Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO che conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di CATANIA in difesa di NOME
COGNOME, che si riporta ai motivi chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato la custodia cautelare applicata con ordinanza del 20 dicembre 2023 dal G.i.p. del Tribunale di Catania nei confronti dell’indagato per affiliazione ad associazione per delinquer stampo mafioso (capo 1), usura (capo 11), associazione dedita allo spaccio di stupefacenti (capo 12) nonché detenzione di stupefacente a fini di spaccio (capo 13).
Presentando ricorso per cassazione, il difensore di NOME COGNOME innanzi tutto deduce vizio di motivazione (art.606 lett.e c.p.p.) in relazione alla sussistenza della g indiziaria per i due reati associativi.
In primo luogo, si evidenzia la contraddizione interna al provvedimento che pur evidenziand che la contestazione ex art. 416 bis c.p. riguarda fatti avvenuti a far tempo dall’ottobre valorizza intercettazioni telefoniche avvenute in epoca antecedente.
Inoltre, viene richiamata l’intercettazione dell’Il novembre 2019, tra l’indagato NOMECOGNOME) nel corso della quale il primo attesta del proprio distanziamento dal cugi NOME COGNOME, membro della famiglia che controlla la RAGIONE_SOCIALE, per evitare “solo galera per niente”, vale a dire di essere coinvolto in indagini per
senza aver commesso alcun reato associativo. A conferma del venir meno della affectio societatis, si menziona altra intercettazione (del 7 dicembre 2019) nel corso della quale desiderio di allontanamento del COGNOME da ambienti criminali viene da questi ribadito. I definitiva, dall’Il novembre 2019 cessa ogni captazione allusiva ad una possibile partecipazi alla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla accusa di usura, ammessa dall’indagato, essa non è collegata ad attività mafiosa (manca anche l’aggravante ex art. 416 bis 1 c.p.) ma corrisponde ad una attività ille autonomamente esercitata dal COGNOME.
Né collegata alla associazione, quanto piuttosto ad attività lavorativa effettivamente svo puntualmente dimostrata, è la somma di C 150,00 che egli riceveva dal cugino NOME COGNOMENOME COGNOME su base settimanale. Ulteriore travisamento è sul ruolo di mediatore di una controvers privata in cui era stato richiesto l’intervento del COGNOME COGNOME si era rivolto al COGNOME, aveva ricusato l’intervento, imponendo al cugino di scusarsi.
Ulteriore elemento travisato è il colloquio con il cugino per il pagamento di un debito di in cui costui pone un’alternativa da cui si desumerebbe, a parere della difesa, che non vi fo all’epoca alcuna intraneità. D’altronde, il rigetto della tesi difensiva, si lamenta da pa difesa, non è accompagnato da alcuna spiegazione alternativa.
Analogamente, in relazione alla associazione finalizzata allo spaccio, contestata a far tempo giugno 2019, le captazioni riguardano una finestra ristretta (settembre-ottobre 2019) e n attestano di alcun concreto ruolo del COGNOME nella vicenda.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. lett. b ed e, c.p.p.) in relazione all’art.416 bis. 1 c.p.p..
Tribunale e G.i.p. fanno ricorso a mere clausole di stile per motivare la sussiste dell’aggravante, senza riferimento ad un fatto concreto e superando la contraddizione che, pe contro, l’usura ne è priva.
Con il terzo motivo si lamentano sempre violazione di legge e vizio di motivazione i relazione alla valutazione della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tenuto cont tempo trascorso dai fatti e dell’incensuratezza.
Il Tribunale ha adottato una interpretazione restrittiva dell’efficacia ‘risolutiva’ silente, svalutando l’orientamento giurisprudenziale costituzionalmente orientato che valoriz al contrario, tra gli elementi dai quali può risultare che non sussistano più esigenze cautel assenza di tracce ed indicatori della permanenza del vincolo associativo.
Il Sostituto Processuale Generale NOME AVV_NOTAIO ha inviato memoria via EMAIL con richiesta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi.
Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautela personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requi l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenz
illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedim (cfr., Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/199 deo. 1999, Marseglia, Rv. 212565). L’ordinamento, invero, non conferisce alla Corte d cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagat compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusiv insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della misura cautelare e del tri del riesame (cfr., Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). Ne deriva che ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibi solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esamina giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
3. Ebbene, se quelli indicati sono gli standard da applicarsi nella valutazione della legitt delle ordinanze in materia di misura cautelare personale, occorre riconoscere che nell fattispecie tanto il primo come il secondo motivo formulati con il ricorso conflig irreparabilmente con lo standard richiesto. Ci si trova dinnanzi, in sostanza, ad un ricorso p su basi concettuali errate, buono per il merito, ma inadeguato a sostenere argomenti a livel di legittimità, come dimostrato con evidenza dalla mancata indicazione in tutto l’atto (d rubriche dei motivi, alla parte argomentativa), dello specifico parametro di legittimità c relazione alla motivazione, l’ordinanza impugnata avrebbe violato. Leggendo il ricorso, infat non si comprende (perché non viene detto) se la difesa lamenti la mancanza ovvero la contraddittorietà o infine la manifesta illogicità (e non, come speso si legge, la sem illogicità) della motivazione. Questi tre, e solo questi tre, sono i parametri attraverso i qu essere condotto, in questa sede, il vaglio sulla motivazione del provvedimento, in bas all’art.606 lett. e) c.p.p.. Sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giud merito, attraverso una diversa interpretazione, benché anch’essa logica, dei dati processuali una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanz attendibilità delle fonti di prova, o ancora, formulare ipotesi ricostruttive diverse, rie merito, che questa Corte non deve sondare, pena la violazione dei principi ordinamentali e procedurali italiani, che assegnano alla Cassazione la nomofilachia, cioè la uniform applicazione del diritto, e non l’uniforme ricostruzione del fatto.
Né si può pretendere che il giudice di legittimità operi autonomamente una interpretazione della vo/untas manifestata nel ricorso, alla ricerca del significato dello stesso, nella prospet del recupero di ciò che non viene espresso. Tale approccio, infatti, sarebbe contrario al siste e rischierebbe di portare la Corte ad indagini che travalicano dalla funzione sua propria (Se U., n. 29541 del 16/07/2020, imp. Filardo).
4. Nel caso di specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata ha adeguatamente affrontato i temi sottopostile con l’istanza di riesame, evidenziando il ruolo svolto dall’imputato nell’
della compagine RAGIONE_SOCIALE di Picanello, senza che le osservazioni formulate dalla difesa abbiano valenza scardinante, quanto meno a RAGIONE_SOCIALEo di valutazione indiziaria, dell’impian accusatorio ricostruito in base a plurimi elementi, di matrice eminentemente intercettiva. particolare, appare congrua ed immune da illogicità manifesta l’interpretazion dell’intercettazione in cui l’indagato, interloquendo con un legale (estraneo alla prese vicenda) gli esponeva l’intenzione di recedere dal gruppo malavitoso e di non esporsi più pe evitare di subire conseguenze sproporzionate ai possibili vantaggi. A pg. 5, in particolar evidenziano, nell’ambito di una lettura olistica e non frazionata dell’intercettazione, le r per cui non possa estrapolarsi una sola frase, per pretendere di dimostrare l’estranei all’associazione.
Sottratte al giudizio di questa Corte sono anche le critiche che propongono ricostruzio alternative delle intercettazioni (pg.7 del ricorso). Va infatti ricordato che la dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa a valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valuta motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 17 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella pro dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in c il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la diffo risulti decisiva ed incontestabile (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo sentenza impugnata, essendosi limitato a formulare ipotesi alternative (ad esempio, sull ragione della corresponsione di una somma periodica all’imputato da parte del cugino NOME COGNOME o quella tra COGNOME e Maiure), né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Addirittura, il vizio di travisamento viene concettualmen ‘travisato’, poiché inteso nel significato di prova insufficiente o incongrua ment “contraddittorietà processuale” (come il travisamento viene alternativamente definito) dev consistere nella erronea trasposizione del dato probatorio all’interno del ragionamento d giudice e non nella sua erronea interpretazione, atteso il persistente divieto di rilettura e interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione al secondo motivo, la critica di genericità della motivazione è smentita d conversazioni riportate alle pagine 17, 18 e 19 della motivazione, nonché al riferimento a cassa comune (pg.17), svalorizzate a pg. 9 e 10 del ricorso, ma da ritenersi, al contrar significative dell’intraneità dell’imputato rispetto all’associazione e della finalizza consolidamento della stessa se non di tutta (viene escluso il capo 11), di buona par dell’attività illecita condotta dall’imputato.
Altrettanto infondato, e per le stesse carenze concettuali, l’ultimo motivo, inerente sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte di contestazioni che evocano la “dopp presunzione” – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelar in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, c.p.p e le conseguenze sul pi applicativo delle misure cautelari. Il tema viene correttamente trattato nella motivazione, opportuni riferimenti giurisprudenziali ed adeguato inquadramento sistematico, concludendo con la valutazione, immune da illogicità manifesta, che a fronte di un rapporto pregresso, di carat addirittura familiare, il mancato allontanamento dall’ambiente in cui opera o ha oper l’associazione non può garantire il distacco dell’indagato dall’operatività del consesso crimi e quindi escludere il rischio di recidiva.
Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso e quindi, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Al rigetto del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento direttore dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così de9iso in Roma, 31 maggio 2024