Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9044 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9044 Anno 2026
Presidente: NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore Europeo Delegato nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 18/07/2025 dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di rituale richiesta dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato, ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano ha annullato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di COGNOME NOME emesso in data 03/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con riferimento:
-al delitto di partecipazione ad associazione a delinquere transnazionale -aggravata ai sensi dell’art. 416 bis cod. pen. sotto il duplice profilo del metodo mafioso e della agevolazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – dedita al c.d. lavaggio dell’IVA intracomunitaria in Italia e all’estero attraverso la commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa e riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio dei relativi provento e servendosi di una moltitudine di società cartiere e di società filtro; in particolare l’imputazione provvisoria ipotizza a carico dell’indagato COGNOME il ruolo di soggetto operante, su direttiva promotore e organizzatore, quale esecutore delle frodi carosello attraverso l’amministrazione di fatto della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE e quale gestore degli aspetti amministrativi logistici delle stesse ( Capo OD di imputazione provvisoria);
ai reati fine di cui agli artt. 5 e 8 D.vo n. 74 del 2000 per avere, in qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE, omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini Iva della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE con riferimento alle annualità 2020 e 2021 con conseguente evasione di imposta e per avere emesso, nella medesima qualità, fatture per operazioni inesistenti nell’anno 2020 e 2021 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (capi 38, 39 e 40).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato deducendo, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza contraddittorietà ed illogicità in punto di gravità indiziaria.
Si assume in primo luogo che il collegio della cautela ha considerato solo una minima parte del materiale investigativo, tra l’altro valutato in maniera parcellizzata, omettendo di considerare gli elementi piø significativi e cioŁ: le numerose conversazioni telefoniche intercettate (elencate a pag. 5 e 6 del ricorso), il verbale di interrogatorio reso il 5 maggio 2023 da NOME COGNOME, le ordinanze del Tribunale del riesame emesse nei confronti dei coindagati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sono state prese in esame solo sei colloqui (progr. 6955, 7178, 7271, 707, 11326 e 13014) e si Ł affermato che l’unico dialogo sintomatico di una possibile operatività comune tra NOME e NOME (promotore e organizzatore del sodalizio) era quello recante progr. 707 (peraltro ritenuto di non immediata intelligibilità) nella parte in cui costoro si attribuivano quattro società al 50% escludendo, tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE.
Risultano, quindi, pretermesse tutte quelle risultanze investigative, pur indicate nel provvedimento cautelare, che mettono in evidenza come le attività economichedegli indagati (traffico di denaro e gestione di società fittizie) erano condotte attraverso una rete di complici tra cui NOME COGNOME che fungeva da mediatore e garante per gli affari tra il RAGIONE_SOCIALE (con la longa manus di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) e gli altri membri del gruppo criminale e che danno conto di come NOME si relazionava con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME grazie alla ‘protezione’ di COGNOME (progr. 6955, 7178, 7271, 705, 707, 13014).
Il Tribunale del riesame ha omesso di considerare anche altre evidenze raccolte nel corso delle indagini e trasfuse nell’ordinanza custodiale dalle quali emerge che l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, fittiziamente intestata a NOME COGNOME, era gestita sotto il profilo operativo- finanziario da NOME e da NOME e che tale RAGIONE_SOCIALE era stata messa a disposizione di NOME COGNOME il quale la utilizzava come missing trader nel circuito da lui diretto.
Anche se NOME non risulta avere avuto contatti con COGNOME e COGNOME, tuttavia nel verbale di interrogatorio reso il 5 maggio 2023 NOME COGNOME, segretario di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha riferito in ordine al file Allifenew 8 spiegando che in tale documento la RAGIONE_SOCIALE era indicata come una azienda della ‘RAGIONE_SOCIALE Roma’.
Assume ancora il Procuratore (richiamando alle pagine 8, 9 e 10 del ricorso i numeri progressivi delle conversazioni telefoniche ritenute di rilievo) che le indagini hanno individuato numerose aziende tra i clienti/ fornitori delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che effettuavano acquisti intracomunitari per un ammontare pari a circa 89 milioni di euro negli anni 2019, 2020 e 2021 e tra queste si annoverava la RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE, gestita di fatto da NOME e NOME con prestanome COGNOME.
Tali società, prive di struttura organizzativa, secondo il classico schema delle frodi carosello, emettevano fatture per operazioni inesistenti aventi ad oggetto materiale informatico ed elettronico.
La società RAGIONE_SOCIALE era gestita di fatto, tra gli altri, anche da NOME COGNOME alle cui
direttive operava NOME realizzando le frodi carosello attraverso la gestione, appunto, della RAGIONE_SOCIALE e di almeno altre quattro imprese ed occupandosi della logistica e di tutti gli incombenti amministrativi (tra cui reperire nuove società), nonchØ della verifica dei proventi economici insieme a NOME.
Le captazioni consentono anche di documentare il diretto interessamento per il business gestito da NOME con NOME di due RAGIONE_SOCIALE di camorra COGNOME e COGNOME; con quest’ultimo proprio NOME si interfacciava e offriva protezione a NOME.
A fronte di tale quadro, non valgono ad escludere la gravità indiziaria il fatto che COGNOME non facesse parte della compagine RAGIONE_SOCIALE, che non avesse contatti direttamente i coindagati COGNOME e COGNOME e che non avesse partecipato agli incontri del 15 e 18 ottobre 2021.
¨ errata l’interpretazione data dal Tribunale del riesame alla conversazione n. 13014 del 17 marzo 2022 nella parte in cui attribuisce al termine ‘masseria’ il riferimento ad una costruzione (anzichŁ ritenere tale espressione uno specifico richiamo al RAGIONE_SOCIALE) e afferma che ‘ i parenti’ menzionati nel dialogo siano quelli di NOME quando invece si identificano in quelli di NOME; altrettanto riduttiva Ł la lettura della conversazione nella parte in cui fa riferimento a somme di denaro assai modeste atteso che, considerando il contenuto complessivo del colloquio, si desume ragionevolmente come gli importi siano cripticamente indicati in poche decine per dissimulare migliaia di euro.
Con memoria depositata in data 11/02/2026 il difensore dell’indagato ha prospettato un primo profilo di inammissibilità del ricorso che sarebbe tardivo in quanto proposto in data 05/12/2025 oltre il termine di dieci giorni dalla scadenza di quello di 45 giorni stabilito per il deposito della motivazione, quest’ultimo decorrente, nella specie, dal 18 luglio 2025 e cioŁ dall’avviso di deposito del dispositivo cautelare effettuato all’ufficio ricorrente ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen.
Il secondo profilo di inammissibilità del ricorso Ł prospettato con riferimento alla deduzione di motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto volti a sollecitare una diversa interpretazione dei dati investigativi, o comunque manifestamente infondati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente esaminato il profilo della eventuale tardività del proposto ricorso, prospettato nella memoria depositata dal difensore dell’indagato e ribadito nelle conclusioni rassegnate all’odierna udienza.
L’impugnazione si ritiene tempestiva atteso che la norma alla quale va fatto riferimento Ł l’art. 311 cod. proc. pen. il quale prevede che ‘contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento’.
Pare evidente come la locuzione ‘provvedimento’ debba essere intesa come atto comprendente non solo il dispositivo della decisione ma anche la relativa motivazione atteso che solo la conoscenza dell’apparato argomentativo sotteso al decisum consente alla parte ricorrente di costruire l’atto di impugnazione secondo i tassativi parametri previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Nella specie, l’ordinanza impugnata risulta essere stata trasmessa al pubblico ministero il 28/11/2025, sicchŁ il ricorso (depositato presso il Tribunale del riesame in data 5/12/2025) Ł stato proposto nel rispetto del termine decadenziale di dieci giorni.
2. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Ritiene il Collegio – in ragione della natura della doglianza proposta – di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.
AllorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (come nella specie), alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda tale giudizio controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma Ł sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828, sulla cui scia si pongono, ex multis , Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente, dunque, al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698).
In particolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso sia criptico o cifrato, di talchŁ in questa sede Ł possibile prospettare una lettura del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, La RAGIONE_SOCIALE, non mass.).
2.2. Tanto precisato, il ricorso Ł, in parte generico e, per altra parte, non consentito.
Il ricorrente si duole in primo luogo della mancata valutazione da parte del Tribunale di numerose conversazioni intercettate – parte delle quali neppure indicate nel loro effettivo contenuto – e del verbale di interrogatorio reso da NOME COGNOME ( pagine da 5 a 9) che, tuttavia, per come complessivamente richiamate nel loro contenuto, rappresentano dati investigativi rilevanti unicamente sotto il profilo della sussistenza della articolazione associativa contestata al capo OD e del collaudato sistema di frodi carosello ad essa sottesa e, dunque, attingono profili per i quali il collegio della cautela ha ritenuto la gravità indiziaria (pagg. da 23 a 25 dell’ordinanza impugnata).
Ne consegue la manifesta infondatezza della denunciata omessa motivazione per avere l’ordinanza impugnata pretermesso l’esame di risultanze investigative di rilievo risultanti dagli atti.
Valga solo aggiungere come sia del tutto eccentrico il richiamo (pagina 6 del ricorso)
alla mancata considerazione delle ordinanze del Tribunale del riesame pronunciate nei confronti dei coindagati COGNOME e COGNOME che, all’evidenza, non costituiscono fonti di prova; non pertinenti, sul piano della gravità indiziaria, sono i precedenti penali dell’indagato COGNOME, richiamati alle pagg. 9 e 10 del ricorso.
Sotto altro diverso profilo, l’impugnazione non Ł consentita laddove – pur formalmente denunciando anche il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione- di fatto propone in questa sede un diverso apprezzamento dei dati investigativi valutati dal collegio della cautela e ritenuti non idonei ad integrare la gravità indiziaria in capo a COGNOME prospettando, in particolare, una lettura alternativa delle conversazioni telefoniche intercettate in corso di indagine ( pagg. 11 e 12 del ricorso).
Il Tribunale del riesame – pur dando dato atto della esistenza e della operatività della articolazione associativa contestata al capo ODdella quale, in tesi accusatoria, NOME COGNOME era stato partecipe attraverso l’amministrazione di fatto della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE (emersa come una delle ‘cartiere’ coinvolta nel sistema delle frodi carosello)-ha ritenuto l’insussistenza di gravi indizi in ordine a tale ipotizzato ruolo gestorio in capo all’indagato e ciò ha fatto approntando un apparato argomentativo non manifestamente illogico e come tale non sindacabile in questa sede.
Al riguardo, ha evidenziato che NOME aveva intrattenuto contratti telefonici unicamente con il coindagato COGNOME; che la ‘protezione’ offerta a quest’ultimo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era sufficiente a denotare l’inserimento organico di COGNOME nel contestato sodalizio; che le sei conversazioni telefoniche sulle quali poggiava l’ipotizzata gestione di fatto della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE (richiamate nel loro contenuto integrale di cui il ricorrente non ha denunciato il travisamento) erano generiche e non univocamente interpretabili; che l’unica captazione sintomatica di una operatività comune tra NOME e NOME – peraltro non perfettamente intelligibile in ragione della frammentarietà dei dialoghi – non consentiva di affermare che i due fossero stati co-gestori di fatto della RAGIONE_SOCIALE; che anche la conversazione progr. 13014, particolarmente valorizzata nell’ordinanza cautelare genetica, conteneva riferimenti ad una vicenda personale di NOME e a somme di denaro irrisorie e, come tali, ben difficilmente riferibili all’articolato sistema di frodi carosello; che, in ogni caso, i colloqui intercettati, in ragione della loro collocazione temporale (agosto 2021marzo 2022), non dimostravano la riferibilità a COGNOME del ruolo di gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE all’epoca della commissione dei reati fine contestati ai 38 e 40.
Si tratta di un costrutto argomentativo immune da vizi logici e da contraddittorietà che ha operato una valutazione ed interpretazione delle intercettazioni telefoniche di rilievo rispetto alla specifica posizione di COGNOME indicate non sindacabile in sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME