Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40042 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
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COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2022 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto, con atto del 7 aprile 2023, dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, e dai ricorrenti NOME COGNOME ed NOME COGNOME i quali, con rispettivi atti dell’8 e del 5 maggio 2023, hanno insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l’appello presentato da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME avverso quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario, il 7 ottobre 2022, aveva respinto l’istanza intesa alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere, loro applicata, ovvero, in subordine, della sua sostituzione con altra meno afflittiva.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME propongono, con unico atto e con l’assistenza dei rispettivi difensori, AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ricorsi per cassazione affidati a due motivi, con il primo dei quali lamentano violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere il Tribunale del riesame ritenuto la persistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina sulla sola base del riconoscimento fotografico effettuato, nella fase delle indagini preliminari, da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali, chiamati a rendere testimonianza in sede di incidente probatorio, non sono stati reperiti.
Rilevano, in proposito, che la negativa prognosi in ordine alla possibilità di acquisire, nel contraddittorio, le dichiarazioni degli autori dei riconosciment aventi portata indiziante e di pervenire, dunque, all’affermazione, in giudizio, della loro penale responsabilità si riverbera, scemandola, sulla consistenza del quadro indiziario, oltre che sulla pregnanza e l’attualità delle esigenze cautelari, anche di natura probatoria.
Con il secondo ed ultimo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento all’affermazione, sottesa al provvedimento impugnato e tacciata di manifesta illogicità e contraddittorietà, secondo cui il fallimento delle ricerch finalizzate al rintraccio dei soggetti che avrebbero dovuto essere escussi nel corso dell’incidente probatorio non esclude che il compendio istruttorio possa essere, in futuro, corroborato da ulteriori contributi, eventualmente provenienti da altri migranti sbarcati sulle coste siciliane.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con atto del 7 aprile 2023, dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi, mentre i ricorrenti NOME
NOME ed NOME COGNOME, con rispettivi atti dell’8 e del 5 maggio 2023, hanno insistito per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto.
Il Tribunale del riesame ha spiegato che i quattro indagati sono raggiunti dalle dichiarazioni accusatorie concordemente rese dai fratelli COGNOME, di nazionalità egiziana, e dal siriano NOME COGNOME i quali, escussi in luoghi e circostanze distinti (a Catania, gli uni; a Portopalo, l’altro), li hanno indic mediante riconoscimento fotografico, quali componenti dell’equipaggio incaricato della conduzione del peschereccio che, partito, con un carico di centinaia di migranti, la notte del 19 luglio 2022 dalle coste libiche alla volta della Sicilia, stato, dopo alcuni giorni, soccorso in acque internazionali.
L’infruttuoso COGNOME esito del COGNOME disposto COGNOME incidente COGNOME probatorio, COGNOME inteso all’acquisizione, nel contraddittorio processuale, dell’apporto conoscitivo dei germani COGNOME e di NOME NOME COGNOME, che non ha trovato concreta attuazione per la contingente irreperibilità dei testimoni, supporta l’assunto dei ricorrenti i quali, traendo spunto dall’inidoneità delle originarie dichiarazioni fondare, da sole, la loro eventuale condanna, sostengono che, ormai certificata l’impossibilità di acquisire una prova processualmente utilizzabile, dovrebbe prendersi atto dell’affievolimento del quadro indiziario o, perlomeno, delle esigenze cautelari.
L’obiezione, reiterata con il ricorso per cassazione, è stata, tuttavia, ineccepibilmente confutata dal Tribunale del riesame che, in primo luogo, ha posto l’accento sulla necessità di considerare, in quella specifica fase processuale, le evidenze disponibili, rappresentate dalle sommarie informazioni ritualmente rese dai migranti e dal riconoscimento fotografico in quell’occasione effettuato, in analogo ossequio alle previsioni codicistiche, e non anche la proiezione in chiave dibattimentale della constatata irreperibilità dei testimoni, che può prefigurare scenari diversi e non prevedibili, avuto riguardo, tra l’altro, alle opzioni processuali degli interessati ed all’eventuale applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen..
Parimenti convincente appare l’ulteriore argomento addotto dal Tribunale a sostegno della decisione impugnata, imperniato sull’obiettiva incompletezza degli accertamenti investigativi, che ben potrebbero essere arricchiti dall’acquisizione di ulteriori apporti conoscitivi, magari provenienti da altri passeggeri del barcone
utilizzato per l’immigrazione clandestina, ovvero di quelli dei soggetti, all irreperibili, che, in futuro, potrebbe essere rintracciati ed escussi.
Al cospetto di un percorso argomentativo lineare e coerente, oltre c fedele ai correnti approdi ermeneutici in tema di utilizzabilità degli at diverse fasi del procedimento penale, i ricorrenti ripropongono i temi sottoposti all’attenzione del Tribunale del riesame, che li ha affrontati in esenti dei denunciati profili di illegittimità con riferimento tanto alla pe attitudine indiziaria delle primigenie dichiarazioni accusatorie che alla sup – e, si è visto, inesistente – incidenza, nell’ottica dell’art. 273 cod. proc nell’ambito di un procedimento ancora pendente nella fase delle indagi preliminari, dell’impossibilità (che si è detto essere contingente e non asso definitiva), di acquisire, nel contraddittorio, il contributo di coloro che a gli odierni ricorrenti di avere concorso alla commissione del grave reato ogg di provvisorio addebito.
Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 6 comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 23/05/2023.