Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13365 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13365 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME Salvatore nato a Tortorici il 06/03/1967, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza emessa in data 14/11/2024 del Tribunale di Messina, s azione del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che l’avv. NOME COGNOME ha avanzato rituale richiesta di tratt3zione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pEír udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME turzo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione dei difensori del ricorrente, avv. NOME COGNOME e a av NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e n dei motivi nuovi proposti.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 29/02/2024 il Tribunale di Messi la, in funzione di giudice per il riesame, confermava il provvedimento con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME ,fatore COGNOME, ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione mafiosa – con ruolo apicale – per avere fatto parte della c.d. famiglia tortoriciana, arti zolat nel gruppo dei ” RAGIONE_SOCIALE” e dei ” Batanesi”, nonché di una serie cl i reati fine di truffa e falsi in atto pubblico, tutti aggravati ai sensi dell’art. 416-bip. I pen., ai danni dell’A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) con percezione fraudolenta dei contributi comunitari erogati da tale ente.
A seguito di ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’indagato, questa Corte, con sentenza n. 39679 emessa in data 12/07/2024 ann ullava l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina in punto di gravità indiziaria per il reato associativo e per i relativi reati satellii e
In sede di giudizio di rinvio, il Tribunale di Messina, con ordinan.5a del 14/11/2024 confermava il provvedimento applicativo della misura cautelar(.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’incegato NOME COGNOME tramite i difensori fiduciari, affidandosi a iqHattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 627 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogici tà della motivazione.
Il Tribunale del riesame nel giudizio rescissorio ha ritenuto la gravità incl ziaria con riferimento alla partecipazione dell’indagato, con ruolo di vertice, alla associazione a delinquere di stampo mafioso COGNOME, senza unifoli marsi alle precise indicazioni dettate dalla sentenza rescindente.
Rileva il ricorrente che il Collegio della cautela non ha considerato le pry iunzie di assoluzione dell’indagato nell’ambito dei procedimenti penali “Mare Nostr Jrn” e “Icaro/Romanza” che hanno accertato la sussistenza della c.d. mafia stori.:a dei “RAGIONE_SOCIALE“, escludendone tuttavia la partecipazione dell’inda:1,i to in relazione ai periodi 1990-1995 e 25 marzo 2003-22 marzo 2007 (arco temporale di contestazione); neppure ha attribuito rilievo alle successive siET tenze irrevocabili emesse nell’ambito delle operazioni c.d. RAGIONE_SOCIALE, Senza Tregu a’ RAGIONE_SOCIALE e Nebrodi 1 (quest’ultima oggetto della pronuncia del Tribunale :li Patti) che non lo vedevano imputato, né originariamente indagato.
Andava altresì considerata la recente revoca, a seguito di annullamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, del provvedimento di interdittiva antimafia, emesso dal Prefetto di Messina.
Ne discende, secondo le difese ricorrenti, che – in relazione alla contestata partecipazione dell’indagato al clan COGNOME (la cui sussistenza non è messa in discussione) nell’arco temporale 2011-2019 – esistono p -onunce irrevocabili e provvedimenti giurisdizionali rilevanti per escludere l’appar:enenza di questi alla consorteria, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame che, con un incedere manifestamente illogico, ha, invece, considerato ininfluenti tali dati.
Il Tribunale ha fondato il giudizio di qualificata probabilità della partecipazione dell’indagato, con ruolo apicale, al clan COGNOME facendo un asse’ tivo e generico riferimento al fatto che questi si fosse occupato della risoluzione di importanti dinamiche associative ed enfatizzando la commissione dei reat
In particolare, non curandosi di quanto demandato dai giudici di legitt in ità ed eludendo le relative indicazioni, il Tribunale del riesame:
-ha ritenuto di valorizzare le dichiarazioni rese dai collaboratori COGNOMEc1 anni, COGNOME e COGNOME sulla base degli esiti della sentenza Nebrodi 1 emessa all’esito di giudizio abbreviato la quale, tuttavia, nell’ambito della ‘a migl tortoriciana, ha esaminato l’articolazione del gruppo dei Batanesi e non quella dei RAGIONE_SOCIALE (pag. 3): tali portati dichiarativi – privi di originarie Là, d precisione e del dettaglio necessario – non hanno consentito di provare il collegamento tra il gruppo facente capo ad NOME COGNOME e il sodalizio RAGIONE_SOCIALE e neppure hanno fornito alcun apporto utile in ordirle alla partecipazione del clan RAGIONE_SOCIALE alle truffe A.G.E.A., men che m er o alla appartenenza dell’indagato a tale clan, con ruolo apicale che risulta attribLito ad altri soggetti (come riferito rispettivamente da COGNOME e da COGNOME nei verbali allegati al ricorso);
-ha affermato che la sentenza rescindente non avrebbe formulato alcun rilievo in punto di valutazione della qualità e quantità degli apporti dichiarativi resi da tal collaboratori di giustizia, quando invece il provvedimento di annullamento con rinvio aveva mosso al riguardo precise censure;
-ha, di fatto, riproposto acriticamente il tenore letterale del provvedimento cautelare censurato dai giudici di legittimità ed ha effettuato una lettura distorta delle contestazioni difensive che non erano affatto volte a porre in dubbio il carattere mafioso del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 62 7 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen., nonché la mancanza e manifesta illogiciti! della motivazione.
L’ordinanza impugnata è censurabile anche sotto altro profilo.
Invero, a dispetto delle indicazioni dei giudici di legittimità, il Tribunale d riesame ha disatteso gli approdi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolar modo dalla pronuncia a Sezioni Unite Modaffari :ondo cui va considerato partecipe della organizzazione criminale colui che si attiva fattivamente in favore della consorteria e che abbia uno stabile rapportc) 1:on la stessa desumibile dalla fidelizzazione dei comportamenti, dal rispetto delle Legole e gerarchie, dal puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza.
4.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 627, 192, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione.
Il Tribunale del riesame, ancora una volta omettendo di uniformE r!)i alle richieste di integrazione motivazionale espresse dai giudici di legittimità, ha posto a base – pressochè esclusiva – della ritenuta gravità indiziaria in capo all’indagato per i delitti oggetto della imputazione provvisoria le propalazioni dei chiami inti in correità senza effettuare il necessario vaglio delle stesse secondo i :riteri ermeneutici dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolarD dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 1! n 2465 in punto di credibilità del dichiarante, attendibilità intrinseca del narrato, pi -E!3enza di riscontri c.d. individualizzanti ed in punto di valutazione della chiamata de relato.
In primo luogo, non ha considerato che tali portati dichiarativi provengemo da soggetti appartenenti ad una famiglia contrapposta, profilo incidente sulla attendibilità e credibilità.
In secondo luogo, ha obliterato le argomentazioni difensive votle ad evidenziare l’inconsistenza e la mancanza di autonomia/originarieta delle dichiarazioni dei collaboratori COGNOME, COGNOME e COGNOME con riferimento al coinvolgimento dell’indagato al clan COGNOME (ceri ruolo apicale) e alla riferibilità a tale consorteria dei reati fine di truffa e falso che è s esclusa dal Tribunale di Patti con la sentenza pronunciata nell’ambito del ‘MI Jdizio ordinario c.d. Nebrodi 1. Di tale decisum e delle refluenze che esso non pot.:a che avere sul caso in esame, il Tribunale del riesame non si è curato trinceri: ndosi dietro l’assunto assertivo che si trattasse di vicende ed accertamenti differe lti.
Le difese ricorrenti evidenziano che il Collegio della cautela ha ripc ri ato e valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore COGNOME nei verl: ali di interrogatorio del 20 maggio 2020, del 5 giugno 2020 e del 21 maggio 2021 (richiamati nella sentenza emessa con le forme del rito abbreviato nel p .ccesso Nebrodi 1) ove questi descriveva l’indagato quale capo della consorteria ifiosa COGNOME e soggetto operativo nel settore delle truffe ARAGIONE_SOCIALE s no al
2019; non ha tuttavia considerato, da un lato, le carenze dell’apporto dichiarativo dal punto di vista della fonte della conoscenza di tali informazioni che COGNOME riferiva di avere appreso da altri soggetti e, dall’altro, del difetto di costa n m del narrato, in contrasto con le dichiarazioni contenute nel precedente verbale del 26 febbraio ove COGNOME aveva indicato tale COGNOME quale soggetto a CE)110 dei Bontempo Scavo.
Nelle successive dichiarazioni rese nel dibattimento avanti il Tribunale t: i Patti (i cui punti principali sono richiamati alle pagine da 53 a 56 del ricDrso), COGNOME ha riferito di contatti diretti con il clan COGNOME solo NOME al 2003 e di avere avuto notizie solo de relato in merito a tale consorteria.
Analoga mancanza di originalità, autonomia e costanza si rinviene nel n arrato del collaboratore COGNOME (i cui punti principali della deposizione sono rich amati alle pagine da 58 a 62 del ricorso) il quale ha riferito comunque di fatti (cl: e non vanno oltre il 2007) appresi de auditu da fonte non confermata, ha affermato di non avere mai avuto contatti diretti con l’indagato e ha indicato in NOME COGNOME i colui che nel 2018 era al vertice del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Con riguardo al narrato del collaboratore NOME COGNOME questi ha i iferito di alcune circostanze apprese da COGNOME e da COGNOME
Il Tribunale di Patti, con la pronuncia emessa nell’ambito del giudizio ort: inario Nebrodi, ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori non posseclano il grado di precisione e dettaglio necessari per ritenere raggiunta la prova di un collegamento tra l’associazione capeggiata da NOME COGNOMEDr -e e l’articolazione dei COGNOME. Ad analoga conclusione sono pervenuti i rjiudici di appello, come si evince dal dispositivo di sentenza depositato al Tribu -1,r le del riesame.
4.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferime -il o alla ritenuta gravità indiziaria per i reati di truffa oggetto delle imputazioni provvisor contestate ai capi 20), 20-bis), 21), 22-bis), 23), 23 bis), 24) e 24 bis).
Il Tribunale del riesame non si è confrontato con un dato dirirriente rappresentato dalla assenza di movimentazione economica – finanziaria che dimostrasse la riferibilità sostanziale all’indagato degli accrediti.
Il Collegio, dopo avere ricostruito per tabulas i passaggi di proprietà ce fondi agricoli dalla persona di NOME COGNOME ai rispettivi acquirenti (NOME COGNOME e NOME COGNOME) ha operato un vero e proprio salto logico nella parte in cui – pur dando conto della stipula dei rogiti notarili nel maggio e dicembn 2011 – ha ritenuto che tali atti fossero stati preordinati a predisporre le relative dor land uniche di pagamento Agea, eludendo una circolare di tale ente, intervenut a solo nel 2016, in forza della quale, ai fini della liceità della domanda, era nece5;s3ria la
sentenza dichiarativa dell’usucapione del fondo da parte del venditore. Ancora, il Tribunale non ha considerato le seguenti deduzioni difensive:
-che NOME COGNOME aveva sempre presentato domanda di contribuzione 4gea, così come aveva fatto il marito, odierno ricorrente, fino a quando re i era intervenuta la misura interdittiva antimafia, di recente annullata;
-che l’indagato, in sede di interrogatorio, aveva spiegato quale era stata la -eigione per cui il codice aziendale riferibile a NOME COGNOME, a COGNOME NOME e a ›NOME COGNOME fosse unitario, nonostante si trattasse di tre distinte impre ;e; -che COGNOME era titolare di una propria azienda agricola e quindi estra leo a qualsivoglia cointeressenza con le aziende gestite da COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME;
-che l’attivazione di una postepay evolution si giustificava con il fatto che COGNOME e COGNOME erano stati attinti da interdittiva antimafia da cui era derivi ita l difficoltà di aprire un conto corrente sul quale versare un assegno circolare ier lesso nell’ambito di una procedura esecutiva attivata nell’interesse della si)cietà RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME è legale rappresentante.
5. In data 28/01/2025 sono stati presentati motivi nuovi con cui si richiamano gli argomenti posti a fondamento del primo motivo oggetto del ricorso pr 1 . 3 :ipale (pagine da 1 a 19) e si illustrano i contenuti della motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina nel giudizio ordinario Nebrodi 1 il cui dispositivo era stato prodotto al Tribunale del riesame chiamato a decid ere a seguito di giudizio di rinvio.
Deducono i ricorrenti che in tale pronuncia (pagg. 29 e ss.) le dichiari ìzioni rese da COGNOME sono state ritenute generiche, sospette di “Yolere compiacere”, fantasiose (avendo il collaboratore di giustizia fatto riferimento a soggetti mai emersi nel corso delle intercettazioni) e provenienti da getto appartenente al gruppo dei Batanesi che, dunque, non poteva essere a conos:enza delle dinamiche interne al clan COGNOME del quale non vi era traccia í: lcuna negli atti del processo.
I giudici di appello hanno evidenziato che le dichiarazioni dei collak ratori erano “ambigue” e “di peso specifico assai modesto”; che errata era l’impostíi zione accusatoria di rappresentare una sorta di seconda famiglia mafiosa de c.d. COGNOME attraverso il gruppo capeggiato da NOME COGNOME: )re al quale sarebbe stata conferita una delega in bianco per operare nel setto -e delle frodi in agricoltura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infer dato.
Avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso proposti, y corre preliminarmente precisare il perimetro del giudizio che la sentenza rescince ne di questa Corte ha devoluto al Tribunale del riesame a seguito di annullamerii: D con rinvio della prima ordinanza emessa in data 29/02/2024.
I giudici di legittimità hanno affermato:
che, quanto al reato associativo, contestato dal 2011 al 2019, il giudizio di g -avità indiziaria era stato formulato sulla base delle dichiarazioni dei collaboral:Dri di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME Giuseppe e NOME COGNOME, riportate nella ordinanza impugnata e obiettivamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del dichiarato;
che il Tribunale del riesame non aveva, tuttavia, attribuito rilievo alla produzione difensiva rappresentata dalla sentenza del Tribunale di Patti, emessa all’esi 😮 del giudizio di primo grado del procedimento Nebrodi 1 la quale – con riferimer to ad altri soggetti facenti capo a COGNOME NOME COGNOME separatamente giudiii ati, e ritenuti anch’essi, in tesi accusatoria, partecipi della associazione rnitfiosa COGNOME – aveva escluso la partecipazione di costoro a det:o clan ritenendo COGNOME ed i suoi familiari componenti di un gruppo organizzatc edito anch’esso alle truffe ai danni dell’A.G.E.A., ma autonomo dalla famiglia migiosa dei COGNOME, così riqualificando i fatti contestati ai sensi dell’art. 411, cod. pen.;
che il Collegio della cautela aveva ritenuto irrilevante tale sentenza in qui: nto il Tribunale di Patti non aveva escluso l’influenza criminale del gruppo RAGIONE_SOCIALE nello strategico settore delle truffe RAGIONE_SOCIALE, né aveva scrutinato, Sla pure indirettamente, il ruolo dell’indagato, ma si era semplicemente limitato a ‘Ne -dere atto della insufficienza del compendio probatorio a fondare l’ipotesi accusatoria che collocava i fatti contestati in seno al gruppo associativo RAGIONE_SOCIALE);
che tale ragionamento era viziato non avendo il Collegio della cautela sp alato:
(a) sulla base di quali evenienza si fosse originariamente ritenuto che le ceir dotte imputate a COGNOME fossero collocabili nell’ambito dell’agire mafioso “dei Bo empo Scavo”;
(b) quale fosse l’impostazione originaria accusatoria di quel processo;
(c) se e in che limiti l’impostazione originaria probatoria, disattesa dal Tribur ale di Patti, fosse in qualche modo sovrapponibile a quella oggetto del p -E:sente procedimento;
(d) se la rilevante rivalutazione del quadro accusatorio compiuta dal Tribur ale di Patti avesse interferenze con il quadro indiziario da scrutinare;
(e) quale fosse il “peso” in quel processo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
(f) se, in particolare, quella rivalutazione dell’impostazione accusatoria da parte del Tribunale di Patti fosse conseguente ad una diversa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o di altre prove che, comunque, tgr ano a fondamento del titolo cautelare oggetto di impugnazione;
che il Tribunale del riesame non aveva neppure considerato il provvedimento con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia aveva annullata il 13 settembre 2023 l’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Mossina disposta nei confronti dell’impresa dell’indagato.
La sentenza rescindente ha pertanto annullato il provvedimento sottoposto a scrutinio demandando al Collegio della cautela un nuovo giudizio sulla gravità indiziaria per il reato associativo ed anche in relazione ai reati satellite, a t ct g -avati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., da condurre alla luce dei temi di cui sopra rispetto ai quali l’ordinanza censurata era rimasta silente.
I giudici di legittimità non hanno pertanto mosso alcuna censura in o -crine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE –NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rispetto alle quali hanno affermato che esse risultavano “riportate nella ordinanza impugnata e obiettivamente valutate sotto il profilo della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del dichiarato”.
Le censure che attingono il provvedimento annullato con rinvio rigt. tai -clan° esclusivamente:
-il ragionamento operato dal Tribunale con il quale erano state confutate e disattese le argomentazioni contenute nella memoria difensiva depositala nel corso dell’udienza camerale ex art. 309 cod. proc. pen. aventi ad oggetto il :rilievo e l’interferenza sul giudizio di gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrentu, co riferimento alla partecipazione alla associazione mafiosa “dei COGNOME RAGIONE_SOCIALE)”, da attribuirsi alla sentenza emessa dal Tribunale di Patti nell’ambito del rdizio ordinario Nebrodi 1;
-la mancata valutazione del provvedimento della autorità giudiziaria amministrativa che aveva annullato l’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Messina nei confronti dell’impresa facente capo all’indagato.
Tanto premesso, è inammissibile, il terzo motivo di ricorso -elativo all’erroneo vaglio delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia ii c sopra, in quanto, con riferimento a tali specifici profili, la sentenza rescinde e non
ha devoluto al Tribunale del riesame alcuna nuova indagine, avendo l’onihanza annullata già considerato ed obiettivamente valutato la credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca del dichiarato.
L’esame di tale specifica censura è, dunque, preclusa dal disposto di cui !l’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. a mente del quale “la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già dec si dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza della disposizione dell’ari: 627 comma 3”. La norma in parola è stata ritenuta dalla Corte Costituz: onale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che risponde alla finalità di evita re la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell’accertamento definitivo che, realizzando l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situ azioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale, mostra ndosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidat) alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (Corte Cost. n. 136 del 3/07/1972, n 21 del 19/01/1982, n. 294 del 26/06/1995).
La disposizione ha, pertanto, la funzione di impedire che quanto decisc dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez. 2, n. 41461 del 06/10/2004, COGNOME, Rv. 230578 ove si sottolinea che “è perfettamente compatibile con la Carta fondamentale un sistema il quale impedisca di rimettere in discussione il c’e :isum della Corte suprema attraverso l’impugnazione della sentenza del giudice cli rinvio che detto decisum sia stato chiamato ad attuare: in tal modo, irm -o, si consentirebbe in via mediata la proposizione del gravame avverso la tessa decisione del giudice di legittimità, la cui intangibilità è viceversa confermata dalla previsione legislativa della straordinarietà del ricorso per la correzione dell’errore di fatto in cui questo sia potuto incorrere”).
La doglianza non è, quindi, deducibile in questa sede per formazione di giudicato interno sul punto.
Seppure in astratto ammissibile in quanto avente ad oggetto l’inosser tanza della disposizione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il primo motivo di r corso è, tuttavia, manifestamente infondato.
Ben diversamente da quanto dedotto dai difensori del ricorrente, il Tritiunale del riesame si è uniformato alle precise indicazioni della sentenza resc niente offrendo, sul punto, un robusto apparato argomentativo – scevr) da contraddittorietà e manifeste illogicità in quanto condotto in aderenza ai dati processuali disponibili – con il quale ha esaustivamente spiegato come la pror unzia del Tribunale di Patti, emessa all’esito del giudizio di primo grado nel procec iiiento
Nebrodi 1, non fosse idonea a scalfire il quadro di gravità indiziaria in o -cllne ai reati contestati in via provvisoria a NOME COGNOME; un costutto c si muove in perfetta osservanza delle coordinate di giudizio fornite dai giudi legittimità.
Con riferimento ai dicta sub a), b), c) e d), il Collegio della cautela (pi: g. e 19) ha precisamente indicato il perimetro di giudizio demandato al Triburale Patti nell’ambito del distinto e “non separato” procedimento di primc gra Nebrodi 1, sottolineando come esso riguardasse la partecipazione di ato NOME COGNOME e dei soggetti a lui legati da rapporti di familiarità alla associ i:: zione mafiosa dei COGNOME (la cui esistenza era ormai giudizialmente ac:ortata da plurime sentenze irrevocabili), nonché ai reati- fine di truffa e falso ideo in danno dell’ente RAGIONE_SOCIALE, aggravati ai sensi dell’art. 416-6/5.1 cod. pen.
Ha inoltre evidenziato come l’impostazione accusatoria sottoposl, all valutazione del Tribunale di Patti collocava COGNOME ed i familiari nell a dell’agire criminale “dei COGNOME” ed indicava a fondamento una serie di circostanze fattuali (elencate nei cinque punti di cui a pag. 19 dell’on:li impugnata) nonchè le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME; ha aggiunto che tali evenienze non erano state littavia ritenute idonee da quel Collegio di Patti a dimostrare, oltre ogni ragior dubbio, la partecipazione della famiglia COGNOME al sodalizio mafioso c conseguente riqualificazione della contestazione associativa in quella merr.) gr di cui all’art. 416 cod. pen.; in particolare, le propalazioni rese dai collabc la cui generale attendibilità, già positivamente vagliata, non era stata in modo posta in dubbio – erano state valutate insufficienti in ragione dello sc patrimonio di conoscenza dei dichiaranti con riferimento allo specifico te n la rapporti Faranda-COGNOME.
Il Tribunale ha, quindi, tratto la corretta e motivata conclusione ch sentenza del Tribunale di Patti ed il relativo apparato argomentativo non eviv nulla a che vedere con la posizione dell’odierno ricorrente e con il conire indiziario, connotato da oggettiva gravità e concludenza, posto a basi?. d ordinanza genetica oggetto di riesame, ciò in quanto l’imposta accusatoria ci q processo era diversa e non sovrapponibile a quella oggetto del presen procedimento, con conseguente esclusione delle dedotte reciproche interfer anze
Quanto ai dicta sub e) ed f) affermati dalla sentenza rescindente, l’ordilanz impugnata (pagg. 20 e 21) contiene ampie argomentazioni in merito alla vi rifi – richiesta dai giudici di legittimità – del “peso” delle dichiarazioni dei colla di giustizia nell’ambito del processo concluso con la sentenza del Tribunale cl i e alla circostanza che la rivalutazione dell’impostazione accusatoria °pent quel Collegio fosse conseguente ad un diverso giudizio in merito alle dichiar azi
dei collaboratori di giustizia o di altre prove poste a fondamento del titolo ceu telare oggetto di impugnazione.
Rispetto a tali specifici profili, il Tribunale del riesame ha evidenziato he gl unici elementi comuni alle rispettive piattaforme, l’una probatoria E l’altra gravemente indiziaria, dei due procedimenti erano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOMEmentre le propalazi COGNOME di COGNOME non risultavano a fondamento dell’ordinanza cautelare impugnata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.); che la riqualificazione operata dal Trit unale di Patti ex art. 416 cod. pen., con conseguente esclusione della matrice I Ti fiosa del gruppo RAGIONE_SOCIALE, non originava affatto dalla constatazione di inattendibilità di tali portati dichiarativi la cui credibilità era stata, invece, confermata dal Co legi bensì dalla ritenuta insufficienza del complessivo materiale probatorio acqui >ito in quella sede (in gran parte totalmente diverso da quello oggetto della procedura di riesame) circa l’esistenza di un legame stabile tra i RAGIONE_SOCIALE e la famiglia RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE.
Tale decisum -ha osservato il Tribunale del riesame – non poteva quindi in alcun modo incidere, escludendolo, sul quadro di gravità indiziaria ravviato a carico del ricorrente e rappresentato dalla dichiarazioni di tre collaborai ori di giustizia, pienamente convergenti tra loro e corroborate da riscontri esterni c.d individualizzanti nella parte in cui avevano indicato costui come partecipe della associazione mafiosa dei COGNOME con ruolo di risolutore di contro iersie nell’interesse del sodalizio e di gestore, per conto dello stesso, delle truffe in l’anno dell’ente AGEA e costituenti i reati fine della consorteria.
Il puntuale argomentare del Tribunale del riesame in ordine alla GLYPH ncata incidenza degli esiti del processo a carico del gruppo Faranda sul titolo cautelare emesso nei confronti dell’odierno ricorrente ha riguardato anche la ‘uova deduzione della difesa che, nel corso della udienza camerale celebrata per il giudizio di rinvio, aveva prodotto il dispositivo della sentenza emessa, nells more, dalla Corte di appello di Messina nel giudizio ordinario Nebrodi 1, riteru 😮 dal Collegio della cautela, parimenti irrilevante (pagg. 22 e 23 dell’orli lanza impugnata) sia perché mancante delle motivazioni a sostegno della decisione (introdotte solo con il presente ricorso mediante motivo aggiunto e, per :anto, all’evidenza non scrutinabili nel giudizio di rinvio), sia perché, stando comunque allo stretto tenore dello stesso, non emergeva una dichiarata estraneitu “dei RAGIONE_SOCIALE” al settore delle truffe Agea che – alla luce del compendio -a :colto nell’ambito della procedura cautelare – erano riconducibili proprio al I attivo contributo causale dell’odierno ricorrente ed aveva consentito a tale sochil zio la percezione fraudolenta di contributi nel settore agricolo.
Il Tribunale del riesame si è uniformato alle indicazioni della sentenza rescindente anche con riferimento alla ulteriore necessaria valutazicn ? del provvedimento con cui il 13 settembre 2023 il Consiglio di Giustizia Amminiist: -ativa della Sicilia aveva revocato l’informativa antimafia interdittiva della Prefe:tura di Messina disposta nel maggio 2016 nei confronti dell’impresa individuale dell’odierno ricorrente, costituita nel febbraio 1997 e avente ad 1)1; getto “coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali”.
Al riguardo (pagg. 23 e 24 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale ha ;peso puntuali e non illogiche argomentazioni volte ad affermare la irrilevanza (: i tale pronunciamento, poiché fondato su dati processuali introdotti dal ricorrenta,, assai risalenti nel tempo ed ampiamente superati dalle successive evi ienze investigative (gli esiti assolutori dei procedimenti penali che avevano coinvolto NOME COGNOME negli anni 90 e che erano stati definiti tra il 2033 ed il 2009 e le revoche della misure di prevenzione applicate nei suoi confronti:.
La motivazione dell’ordinanza impugnata consta dunque di un api: arato argomentativo rispettoso del dictum della sentenza rescindente e, come Udii , non censurabile in questa sede in quanto relativo ad apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice della cautela.
Ne deriva l’inammissibilità del primo motivo di ricorso e, conseguenten ente, anche del relativo motivo aggiunto presentato in data 28/01/2025 che n: itera, nelle relative prospettazioni di doglianze, le censure dedotte nell’31:to di impugnazione (come si è visto, manifestamente infondate) introdui:endo semplicemente un dato processuale sopravvenuto e cioè la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di appello nel giudizio ordinario Nebrodi :he il Collegio della cautela non poteva valutare in quanto non noto al momeni o del celebrazione del giudizio di rinvio.
5. Sono manifestamente infondati anche il secondo motivo e il quarto motivo di ricorso con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al rinnovato giudizio di gravità indiziaria con riferimento alla parteci zione dell’odierno ricorrente al sodalizio mafioso COGNOME e alla ricondlAiibilità allo stesso dei relativi reati fine.
Il Tribunale del riesame ha puntualmente integrato la motivazione dell3 prima ordinanza emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. con riferimento zii profili devoluti dai giudici di legittimità affermando che il decisum del Tribunale d Patti non potesse in alcun modo incidere, escludendolo, sul quadro di gravità ind ziaria ravvisato a carico del ricorrente.
Per l’effetto, ha richiamato, sul piano della sussistenza del requisito on?visto dall’art. 273 del codice di rito in relazione ai reati provvisoriamente contesi:3U, la
ricostruzione fattuale e l’apprezzamento degli elementi indiziari conter u:i nel primo provvedimento (pagg. da 3 a 14 dell’ordinanza impugnata) valorizzai ido le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia (sulla cui qualità e portata i giudici legittimità non avevano mosso alcuna censura), pienamente convergenti :rd loro e corroborate da riscontri esterni c.d. individualizzanti nella parte i i c delineavano l’odierno ricorrente quale partecipe della associazione mafica dei COGNOME con ruolo di risolutore di controversie nell’interesse del sol: alizio e di gestore, per conto dello stesso, delle truffe in danno dell’ente AGEA i: reati fine della consorteria).
Diversamente da quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso, il Cr Ilegio della cautela ha quindi indicato precisi elementi integranti la gravità indiziar a per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. in aderenza agli approdi ermeneut ci cui è pervenuta la pronuncia a Sezioni Unite n. 36958 del 27/05/2021, Modaffar i, Rv. 281889, secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzatiw della associazione che deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Quanto ai reati fine, il Tribunale del riesame ha precisamente richiarrato il complessivo compendio investigativo (consistito non solo nelle dichiaraz o – ii dei collaboratori di giustizia, ma anche in attività tecniche e nella acquisizione di copiosa documentazione) che ha ritenuto gravemente significativo d come NOME COGNOME avesse messo in atto un sofisticato sistema volto ad ottenere indebitamente contributi pubblici, attraverso ditte intestate a soggetti a lui vicini e di fatto a lui riconducibili (la moglie NOME COGNOME il nipote :NOME COGNOME, la cognata NOME COGNOME e l’amico NOME COGNOME) Esiiendo egli impossibilitato ad operare in prima persona a causa della interdittiva arti mafia dalla quale era stato attinto, e di come tali contributi fossero poi confluiti nel casse della associazione dei COGNOME.
Il Tribunale (si vedano le pagg. 14 e 15 dell’ordinanza impugnata) ha Anche esaminato e disatteso le deduzioni difensive che, con il quarto motivo di icorso, vengono inammissibilmente reiterate in questa sede senza alcun confronto ,i;on le argomentazioni spese.
Quanto alla inesistenza di movimentazione economica-finanziaria ,folta a comprovare la riferibilità all’indagato degli accrediti, il Collegio ha ben spiegano che l’indagato aveva operato non in prima persona ma restando “dietro le quinte” essendosi avvalso dell’ausilio offerto da persone a lui legate da stretti rapporti fiduciari; ha altresì confutato, con ampia argomentazione, la tesi dedotta dalla difesa in merito legittimità delle domande, finalizzate ad ottenere i pagament dalla
AGEA, predisposte in epoca antecedente alla circolare emessa nell’anno 20 L6 da tale ente; ha evidenziato, sempre in replica ai rilievi difensivi, che NOME COGNOME, moglie dell’odierno ricorrente, aveva iniziato a presentare domarn: a di contribuzione Agea proprio a partire dal momento in cui era intervenuta la n iisura interdittiva antimafia a carico del marito e che anche NOME COGNOME (altro soggetto che aveva offerto il proprio ausilio nella realizzazione del meccanismo fraudolento) era soggetto assai vicino all’indagato e con questi in stretti ra p )orti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi 1:11E ll’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libE rià del ricorrente, si dispone, ai sensi dell’art. 94, comma 1 -ter, delle disposi?inni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasn – e ;sa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, per provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma GLYPH disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il giorno 13/02/2025.