Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43948 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43948 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto cia
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso l’ordinanza dei Tribunale di Catanzaro del 28 marzo 2023 resa nel procedimento penale promosso nei confronti di COGNOME NOME, nato a Cosenza i! DATA_NASCITA visti gli atti, I provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona d.e. Sostituto Procuratore generale, NOMECOGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dei provvedimento impugnato ; che si è richiamato alla memoria in precedenza trasmessa, ribadendo ie ragioni di inammissibilità o sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO comunque di infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 2 novembre 2022 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza ha applicato ai danni di COGNOME NOME, Sindaco di Rende, la misura del divieto di dimora nel comune di Rende, ritenendolo gravemente indiziato della turbativa d’asta e della corruzione impropria di cui ai capi 23) e 37) della rubrica provvisoria.
Interposto riesame, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura applicata ai danni del COGNOME limitatamente alla sola ipotesi di reato afferente alla turbativa d’asta, provvedimento impugnato dall’indagato in sede dì legittimità.
Contestualmente alla pendenza del giudizio di legittimità, la difesa dell’indagato ha proposto più istanze di revoca ex art. 299 cod. proc. pen della misura applicata al COGNOME, tutte rigettate dal Gip competente.
Con il provvedimento descritto in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro accogliendo l’appello interposto dalla difesa di NOME COGNOME avverso la reiezione delle diverse istanze di revoca, ha integralmente annullato la misura applicata, ritenendo insussistente la gravità indiziaria anche in relazione all’ipotesi di reato descritta al capo 23) della rubrica, inerente alla prospettata turbativa d’asta.
Propone ricorso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza e adduce vizio di motivazione e violazione di legge.
Dopo aver riassunto le ragioni spese dal Tribunale del riesame nel confermare la gravità indiziarla legata alla contestazione relativa alla turbativa d’sta descritt al capo 23 della rubrica, in linea con la valutazioni rese nel provvedimento genetico di applicazione della misura contestata, l’ufficio ricorrente evidenzia che lo stesso Tribunale, decidendo l’appello interposto dall’indagato avverso la reiezione delle diverse istanze di revoca dallo stesso proposte, avrebbe ribaltato, sulla base del medesimo compendio probatorio già scrutinato in sede di riesame, la relativa valutazione, trascurando integralmente decisivi elementi diretti a comprovare il contributo garantito da COGNOME, nella sua qualità, nella realizzazione della condotta illecita in contestazione. Il tutto in pendenza dei giudizio di legittimità interpos avverso la decisione resa in sede di riesame con la quale la medesima gravità indiziaria, sulla base degli stessi elementi, era stata riscontrata; e ciò prescindendo da effettivi elementi di novità che potevano giustificarne un nuovo scrutinio, non potendosi ritenere tale la diversa valutazione resa, con altro autonomo provvedimento, con riguardo alla posizione di altra indagata ( NOME COGNOME, dirigente del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla detta procedura di affidamento), trattandosi di posizioni diverse e non sovrapponibill, tali da RAGIONE_SOCIALEre ininfluente i giudizio di gravità indiziarla speso con riguardo a tale soggetto.
6. La difesa ha depositato una memoria con la quale ha rimarcato l’inammissibilità dei ricorso, perché privo di riferimenti alle esigenze cautelar -i che nella attualità giustificherebbero GLYPH mantenimento de.lia misura revocate; in ogni
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caso, alla luce dei motivi, l’inammissibilità o comunque la infondatezza delle doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per ie ragioni di seguito precisate.
Giova premettere che nel caso, definendo l’appello proposto dall’indagato avverso la reiezione, da parte del Giudice per ie indagini preliminari, delle diverse richieste di revoca della misura applicata ai danni del COGNOME, il Tribunale si è limitato ad escludere la gravità indiziaria senza neppure esaminare il tema delle esigenze cautelari, assorbito dalla prima valutazione negativa, all’evidenza pregiudiziale rispetto alla conferma della misura.
Il ricorso ora interposto dalla parte pubblica contiene doglianze unicamente rivolte al tema della gravità indiziaria, mentre difetta di qualsivoglia riferiment alle esigenze giustificative dell’intervento cautelare che si mira a recuperare tramite l’annullamento della decisione gravata.
Ciò posto, va evidenziato che, come in più occasioni ribadito da questa Corte (da ultimo Sez. 6, n. 34326 del 3 luglio 2023, n.m.; Sez. 2, n. 34934 del 24 maggio 2023, n.m.; Sez. 6 n. 24608 del 3 maggio 2023′ n.m., resa nei confronti della coindagata COGNOME), qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità; interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve per forza di cose essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta. Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 6, n. 46129 del 25/11;2021, rv. 282355).
4.Siffatto onere va tuttavia riscontrato o comunque diversamente modulato a seconda di alcune varianti, dipendendo dal contenuto dei provvedimento impugnato, dal titolo di reato coperto dalla regiudicanda cautelare ma anche dai poteri cognitivi ascritti al giudice della impugnazione.
4.1. Se lI provvedimento impugnato, nel negare o annullare la misura originariamente concessa, affronta e disattende entrambi i presuppost fondanti l’intervento cautelare, l’ufficio che impugna non potrà che confrontarsi con entrambi i profili, che se non singolarmente criticati ; finirebbero comunque per consolidare autonomamente il provvedimento contrastato (Sez. 6, n. 32478 dei 6 luglio 2023, n.rn.).
4.2. Laddove, di contro, l’annullamento della misura genetica risulti motivato escludendo solo la gravità indiziarla., rite-nendo assorbita l’anaiisi dei profilo
cautelare, l’impugnazione del Pubblico Ministero potrà prescindere dall’affrontare il tema delle esigenze cautelari e della loro attualità e concretezza solo se il titolo di reato ascritto all’indagato consenta di presumerne la sussistenza, trattandosi di misura richiesta con riguardo ad ipotesi di reato considerate dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
4.3. Nei casi, come quello di specie, in cui il reato che fonda la misura non rientra tra quelli favoriti dalla detta doppia presunzione, l’impugnazione dovrà da un lato esporre specifiche censure con riguardo al tema della gravità indiziaria e dall’altro soffermarsi necessariamente anche sulle ragioni che suffragano la persistenza dell’interesse alla decisione anche in ragione della attualità delle situazioni di pericolo da neutralizzare (in termini, la citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, rv. 282355), presupposto fondante imprescindibile di qualsivoglia intervento cautelare.
4.4. In quest’ultimo caso, peraltro, l’onere motivazionale andrà diversamente declinato a seconda del giudice ad quem.
4.4.1. Innanzi ai giudici della cautela i! compito argomentativo rimesso all’ufficio appellante non potrà che avere uno spessore contenutistico non diverso da quello chiamato a sostenere la domanda cautelare, se del caso aggiornandone il portato in ragione del tempo trascorso e così indicando e comprovando i concreti elementi in fatto che ancora supportano l’iniziativa cautelare,
4.4.2. Innanzi a quello di legittimità, di contro, l’onere motivazionale va modulato in termini meno stringenti, essendo preclusa alla Corte !a possibilità di verificare nei merito la effettiva sussistenza del detto presupposto in assenza di una valutazione su tale tema resa dal giudice a quo.
Lo sforzo argomentativo in siffatti casi assume un portato diverso. i n i rà per risolversi, infatti, in una mera rappresentazione delle ragioni che legittimano ancora l’iniziativa preventiva, soprattutto con riferimento all’attualità delle esigenze da cautelare, la cui concreta ed effettiva sussistenza andrà verificata solo in caso di rescissione della decisione gravata per la (eventualmente) riscontrata fondatezza dei rilievi operati in punto di gravità indiziaria.
In altre parole, in casi come quello di specie, il Pubblico ministero è tenuto a rassegnare le ragioni che giustificano il perdurante interesse all’intervento cautelare, destinate a legittimare la verifica demandata alla Corte sulla gravità indiziaria, (verifica) che altrimenti resterebbe inaccettabiimente fine a sé stessa senza il supporto della, seppur solo affermata, perdurante sussistenza delle esigenze. Non diversamente da quanto si afferma per l’indagato ricorrente (tipica l’ipotesi in cui l’impugnazione riguardi una aggravante o una qualific2zione del fatto ininfluenti sull’an o sui quotrodo della misura), infatti, anche per i Pubolico Ministero che impugna, le contestazioni inerenti ai temi della gravità indiziaria
assumono contenuto, su! piano dell’interesse ad impugnare, solo se destinate ad influire sul titolo cautelare, risolvendosi altrimenti in una inutile sollecitazio rivolta al giudice di legittimità.
4.4,3. Tale ultima considerazione, infine, contribuisce a RAGIONE_SOCIALEre indifferente il tema inerente a! contenuto dei poteri cognitivi devoluti al giudice del (possibile) rinvio laddove, come nella specie, il provvedimento da annullare in sede di legittimità su iniziativa dei Pubblico Ministero si innesti su un giudizio di appello cautelare attivato su iniziativa dell’indagato; e ciò anche quando il gravame originario risulti prospettato senza mettere in discussione il profilo delle esigenze (diversamente da quanto accaduto nel caso a mani, giacché l’appello prospettato dalla difesa di COGNOME involgeva anche il tema inerente ai periculurn da cautelare)
L’incertezza interpretativa che connota gli orientamenti di questa Corte in relazione al perimetro del devoluto ascritto al giudice dell’appello cautelare con riguardo alla applicazione delle misure cauteiari personali (si veda sul punto l’ordinanza n. 16525 dell’il aprile 2023 di rimessione alle Sezioni unite dalla Sez. 1^ di questa Corte), che fa da sfondo ai tema in questione, lascia, infatti, comunque inalterate le superiori considerazioni spese in relazione all’onere di deduzione gravante sul ricorrente laddove a proporre l’impugnazione di legittimità sia la parte pubblica: la rappresentazione delle ragioni di persistenza del ‘iniziativa cautelare, destinate a rimettere in gioco l’applicazione della misura, costituiscono } infatti presupposto costitutivo e imprescindiblie del segmento processuale che porta alla verifica sollecitata aPa Corte, quale che sia contenuto de successivo giudizio di rinvio, a meno di non voler legittimare impugnazioni che, prescindendo da tale passaggio pregiudiziale, possano anche essere finalizzate ai perseluimento di obiettivi diversi da quelli concretamente giustificativi della prevenzione cautelare.
Da qui, !a conclusione rassegnata dai dispositivo che segue alla lue2 del già rappresentato silenzio mostrato dal ricorso sui tema della perdurante sussistenza delle esigenze cauteiari.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.