Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13365 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13365 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Tortorici il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 del Tribunale di AVV_NOTAIO, s aRAGIONE_SOCIALE del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO ha avanzato rituale richiesta di tratt3RAGIONE_SOCIALE orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pEír udita la relaRAGIONE_SOCIALE svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME: turzo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e a AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e n dei motivi nuovi proposti.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29/02/2024 il Tribunale di Messi la, in funRAGIONE_SOCIALE di giudice per il riesame, confermava il provvedimento con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto gravemente indiziato del reato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – con ruolo apicale – per avere fatto parte della c.d. famiglia RAGIONE_SOCIALE, arti zolat nel RAGIONE_SOCIALE dei ” RAGIONE_SOCIALE” e dei ” RAGIONE_SOCIALE“, nonché di una serie cl i reati fine di truffa e falsi in atto pubblico, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bip. I pen., ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE con perceRAGIONE_SOCIALE fraudolenta dei contributi comunitari erogati da tale ente.
A seguito di ricorso per cassaRAGIONE_SOCIALE proposto nell’interesse dell’indCOGNOME, questa Corte, con sentenza n. 39679 emessa in data 12/07/2024 ann ullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AVV_NOTAIO in punto di gravità indiziaria per il reato RAGIONE_SOCIALE e per i relativi reati satellii e
In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di AVV_NOTAIO, con ordinan.5a del 14/11/2024 confermava il provvedimento applicativo della misura cautelar(.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassaRAGIONE_SOCIALE l’incegato NOME COGNOME COGNOME, tramite i difensori fiduciari, affidandosi a iqHattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce la violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 273 e 627 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogici tà della motivaRAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame nel giudizio rescissorio ha ritenuto la gravità incl ziaria con riferimento alla partecipaRAGIONE_SOCIALE dell’indCOGNOME, con ruolo di vertice, alla RAGIONE_SOCIALE a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza unifoli marsi alle precise indicazioni dettate dalla sentenza rescindente.
Rileva il ricorrente che il RAGIONE_SOCIALE della cautela non ha considerato le pry iunzie di assoluRAGIONE_SOCIALE dell’indCOGNOME nell’ambito dei procedimenti penali “RAGIONE_SOCIALE” e “Icaro/RAGIONE_SOCIALE” che hanno accertato la sussistenza della c.d. mafia stori.:a dei “RAGIONE_SOCIALE“, escludendone tuttavia la partecipaRAGIONE_SOCIALE dell’inda:1,i to in relaRAGIONE_SOCIALE ai periodi 1990-1995 e 25 marzo 2003-22 marzo 2007 (arco tRAGIONE_SOCIALErale di contestaRAGIONE_SOCIALE); neppure ha attribuito rilievo alle successive siET tenze irrevocabili emesse nell’ambito delle operazioni c.d. Rinascita, Senza Tregu a’ Affari di Famiglia e Nebrodi 1 (quest’ultima oggetto della pronuncia del Tribunale :li RAGIONE_SOCIALE) che non lo vedevano imputato, né originariamente indCOGNOME.
Andava altresì considerata la recente revoca, a seguito di annullamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, del provvedimento di interdittiva antimafia, emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO.
Ne discende, secondo le difese ricorrenti, che – in relaRAGIONE_SOCIALE alla contestata partecipaRAGIONE_SOCIALE dell’indCOGNOME al RAGIONE_SOCIALE (la cui sussistenza non è messa in discussione) nell’arco tRAGIONE_SOCIALErale 2011-2019 – esistono p -onunce irrevocabili e provvedimenti giurisdizionali rilevanti per escludere l’appar:enenza di COGNOME alla consorteria, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame che, con un incedere manifestamente illogico, ha, invece, considerato ininfluenti tali dati.
Il Tribunale ha fondato il giudizio di qualificata probabilità della partecipaRAGIONE_SOCIALE dell’indCOGNOME, con ruolo apicale, al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE facendo un asse’ tivo e generico riferimento al fatto che COGNOME si fosse occupato della risoluRAGIONE_SOCIALE di importanti dinamiche associative ed enfatizzando la commissione dei reat
In particolare, non curandosi di quanto demandato dai giudici di legitt in ità ed eludendo le relative indicazioni, il Tribunale del riesame:
-ha ritenuto di valorizzare le dichiarazioni rese dai collaboratori COGNOME ,c1 anni, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME base degli esiti della sentenza Nebrodi 1 emessa all’esito di giudizio abbreviato la quale, tuttavia, nell’ambito della ‘a migl RAGIONE_SOCIALE, ha esaminato l’articolaRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e non quella dei RAGIONE_SOCIALE (pag. 3): tali portati dichiarativi – privi di originarie Là, d precisione e del dettaglio necesNOME – non hanno consentito di provare il collegamento tra il RAGIONE_SOCIALE facente capo ad NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e neppure hanno fornito alcun apporto utile in ordirle alla partecipaRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE alle truffe ARAGIONE_SOCIALE, men che m er o alla appartenenza dell’indCOGNOME a tale RAGIONE_SOCIALE, con ruolo apicale che risulta attribLito ad altri soggetti (come rCOGNOME rispettivamente da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME verbali allegati al ricorso);
-ha affermato che la sentenza rescindente non avrebbe formulato alcun rilievo in punto di valutaRAGIONE_SOCIALE della qualità e quantità degli apporti dichiarativi resi da tal collaboratori di giustizia, quando invece il provvedimento di annullamento con rinvio aveva mosso al riguardo precise censure;
-ha, di fatto, riproposto acriticamente il tenore letterale del provvedimento cautelare censurato dai giudici di legittimità ed ha effettuato una lettura distorta delle contestazioni difensive che non erano affatto volte a porre in dubbio il carattere RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Con il secondo motivo si deduce la violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 273 e 62 7 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogiciti! della motivaRAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza impugnata è censurabile anche sotto altro profilo.
Invero, a dispetto delle indicazioni dei giudici di legittimità, il Tribunale d riesame ha disatteso gli approdi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo dalla pronuncia a Sezioni Unite Modaffari :ondo cui va considerato partecipe della organizzaRAGIONE_SOCIALE criminale colui che si attiva fattivamente in favore della consorteria e che abbia uno stabile rapportc) 1:on la stessa desumibile dalla fidelizzaRAGIONE_SOCIALE dei comportamenti, dal rispetto delle Legole e gerarchie, dal puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal RAGIONE_SOCIALE di appartenenza.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 627, 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivaRAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame, ancora una volta omettendo di uniformE r!)i alle richieste di integraRAGIONE_SOCIALE motivazionale espresse dai giudici di legittimità, ha posto a base – pressochè esclusiva – della ritenuta gravità indiziaria in capo all’indCOGNOME per i delitti oggetto della imputaRAGIONE_SOCIALE provvisoria le propalazioni dei chiami inti in correità senza effettuare il necesNOME vaglio delle stesse secondo i :riteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolarD dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, NOME, Rv. 1! n 2465 in punto di credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del narrato, pi -E!3enza di riscontri c.d. individualizzanti ed in punto di valutaRAGIONE_SOCIALE della chiamata de relato.
In primo luogo, non ha considerato che tali portati dichiarativi provengemo da soggetti appartenenti ad una famiglia contrapposta, profilo incidente COGNOME attendibilità e credibilità.
In secondo luogo, ha obliterato le argomentazioni difensive votle ad evidenziare l’inconsistenza e la mancanza di autonomia/originarieta delle dichiarazioni dei collaboratori COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riferimento al coinvolgimento dell’indCOGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ceri ruolo apicale) e alla riferibilità a tale consorteria dei reati fine di truffa e falso che è s esclusa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza pronunciata nell’ambito del ‘MI Jdizio ordinario c.d. Nebrodi 1. Di tale decisum e delle refluenze che esso non pot.:a che avere sul caso in esame, il Tribunale del riesame non si è curato trinceri: ndosi dietro l’assunto assertivo che si trattasse di vicende ed accertamenti differe lti.
Le difese ricorrenti evidenziano che il RAGIONE_SOCIALE della cautela ha ripc ri ato e valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME COGNOME verl: ali di interrogatorio del 20 maggio 2020, del 5 giugno 2020 e del 21 maggio 2021 (richiamati nella sentenza emessa con le forme del rito abbreviato nel p .ccesso Nebrodi INDIRIZZO) ove COGNOME descriveva l’indCOGNOME quale capo della consorteria ifiosa RAGIONE_SOCIALE e soggetto operativo nel settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE s no al
2019; non ha tuttavia considerato, da un lato, le carenze dell’apporto dichiarativo dal punto di vista della fonte della conoscenza di tali informazioni che COGNOME riferiva di avere appreso da altri soggetti e, dall’altro, del difetto di costa n m del narrato, in contrasto con le dichiarazioni contenute nel precedente verbale del 26 febbraio ove COGNOME aveva indicato tale COGNOME quale soggetto a CE)110 dei COGNOME COGNOME.
Nelle successive dichiarazioni rese nel dibattimento avanti il Tribunale t: i RAGIONE_SOCIALE (i cui punti principali COGNOME richiamati alle pagine da 53 a 56 del ricDrso), COGNOME ha rCOGNOME di contatti diretti con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME solo Lino al 2003 e di avere avuto notizie solo de relato in merito a tale consorteria.
Analoga mancanza di originalità, autonomia e costanza si rinviene nel n arrato del collaboratore COGNOME COGNOMEi cui punti principali della deposiRAGIONE_SOCIALE COGNOME rich amati alle pagine da 58 a 62 del ricorso) il quale ha rCOGNOME comunque di fatti (cl: e non vanno oltre il 2007) appresi de auditu da fonte non confermata, ha affermato di non avere mai avuto contatti diretti con l’indCOGNOME e ha indicato in NOME COGNOME: i colui che nel 2018 era al vertice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo al narrato del collaboratore NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME di alcune circostanze apprese da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la pronuncia emessa nell’ambito del giudizio ort: inario Nebrodi, ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori non posseRAGIONE_SOCIALEo il grado di precisione e dettaglio necessari per ritenere raggiunta la prova di un collegamento tra l’RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME:Dr -e e l’articolaRAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Ad analoga conclusione COGNOME pervenuti i rjiudici di appello, come si evince dal dispositivo di sentenza depositato al Tribu -1,r le del riesame.
4.4. Con il quarto motivo si deduce violaRAGIONE_SOCIALE degli artt. 273 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivaRAGIONE_SOCIALE con riferime -il o alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di truffa oggetto delle imputazioni provvisor contestate ai capi 20), 20-bis), 21), 22-bis), 23), 23 bis), 24) e 24 bis).
Il Tribunale del riesame non si è confrontato con un dato dirirriente rappresentato dalla assenza di movimentaRAGIONE_SOCIALE economica – finanziaria che dimostrasse la riferibilità sostanziale all’indCOGNOME degli accrediti.
Il RAGIONE_SOCIALE, dopo avere ricostruito per tabulas i passaggi di proprietà ce fondi agricoli dalla persona di NOME COGNOME ai rispettivi acquirenti (NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME ha operato un vero e proprio salto logico nella parte in cui – pur dando conto della stipula dei rogiti notarili nel maggio e dicembn 2011 – ha ritenuto che tali atti fossero stati preordinati a predisporre le relative dor land uniche di pagamento RAGIONE_SOCIALE, eludendo una circolare di tale ente, intervenut a solo nel 2016, in forza della quale, ai fini della liceità della domanda, era nece5;s3ria la
sentenza dichiarativa dell’usucapione del fondo da parte del venditore. Ancora, il Tribunale non ha considerato le seguenti deduzioni difensive:
-che NOME COGNOME aveva sempre presentato domanda di contribuRAGIONE_SOCIALE 4gea, così come aveva fatto il marito, odierno ricorrente, fino a quando re i era intervenuta la misura interdittiva antimafia, di recente annullata;
-che l’indCOGNOME, in sede di interrogatorio, aveva spiegato quale era stata la -eigione per cui il codice aziendale riferibile a NOME COGNOME, a COGNOME NOME NOME NOME NOME COGNOME fosse unitario, nonostante si trattasse di tre distinte impre ;e; -che COGNOME COGNOME titolare di una propria azienda agricola e quindi estra leo a qualsivoglia cointeressenza con le aziende gestite da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME;
-che l’attivaRAGIONE_SOCIALE di una postepay evolution si giustificava con il fatto che COGNOME e COGNOME erano stati attinti da interdittiva antimafia da cui era derivi ita l difficoltà di aprire un conto corrente sul quale versare un assegno circolare ier lesso nell’ambito di una procedura esecutiva attivata nell’interesse della si)cietà RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME è legale rappresentante.
5. In data 28/01/2025 COGNOME stati presentati motivi nuovi con cui si richiamano gli argomenti posti a fondamento del primo motivo oggetto del ricorso pr 1 . 3 :ipale (pagine da 1 a 19) e si illustrano i contenuti della motivaRAGIONE_SOCIALE della sentenza emessa dalla Corte di appello di AVV_NOTAIO nel giudizio ordinario Nebrodi 1 il cui dispositivo era stato prodotto al Tribunale del riesame chiamato a decid ere a seguito di giudizio di rinvio.
Deducono i ricorrenti che in tale pronuncia (pagg. 29 e ss.) le dichiari ìzioni rese da COGNOME COGNOME state ritenute generiche, sospette di “Yolere compiacere”, fantasiose (avendo il collaboratore di giustizia fatto riferimento a soggetti mai emersi nel corso delle intercettazioni) e provenienti da getto appartenente al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che, dunque, non poteva essere a conos:enza delle dinamiche interne al RAGIONE_SOCIALE del quale non vi era traccia í: lcuna negli atti del processo.
I giudici di appello hanno evidenziato che le dichiarazioni dei collak ratori erano “ambigue” e “di peso specifico assai modesto”; che errata era l’impostíi RAGIONE_SOCIALE accusatoria di rappresentare una sorta di seconda famiglia RAGIONE_SOCIALE de c.d. RAGIONE_SOCIALE attraverso il RAGIONE_SOCIALE capeggiato da NOME COGNOME: )re al quale sarebbe stata conferita una delega in bianco per operare nel setto -e delle frodi in agricoltura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infer dato.
Avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso proposti, y corre preliminarmente precisare il perimetro del giudizio che la sentenza rescince ne di questa Corte ha devoluto al Tribunale del riesame a seguito di annullamerii: D con rinvio della prima ordinanza emessa in data 29/02/2024.
I giudici di legittimità hanno affermato:
che, quanto al reato RAGIONE_SOCIALE, contestato dal 2011 al 2019, il giudizio di g -avità indiziaria era stato formulato COGNOME base delle dichiarazioni dei collaboral:AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, riportate nella ordinanza impugnata e obiettivamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del dichiarato;
che il Tribunale del riesame non aveva, tuttavia, attribuito rilievo alla produRAGIONE_SOCIALE difensiva rappresentata dalla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa all’esi 😮 del giudizio di primo grado del procedimento Nebrodi 1 la quale – con riferimer to ad altri soggetti facenti capo a COGNOME NOME, separatamente giudiii ati, e ritenuti anch’essi, in tesi accusatoria, partecipi della RAGIONE_SOCIALE – aveva escluso la partecipaRAGIONE_SOCIALE di costoro a det:o RAGIONE_SOCIALE ritenendo COGNOME NOME i suoi familiari componenti di un RAGIONE_SOCIALE organizzatc edito anch’esso alle truffe ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE, ma autonomo dalla famiglia migiosa dei RAGIONE_SOCIALE, così riqualificando i fatti contestati ai sensi dell’art. 411, cod. pen.;
che il RAGIONE_SOCIALE della cautela aveva ritenuto irrilevante tale sentenza in qui: nto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non aveva escluso l’influenza criminale del RAGIONE_SOCIALE nello strategico settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE, né aveva scrutinato, Sla pure indirettamente, il ruolo dell’indCOGNOME, ma si era semplicemente limitato a ‘Ne -dere atto della insufficienza del compendio probatorio a fondare l’ipotesi accusatoria che collocava i fatti contestati in seno al RAGIONE_SOCIALE);
che tale ragionamento era viziato non avendo il RAGIONE_SOCIALE della cautela sp alato:
(a) COGNOME base di quali evenienza si fosse originariamente ritenuto che le ceir dotte imputate a COGNOME fossero collocabili nell’ambito dell’agire RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“;
(b) quale fosse l’impostaRAGIONE_SOCIALE originaria accusatoria di quel processo;
(c) se e in che limiti l’impostaRAGIONE_SOCIALE originaria probatoria, disattesa dal Tribur ale di RAGIONE_SOCIALE, fosse in qualche modo sovrapponibile a quella oggetto del p -E:sente procedimento;
(d) se la rilevante rivalutaRAGIONE_SOCIALE del quadro accusatorio compiuta dal Tribur ale di RAGIONE_SOCIALE avesse interferenze con il quadro indiziario da scrutinare;
(e) quale fosse il “peso” in quel processo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
(f) se, in particolare, quella rivalutaRAGIONE_SOCIALE dell’impostaRAGIONE_SOCIALE accusatoria da parte del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE fosse conseguente ad una diversa valutaRAGIONE_SOCIALE delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o di altre prove che, comunque, tgr ano a fondamento del titolo cautelare oggetto di impugnaRAGIONE_SOCIALE;
che il Tribunale del riesame non aveva neppure considerato il provvedimento con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva annullata il 13 settembre 2023 l’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Mossina disposta nei confronti dell’impresa dell’indCOGNOME.
La sentenza rescindente ha pertanto annullato il provvedimento sottoposto a scrutinio demandando al RAGIONE_SOCIALE della cautela un nuovo giudizio COGNOME gravità indiziaria per il reato RAGIONE_SOCIALE ed anche in relaRAGIONE_SOCIALE ai reati satellite, a t ct g -avati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., da condurre alla luce dei temi di cui sopra rispetto ai quali l’ordinanza censurata era rimasta silente.
I giudici di legittimità non hanno pertanto mosso alcuna censura in o -crine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME -melo NOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, rispetto alle quali hanno affermato che esse risultavano “riportate nella ordinanza impugnata e obiettivamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del dichiarato”.
Le censure che attingono il provvedimento annullato con rinvio rigt. tai –RAGIONE_SOCIALE° esclusivamente:
-il ragionamento operato dal Tribunale con il quale erano state confutate e disattese le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositala nel corso dell’udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen. aventi ad oggetto il :rilievo e l’interferenza sul giudizio di gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrentu, co riferimento alla partecipaRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE“, da attribuirsi alla sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del rdizio ordinario Nebrodi 1;
-la mancata valutaRAGIONE_SOCIALE del provvedimento della autorità giudiziaria amministrativa che aveva annullato l’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di AVV_NOTAIO nei confronti dell’impresa facente capo all’indCOGNOME.
Tanto premesso, è inammissibile, il terzo motivo di ricorso -elativo all’erroneo vaglio delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia ii c sopra, in quanto, con riferimento a tali specifici profili, la sentenza rescinde e non
ha devoluto al Tribunale del riesame alcuna nuova indagine, avendo l’onihanza annullata già considerato ed obiettivamente valutato la credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca del dichiarato.
L’esame di tale specifica censura è, dunque, preclusa dal disposto di cui !l’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale “la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già dec si dalla Corte di cassaRAGIONE_SOCIALE, ovvero per inosservanza della disposiRAGIONE_SOCIALE dell’ari: 627 comma 3″. La norma in parola è stata ritenuta dalla Corte Costituz: onale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassaRAGIONE_SOCIALE, che risponde alla finalità di evita re la perpetuaRAGIONE_SOCIALE dei giudizi e di conseguire quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situ azioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale, mostra ndosi pertanto conforme alla funRAGIONE_SOCIALE di giudice ultimo della legittimità affidat) alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Corte Cost. n. 136 del 3/07/1972, n 21 del 19/01/1982, n. 294 del 26/06/1995).
La disposiRAGIONE_SOCIALE ha, pertanto, la funRAGIONE_SOCIALE di impedire che quanto decisc dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l’impugnaRAGIONE_SOCIALE della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 06/10/2004, Guerrig i, Rv. 230578 ove si sottolinea che “è perfettamente compatibile con la Carta fondamentale un sistema il quale impedisca di rimettere in discussione il c’e :isum della Corte suprema attraverso l’impugnaRAGIONE_SOCIALE della sentenza del giudice cli rinvio che detto decisum sia stato chiamato ad attuare: in tal modo, NOME, si consentirebbe in via mediata la proposiRAGIONE_SOCIALE del gravame avverso la tessa decisione del giudice di legittimità, la cui intangibilità è viceversa confermata dalla previsione legislativa della straordinarietà del ricorso per la correRAGIONE_SOCIALE dell’errore di fatto in cui questo sia potuto incorrere”).
La doglianza non è, quindi, deducibile in questa sede per formaRAGIONE_SOCIALE di giudicato interno sul punto.
Seppure in astratto ammissibile in quanto avente ad oggetto l’inosser tanza della disposiRAGIONE_SOCIALE dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il primo motivo di r corso è, tuttavia, manifestamente infondato.
Ben diversamente da quanto dedotto dai difensori del ricorrente, il Tritiunale del riesame si è uniformato alle precise indicazioni della sentenza resc niente offrendo, sul punto, un robusto apparato argomentativo – scevr) da contraddittorietà e manifeste illogicità in quanto condotto in aderenza ai dati processuali disponibili – con il quale ha esaustivamente spiegato come la pror unzia del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa all’esito del giudizio di primo grado nel procec iiiento
Nebrodi 1, non fosse idonea a scalfire il quadro di gravità indiziaria in o -cllne ai reati contestati in via provvisoria a NOME COGNOME; un costutto c si muove in perfetta osservanza delle coordinate di giudizio fornite dai giudi legittimità.
Con riferimento ai dicta sub a), b), c) e d), il RAGIONE_SOCIALE della cautela (pi: g. e 19) ha precisamente indicato il perimetro di giudizio demandato al Triburale RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del distinto e “non separato” procedimento di primc gra Nebrodi 1, sottolineando come esso riguardasse la partecipaRAGIONE_SOCIALE di ato NOME COGNOME COGNOME dei soggetti a lui legati da rapporti di familiarità alla associ i:: RAGIONE_SOCIALE (la cui esistenza era ormai giudizialmente ac:ortata da plurime sentenze irrevocabili), nonché ai reati- fine di truffa e falso ideo in danno dell’ente RAGIONE_SOCIALE, aggravati ai sensi dell’art. 416-6/5.1 cod. pen.
Ha inoltre evidenziato come l’impostaRAGIONE_SOCIALE accusatoria sottoposl, all valutaRAGIONE_SOCIALE del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE collocava COGNOME COGNOME i familiari nell a dell’agire criminale “dei RAGIONE_SOCIALE” ed indicava a fondamento una serie di circostanze fattuali (elencate nei cinque punti di cui a pag. 19 dell’on:li impugnata) nonchè le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME tali evenienze non erano state littavia ritenute idonee da quel RAGIONE_SOCIALE a dimostrare, oltre ogni ragior dubbio, la partecipaRAGIONE_SOCIALE della famiglia COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE c conseguente riqualificaRAGIONE_SOCIALE della contestaRAGIONE_SOCIALE associativa in quella merr.) gr di cui all’art. 416 cod. pen.; in particolare, le propalazioni rese dai collabc la cui generale attendibilità, già positivamente vagliata, non era stata in modo posta in dubbio – erano state valutate insufficienti in ragione dello sc patrimonio di conoscenza dei dichiaranti con riferimento allo specifico te n la rapporti COGNOME–COGNOME COGNOME.
Il Tribunale ha, quindi, tratto la corretta e motivata conclusione ch sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ed il relativo apparato argomentativo non eviv nulla a che vedere con la posiRAGIONE_SOCIALE dell’odierno ricorrente e con il conire indiziario, connotato da oggettiva gravità e concludenza, posto a basi?. d ordinanza genetica oggetto di riesame, ciò in quanto l’imposta accusatoria ci q processo era diversa e non sovrapponibile a quella oggetto del presen procedimento, con conseguente esclusione delle dedotte reciproche interfer anze
Quanto ai dicta sub e) ed f) affermati dalla sentenza rescindente, l’ordilanz impugnata (pagg. 20 e 21) contiene ampie argomentazioni in merito alla vi rifi – richiesta dai giudici di legittimità – del “peso” delle dichiarazioni dei colla di giustizia nell’ambito del processo concluso con la sentenza del Tribunale cl i e alla circostanza che la rivalutaRAGIONE_SOCIALE dell’impostaRAGIONE_SOCIALE accusatoria °pent quel RAGIONE_SOCIALE fosse conseguente ad un diverso giudizio in merito alle dichiar azi
dei collaboratori di giustizia o di altre prove poste a fondamento del titolo ceu telare oggetto di impugnaRAGIONE_SOCIALE.
Rispetto a tali specifici profili, il Tribunale del riesame ha evidenziato he gl unici elementi comuni alle rispettive piattaforme, l’una probatoria E l’altra gravemente indiziaria, dei due procedimenti erano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMEmentre le propalazi COGNOME di COGNOME non risultavano a fondamento dell’ordinanza cautelare impugnata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.); che la riqualificaRAGIONE_SOCIALE operata dal Trit unale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 416 cod. pen., con conseguente esclusione della matrice I Ti fiosa del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, non originava affatto dalla constataRAGIONE_SOCIALE di inattendibilità di tali portati dichiarativi la cui credibilità era stata, invece, confermata dal Co legi bensì dalla ritenuta insufficienza del complessivo materiale probatorio acqui >ito in quella sede (in gran parte totalmente diverso da quello oggetto della procedura di riesame) circa l’esistenza di un legame stabile tra i COGNOME e la famiglia RAGIONE_SOCIALE.
Tale decisum -ha osservato il Tribunale del riesame – non poteva quindi in alcun modo incidere, escludendolo, sul quadro di gravità indiziaria ravviato a carico del ricorrente e rappresentato dalla dichiarazioni di tre collaborai ori di giustizia, pienamente convergenti tra loro e corroborate da riscontri esterni c.d individualizzanti nella parte in cui avevano indicato costui come partecipe della RAGIONE_SOCIALE con ruolo di risolutore di contro iersie nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE e di gestore, per conto dello stesso, delle truffe in l’anno dell’ente RAGIONE_SOCIALE e costituenti i reati fine della consorteria.
Il puntuale argomentare del Tribunale del riesame in ordine alla GLYPH ncata incidenza degli esiti del processo a carico del RAGIONE_SOCIALE sul titolo cautelare emesso nei confronti dell’odierno ricorrente ha riguardato anche la ‘uova deduRAGIONE_SOCIALE della difesa che, nel corso della udienza camerale celebrata per il giudizio di rinvio, aveva prodotto il dispositivo della sentenza emessa, nells more, dalla Corte di appello di AVV_NOTAIO nel giudizio ordinario Nebrodi 1, riteru 😮 dal RAGIONE_SOCIALE della cautela, parimenti irrilevante (pagg. 22 e 23 dell’orli lanza impugnata) sia perché mancante delle motivazioni a sostegno della decisione (introdotte solo con il presente ricorso mediante motivo COGNOME e, per :anto, all’evidenza non scrutinabili nel giudizio di rinvio), sia perché, stando comunque allo stretto tenore dello stesso, non emergeva una dichiarata estraneitu “dei COGNOME COGNOME” al settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE che – alla luce del compendio -a :colto nell’ambito della procedura cautelare – erano riconducibili proprio al I attivo contributo causale dell’odierno ricorrente ed aveva consentito a tale sochil zio la perceRAGIONE_SOCIALE fraudolenta di contributi nel settore agricolo.
Il Tribunale del riesame si è uniformato alle indicazioni della sentenza rescindente anche con riferimento alla ulteriore necessaria valutazicn ? del provvedimento con cui il 13 settembre 2023 il Consiglio di Giustizia Amminiist: -ativa della Sicilia aveva revocato l’informativa antimafia interdittiva della Prefe:tura di AVV_NOTAIO disposta nel maggio 2016 nei confronti dell’impresa individuale dell’odierno ricorrente, costituita nel febbraio 1997 e avente ad 1)1; getto “coltivazioni agricole RAGIONE_SOCIALE all’allevamento di animali”.
Al riguardo (pagg. 23 e 24 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale ha ;peso puntuali e non illogiche argomentazioni volte ad affermare la irrilevanza (: i tale pronunciamento, poiché fondato su dati processuali introdotti dal ricorrenta,, assai risalenti nel tRAGIONE_SOCIALE ed ampiamente superati dalle successive evi ienze investigative (gli esiti assolutori dei procedimenti penali che avevano coinvolto NOME COGNOME negli anni 90 e che erano stati definiti tra il 2033 ed il 2009 e le revoche della misure di prevenRAGIONE_SOCIALE applicate nei suoi confronti:.
La motivaRAGIONE_SOCIALE dell’ordinanza impugnata consta dunque di un api: arato argomentativo rispettoso del dictum della sentenza rescindente e, come Udii , non censurabile in questa sede in quanto relativo ad apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela.
Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e, conseguenten ente, anche del relativo motivo COGNOME presentato in data 28/01/2025 che n: itera, nelle relative prospettazioni di doglianze, le censure dedotte nell’31:to di impugnaRAGIONE_SOCIALE (come si è visto, manifestamente infondate) introdui:endo semplicemente un dato processuale sopravvenuto e cioè la motivaRAGIONE_SOCIALE della sentenza emessa dalla Corte di appello nel giudizio ordinario Nebrodi :he il RAGIONE_SOCIALE della cautela non poteva valutare in quanto non noto al momeni o del celebraRAGIONE_SOCIALE del giudizio di rinvio.
5. Sono manifestamente infondati anche il secondo motivo e il quarto motivo di ricorso con i quali si deduce la violaRAGIONE_SOCIALE di legge ed il vizio di motivaRAGIONE_SOCIALE in ordine al rinnovato giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla parteci RAGIONE_SOCIALE dell’odierno ricorrente al RAGIONE_SOCIALE e alla ricondlAiibilità allo stesso dei relativi reati fine.
Il Tribunale del riesame ha puntualmente integrato la motivaRAGIONE_SOCIALE dell3 prima ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. con riferimento zii profili devoluti dai giudici di legittimità affermando che il decisum del Tribunale d RAGIONE_SOCIALE non potesse in alcun modo incidere, escludendolo, sul quadro di gravità ind ziaria ravvisato a carico del ricorrente.
Per l’effetto, ha richiamato, sul piano della sussistenza del requisito on?visto dall’art. 273 del codice di rito in relaRAGIONE_SOCIALE ai reati provvisoriamente contesi:3U, la
ricostruRAGIONE_SOCIALE fattuale e l’apprezzamento degli elementi indiziari conter u:i nel primo provvedimento (pagg. da 3 a 14 dell’ordinanza impugnata) valorizzai ido le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia (COGNOME cui qualità e portata i giudici legittimità non avevano mosso alcuna censura), pienamente convergenti :rd loro e corroborate da riscontri esterni c.d. individualizzanti nella parte i i c delineavano l’odierno ricorrente quale partecipe della RAGIONE_SOCIALE con ruolo di risolutore di controversie nell’interesse del sol: alizio e di gestore, per conto dello stesso, delle truffe in danno dell’ente RAGIONE_SOCIALE i: reati fine della consorteria).
Diversamente da quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, il Cr Ilegio della cautela ha quindi indicato precisi elementi integranti la gravità indiziar a per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. in aderenza agli approdi ermeneut ci cui è pervenuta la pronuncia a Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, Modaffar i, Rv. 281889, secondo cui la condotta di partecipaRAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE di tipo RAGIONE_SOCIALE si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzatiw della RAGIONE_SOCIALE che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposiRAGIONE_SOCIALE” del RAGIONE_SOCIALE stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Quanto ai reati fine, il Tribunale del riesame ha precisamente richiarrato il complessivo compendio investigativo (consistito non solo nelle dichiaraz o – ii dei collaboratori di giustizia, ma anche in attività tecniche e nella acquisiRAGIONE_SOCIALE di copiosa documentaRAGIONE_SOCIALE) che ha ritenuto gravemente significativo d come NOME COGNOME avesse messo in atto un sofisticato sistema volto ad ottenere indebitamente contributi pubblici, attraverso ditte intestate a soggetti a lui vicini e di fatto a lui riconducibili (la moglie NOME COGNOME, il nipote :tosar COGNOME, la cognata NOME COGNOME e l’amico NOME COGNOME) Esiiendo egli impossibilitato ad operare in prima persona a causa della interdittiva arti mafia dalla quale era stato attinto, e di come tali contributi fossero poi confluiti nel casse della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale (si vedano le pagg. 14 e 15 dell’ordinanza impugnata) ha Anche esaminato e disatteso le deduzioni difensive che, con il quarto motivo di icorso, vengono inammissibilmente reiterate in questa sede senza alcun confronto ,i;on le argomentazioni spese.
Quanto alla inesistenza di movimentaRAGIONE_SOCIALE economica-finanziaria ,folta a comprovare la riferibilità all’indCOGNOME degli accrediti, il RAGIONE_SOCIALE ha ben spiegano che l’indCOGNOME aveva operato non in prima persona ma restando “dietro le quinte” essendosi avvalso dell’ausilio offerto da persone a lui legate da stretti rapporti fiduciari; ha altresì confutato, con ampia argomentaRAGIONE_SOCIALE, la tesi dedotta dalla difesa in merito legittimità delle domande, finalizzate ad ottenere i pagament dalla
RAGIONE_SOCIALE, predisposte in epoca antecedente alla circolare emessa nell’anno 20 L6 da tale ente; ha evidenziato, sempre in replica ai rilievi difensivi, che NOME COGNOME, moglie dell’odierno ricorrente, aveva iniziato a presentare domarn: a di contribuRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprio a partire dal momento in cui era intervenuta la n iisura interdittiva antimafia a carico del marito e che anche NOME COGNOME (altro soggetto che aveva offerto il proprio ausilio nella realizzaRAGIONE_SOCIALE del meccanismo fraudolento) era soggetto assai vicino all’indCOGNOME e con COGNOME in stretti ra p )orti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi 1:11E ll’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libE rià del ricorrente, si dispone, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, delle disposi?inni di attuaRAGIONE_SOCIALE del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasn – e ;sa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indCOGNOME si trova ristretto, per provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma GLYPH disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il giorno 13/02/2025.