Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37909 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/seotIte le conclusioni del PG NOME COGNOME e .R. (…0A –Cv GLYPH i p, 01
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udito il dite/sore 7›..Q. «Cf522,L9.11-A-R- 3C.X
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024 il Tribunale di Milano – in procedura incidentale di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza emessa dal GIP della medesima sede in data 29 marzo 2024 (con applicazione della custodia cautelare in carcere).
1.1 Le contestazioni provvisorie ritenute assistite da gravità indiziaria risultano essere quelle di cui ai capi a/f della rubrica (essenzialmente si tratta di detenzione e porto di più armi comuni da sparo, tra cui una clandestina, del relativo munizionamento e di una condotta di detenzione a fini di spaccio di cocaina), in un contesto che vede COGNOME concorrente con numerosi altri indagati nelle plurime condotte illecite, avvenute in epoca prossima e antecedente al novembre del 2022.
1.2 I fatti sono stati accertati nel modo che segue.
Secondo l’opzione di accusa le armi materialmente rinvenute e sequestrate in INDIRIZZO (unitamente alla cocaina) il 19 novembre del 2022 erano quelle del ‘gruppo’ di ben dodici persone, di cui faceva parte, con funzioni di comando, COGNOME NOME. Tale affermazione è sostenuta da:
-le captazioni di conversazioni telefoniche intervenute nel periodo posteriore alla rapina del novembre 2021 da cui prende il via l’attività di indagine;
-la osservazione degli incontri intervenuti tra COGNOME e gli altri soggetti con cui era in corso la progettazione di nuove rapine (tra cui l’incontro al Cimitero Monumentale del 15 ottobre 2022 e successivi) per come emerge in modo inequivoco dalle conversazioni captate;
la osservazione delle attività di trasporto del materiale balistico nella abitazione di INDIRIZZO Romagna in data 29 ottobre del 2002, materiale successivamente allocato in INDIRIZZO dove verrà sequestrato;
-il contenuto di intercettazioni telefoniche posteriori al sequestro delle armi del 19 novembre 2022;
-i materiali rinvenuti nel ‘covo’ di INDIRIZZO, tra cui parrucche, divise e stemmi della RAGIONE_SOCIALE e di agenzie di spedizione ed altro.
1.3 Quanto alle obiezioni difensive, il Tribunale osserva, in sintesi, che:
la gravità indiziaria si desume in modo inequivoco dagli atti prima richiamati, essendo COGNOME il soggetto ‘organizzatore’ delle progettate rapine, nonché uno dei soggetti che il 29 ottobre venne visto entrare con un grosso borsone nel fabbricato di INDIRIZZO, luogo in cui erano custodite le armi prima di essere spostate in INDIRIZZO (in data prossima al sequestro);
non vi è alcuna conseguenza per il preteso ritardo nella iscrizione nominativa dello COGNOME nel registro degli indagati;
le esigenze cautelari specialpreventive sono saldamente ancorate alla particolare gravità dei fatti in corso di accertamento ed alla negativa personalità dell’indagato, gravato da precedenti specifici.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 110 del codice penale.
Secondo la difesa, in sintesi, il Tribunale ragiona come se allo COGNOME fosse stato contestato il ruolo direttivo di una associazione per delinquere, cosa che non è mai avvenuta. La disponibilità delle armi, in altre parole, in capo allo COGNOME sarebbe solo presunta (in ragione di un ruolo non formalmente contestato) ma non dimostrata in rapporto alle regole del concorso di persone nel reato. Le armi sono state rinvenute in un luogo in cui non si è mai constata la presenza dello COGNOME e la tesi dello spostamento su ordine del medesimo COGNOME è meramente assertiva.
2.2 Al secondo motivo si deduce violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
Si sostiene che la iscrizione ‘tardiva’ dello COGNOME, avvenuta nel febbraio del 2024, è in quanto tale «dimostrativa» dell’assenza di gravità indiziaria, posto che durante le indagini venivano identificate altre persone. Vengono allegati gli atti dimostrativi della sequenza delle iscrizioni.
2.3 Al terzo motivo si deduce violazione di legge in tema di ritenute esigenze cautelari.
Secondo la difesa è ancora una volta la ritardata iscrizione a far comprendere che le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione sono infondate. Il
sequestro delle armi è avvenuto nel mese di novembre dell’anno 2022 e da tale momento non si è concretizzata alcuna delle ipotizzate ‘nuove rapine’ di cui parlano i giudici della cautela.
Il contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria di replica depositata il 28 giugno 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni in fatto su punti oggetto di congrua motivazione in sede di merito.
Quanto al primo motivo, va rilevato che la critica si dirige verso l’utilizzo dimostrativo degli elementi di conoscenza, il che dovrebbe riguardare non già il profilo dell’erronea applicazione di legge quanto il vizio di motivazione.
Viene utilizzato, in sostanza, un espediente retorico per affermare che il Tribunale avrebbe costruito un ruolo di ‘capo’ di una associazione per delinquere – mai contestata – in capo allo COGNOME, lì dove avrebbe dovuto motivare circa la concreta ‘disponibilità’ delle armi rinvenute il 19 novembre del 2022 in INDIRIZZO.
Ma la ricostruzione difensiva del contenuto della decisione è del tutto distonica e autoreferenziale.
Il Tribunale, per il vero, utilizza i contenuti dimostrativi della attività di indagi (tra cui l’esistenza di elementi che consentono di ritenere COGNOME colui che progettava le rapine da compiersi, nonché i contenuti di telefonate con cui si indicava la necessità di spostare le armi) non per costruire un ruolo estraneo al perimetro delle contestazioni ma proprio per affermare che le armi, in quanto mezzi funzionali (unitamente ad altri materiali) alla consumazione delle progettate rapine erano «nella disponibilità» dei soggetti che intorno a quel progetto stavano coagulando le proprie energie. Tra questi, lo COGNOME, proprio in ragione de precisi indicatori logici che lo inquadrano come leader del gruppo.
La doglianza è dunque non solo manifestamente infondata ma anche generica.
Secondo e terzo motivo sono parimenti inammissibili per genericità.
3.1 Non si comprende, quanto al secondo motivo, come dal ritardo nella iscrizione nominativa, pur sussistente, possano trarsi elementi a sostegno della insussistenza di indizi a carico.
La iscrizione del nominativo dello COGNOME (avvenuta il 27 febbraio 2024) è certamente tardiva – ciò si afferma anche sulla base degli atti allegati al ricorso posto che le fonti di conoscenza lo inquadrano come soggetto coinvolto nella progettazione delle rapine già nel mese di ottobre dell’anno 2022 (incontro al Cimitero Monumentale di Milano) e la informativa del dicembre 2022 lo annovera tra i soggetti già identificati.
Perché sia avvenuto un simile ritardo non è tema che interessa in questa sede esaminare, ma sta di fatto che ad essere rilevante a fini ricostruttivi è il contenuto degli elementi di prova (su cui nessuna contestazione di ritualità è stata operata) e non certo il dato formale della avvenuta iscrizione o meno. La doglianza è pertanto del tutto generica.
3.2 Analogamente, la pretesa di dedurre la assenza di esigenze cautelari dalla ritardata iscrizione è del tutto illogica. Ad essere rilevanti, a tal fine, sono gl elementi di conoscenza acquisiti nel corso della attività di indagine e puntualmente analizzati dal Tribunale, aspetti con cui la doglianza difensiva finisce con l’evitare il confronto, così concretizzando il vizio di genericità dell’atto di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. .
Così deciso in data 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente