dalle spiegazioni forni dall’indagato nel corso del suo interrogatorio, che quella dichiarazione conferma dandosi ingiustificata prevalenza alle predette fonti indirette in base ad un prospettiva giuridica della loro valenza indiziante.
2.2. Con il secondo motivo manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1.
A fronte della eccezione difensiva avente ad oggetto la mancanza di motivazione in relazione alla credibilità e attendibilità di ogni singolo collabo – pretermessa da entrambi i giudici di merito l’ordinanza impugnata ha replic in modo del tutto apodittico evocando una pretesa eccezione difensiva inutilizzabilità di cui ha affermato la inammissibilità per la mancata prov resistenza da parte della difesa.
Delle tre dichiarazioni di collaboratori di giustizia poste a carico del rico solo quella di COGNOME costituisce una chiamata in reità, diversamente dovendo di
in relazione a quella del COGNOME – che si limita ad accusare il ricorrente concorso in una estorsione, inincidente sui tema da provare – e del COGNOME, la valenza accusatoria rispetto allo stesso tema non è dato conoscere.
In particolare, quanto alle dichiarazioni dell’Arena essa si connota come u dichiarazione de relato, riferendo la circostanza della affiliazione del ricorrente come di una circostanza appresa aliunde che non può condurre ad un valido esito probatorio senza la presenza di altri elementi estrinseci che riguardino la cond ipotizzata a carico dello stesso ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto.
Il motivo di ricorso si fonda sul presupposto errato della natura “indire delle conversazioni captate e della necessità di riscontri ad esse.
Invece, è orientamento ampiamente condiviso che gli indizi raccolti nel cors di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l’imput possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire ris esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, precisandosi c intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazi sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imput per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari il trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore rife falso all’altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019 Ud., dep.2020, Acampa, R 278611 – 02); ancora, il contenuto di un’intercettazione, anche quando si ris in una precisa accusa in danno dell’imputato che non vi ha preso parte, indic come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, perta se anch’esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutat quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui a 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 Cc. dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747)
Le captazioni considerate a base della accusa – il cui contenuto è s genericamente contestato dalla difesa – sono state, pertanto, ineccepibilme ritenute inequivoca diretta espressione del preciso coinvolgimento del ricorre nella vicenda estorsiva: il ricorrente, univocamente individuato attraverso la indicazione come “dottore” o “dentista” “figlio di NOME” (NOME COGNOME), è ind
v GLYPH nei colloqui inter alios intervenuti tra i sodali quale partecipe alla trattativa per definizione del pizzo preteso dai membri dell’associazione mafiosa, segnatament da parte di NOME COGNOME esponente di spicco della ‘ndrina di Paravati, nei conf di NOME COGNOME concordandone la cifra ed essendo indicato come destinatari di quota parte del complessivo importo. Quanto alla versione difensiva volta avallare un interessamento lecito da parte del ricorrente, incensurabile puntuale ampia valutazione da parte del Tribunale in ordine alla incongruenza del dichiarazioni della parte offesa (in rapporti familiari con il ricorrente) conformi dichiarazioni dell’indagato, rispetto al contenuto delle captazioni e caratura criminale del richiedente COGNOME, che il ricorso si krnita a cen genericamente.
Come pure nessuna censura è mossa dalla difesa alla ritenuta valenza indiziante della stessa volontà del ricorrente della successiva devoluzione d quota estorsiva a lui destinata al COGNOME, sodale allo stato detenuto e comp della `ndrina di San Giovanni di Mileto: annota, infatti, il Tribunale c circostanza – fungi dal disvelare una estraneità dell’indagato, assume “il c contenuto del riconoscimento e dell’osservanza di gerarchie criminose esistenti un determinato territorio, in base a logiche associative, in quanto l’estorsi danni del COGNOME si era consumata anche per non avere lo stesso, contiguo al locale di San Gregorio di Ippona, rispettato la competenza territoriale premesso”) della ‘ndrina di Mileto”.
Il secondo motivo è infondato oltre che genericamente proposto per ragioni in fatto.
Il ricorrente non si confronta con la valutazione indiziaria condotta provvedimento impugnato, a partire dal valore sintomatico del coinvolgimento del ricorrente nella precedente vicenda estorsiva nonché dalle propalazioni n illogicamente considerate, tra le quali il ricorrente neanche considera quel NOME COGNOME, ex compagna di NOME COGNOME che si occupava delle pulizie nello studio dentistico del ricorrente in Vibo, riguardanti il coinvolgiment ricorrente nel finanziamento del COGNOME in relazione all’acquisto di stupefa Dichiarazioni convergenti con quelle del Moscato che individua il ricorrente ( dottore”) rivelando che i COGNOME investivano grando somme nel traffico di drog l’Arena che indicava lo stesso ricorrente quale operativo nella locale di San gre d’Ippona, stringendo alleanze con le famiglie di ‘ndrangheta di Mileto; il COGNOME infine, che nel ricostruire l’attività della struttura ‘ndranghetistica gu NOME COGNOME riferiva del coinvolgimento con lui del ricorrente in una vicen estorsiva di chiara natura ‘ndranghetistica.
Non rileva rispetto alla congruente valutazione delle fonti considerate l’in sulla c.d. prova di resistenza, effettivamente non conferente censurato
ricorrente che, peraltro, non indica l’incidenza di tale inconferente riferimento complessiva motivazione.
Generica è la censura sulla attendibilità dei propalanti in quanto della rel deduzione non vi è traccia nella ordinanza impugnata né alcuna allegazione riguardo fornisce la difesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/11/2023.