Gravità Indiziaria: Quando il Ricorso del PM si Scontra con i Limiti della Cassazione
La valutazione della gravità indiziaria è un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale penale, specialmente quando si tratta di applicare misure cautelari che limitano la libertà personale di un individuo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14049/2024, offre un’importante lezione sui confini del giudizio di legittimità e sul ruolo della Suprema Corte. Il caso analizzato riguarda l’annullamento di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, e la successiva dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal Pubblico Ministero.
Il Caso in Esame: Dalle Accuse di Mafia all’Annullamento della Misura
I fatti traggono origine da un’indagine che ipotizzava la partecipazione di un soggetto a un’associazione mafiosa, con il ruolo specifico di gestore di aziende nel settore del gaming. Secondo l’accusa, queste attività garantivano gli investimenti del clan, imponendo l’installazione di giochi elettronici e piattaforme di scommesse on line. Sulla base di questi elementi, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere.
Tuttavia, il Tribunale del riesame di Catanzaro, accogliendo le argomentazioni della difesa, annullava tale provvedimento. La decisione del Tribunale si basava su una rilettura degli elementi a carico, in particolare di alcune conversazioni intercettate, ritenendo che non raggiungessero quella soglia di gravità indiziaria richiesta dalla legge per giustificare la detenzione.
Le Ragioni del Ricorso e la Diversa Lettura degli Indizi
Il Procuratore della Repubblica, non condividendo la valutazione del Tribunale, proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Secondo la Procura, il Tribunale aveva interpretato in modo errato le conversazioni, considerandole come prova di un semplice investimento personale dell’indagato nel settore del gaming, con un’offerta di rimborso da parte di un altro soggetto a titolo “solidaristico”.
Al contrario, per l’accusa, quelle stesse conversazioni, che coinvolgevano esponenti di spicco di un’altra locale di ‘ndrangheta e facevano riferimento a un noto capo cosca, dovevano essere lette come la prova della spartizione dei proventi illeciti del gaming e del sostegno economico agli affiliati detenuti. Il ricorso del PM, in sostanza, proponeva una ricostruzione fattuale alternativa, ritenuta più coerente con il quadro accusatorio complessivo.
Le Motivazioni della Suprema Corte: il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “generico e di carattere meramente confutativo”. Qui emerge il punto centrale della decisione. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di effettuare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di svolgere un controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Ciò significa che la Cassazione deve verificare se il Tribunale del riesame:
1. Ha dato adeguatamente conto delle ragioni della sua decisione.
2. Ha seguito un percorso logico e non palesemente contraddittorio nella valutazione degli elementi a sua disposizione.
3. Ha applicato correttamente i principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva fondato la sua decisione su una motivazione “non manifestamente illogica”, valorizzando passaggi di una conversazione che il ricorrente (il PM) aveva trascurato. Tentare di opporre a questa valutazione una “non consentita alternativa ricostruzione fattuale” esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (la n. 11/2000, Audino), la Corte ha ricordato che è inammissibile un ricorso che si limiti a criticare il fatto che il giudice di merito non abbia preso in esame tutti i singoli elementi risultanti dagli atti.
Conclusioni: l’Importanza della Coerenza Logica nella Valutazione della Gravità Indiziaria
La sentenza in commento rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’autonomia del giudice di merito nella valutazione delle prove, purché tale valutazione sia supportata da una motivazione coerente e non manifestamente illogica. Il ricorso per cassazione non può diventare un pretesto per chiedere ai giudici di legittimità di sostituire la propria valutazione a quella del tribunale del riesame. Per ottenere l’annullamento di un provvedimento in sede di legittimità, non è sufficiente sostenere che gli indizi potessero essere letti in modo diverso; è necessario dimostrare un vero e proprio vizio logico nel ragionamento del giudice o una palese violazione di legge. Questa decisione, dunque, traccia una linea netta tra il giudizio di fatto, riservato ai primi due gradi, e il giudizio di diritto, di esclusiva competenza della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un vizio di legittimità (come un errore di diritto o una motivazione palesemente illogica), si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti e degli elementi indiziari, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione una nuova valutazione del merito, compito che non le spetta.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare la gravità indiziaria per una misura cautelare?
La Corte di Cassazione non valuta direttamente se gli indizi siano gravi o meno. Il suo compito è verificare che la decisione del Tribunale del riesame sia sorretta da una motivazione adeguata, congruente e non manifestamente illogica, e che siano stati applicati correttamente i principi di diritto relativi all’apprezzamento delle prove.
Cosa significa che la motivazione del Tribunale non era ‘manifestamente illogica’?
Significa che il ragionamento seguito dal Tribunale per escludere la gravità degli indizi, sebbene potesse essere opinabile, seguiva un percorso logico coerente e non presentava contraddizioni evidenti o palesi errori. Pertanto, pur esistendo una lettura alternativa degli indizi (quella del PM), la valutazione del Tribunale non poteva essere censurata in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da nel procedimento a carico di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui al capo 35 dell’incolpazione provvisoria (art. 416bis cod. pen.) relativo alla partecipazione alla cosca “RAGIONE_SOCIALE” con il ruolo di gestore di aziende che garantivano gli investimenti mafiosi nel settore del gaming, imponendo l’installazione di giochi elettronici e punti scommesse on line.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo, con un unico motivo, il vizio mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod pen. sull base di un dato congetturale – ovvero che COGNOME avesse effettuato un investimento nel settore del gaming a titolo personale e che NOME ne avesse offerto il rimborso a titolo solidaristico – e ciò in contrasto con il tenore di alcune conversazioni intercettate, intercorse tra COGNOME e COGNOME NOME, esponente apicale di altra locale di ‘ndrangheta, in cui COGNOME faceva riferimento a NOME, capo della cosca papaniciana discorrendo di questioni relative alla spartizione dei proventi del gaming o al sostegno agli associati in carcere.
NOME COGNOME ha depositato una memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. Ha, inoltre, allegato par della sentenza emessa da questa Corte nel procedimento penale denominato “NOME” in cui è stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento alle contestazioni relative al settore del gaming.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e di carattere meramente confutativo.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, alla quale il ricorrente si limita ad opporre una non consentita alternativa ricostruzione fattuale, ha escluso la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del COGNOME, valorizzando taluni passaggi, completamente
trascurati dal ricorrente, della conversazione – avvenuta, peraltro, nel 2014 – tra COGNOME e COGNOME in cui il primo chiedeva la restituzione del denaro.
Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente