Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42597 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42597 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore COGNOME Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di COGNOME NOME, nata a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 31/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato ordinanza cautelare emessa in data 6 marzo 2023 dal Giudice per le indagin preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME con la quale predetta è stata applicata la misura COGNOME custodia domiciliare in relazione al di cui al capo 3 (artt. 110, 629, comma 1 e 2 in relazione all’art. 628, comm 3, cod. pen. e art. 416-bis.l. cod. pen.) ritenendo insussistente la i nd izia ria.
Avverso la ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore COGNOME Repubblic presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo con unico motivo vizio di manifesta illogicità e mancanza di motivazione. Premesso che non rileva l mancata identificazione COGNOME persona offesa e l’esatto ammontare COGNOME pret estorsiva, si censura l’omessa considerazione del contesto in cui si collo captazione riportata dalla ordinanza legato alla necessità che NOME COGNOME COGNOME di confrontarsi con NOME COGNOMECOGNOME che aveva riconquistato la libertà a seg COGNOME sua assoluzione nel processo “Provvidenza”, in merito a vicende illeci afferenti alla gestione COGNOME cosca. Dopo l’incontro tra i due, COGNOME COGNOME comm con NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME gli argomenti di interesse mafioso trattati, tra i quali il resoconto fatto da COGNOME COGNOME COGNOME avente ad oggetto il capannone – dalla quale il COGNOME si aspettava di ric denaro – e le direttive date al riguardo allo stesso COGNOME COGNOME il tramite, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME moglie dello stesso COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME fosse st attività lecita, non si comprende perché il COGNOME abbia dovuto delegarla al COGNOME COGNOME al COGNOMECOGNOME luogotenenti COGNOME cosca COGNOME e perché farlo tramite la mogl non impiegandola direttamente; né risulta essere stato realizzato alcun contr di compravendita dal quale potersi inferire la liceità COGNOME operazione. Né, an vi è motivazione in ordine alla assenza di dolo in capo alla COGNOMECOGNOME COGNOME di là perentorietà del messaggio (“come era rimasto mio marito che si faccia”), tenu conto COGNOME consapevolezza COGNOME donna COGNOME caratura criminale dei destinat dell’ambasciata, COGNOME e COGNOME, e senza considerare il profilo COGNOME st COGNOMECOGNOME e perfettamente conscia delle dinamiche ruotanti intorno cosca COGNOMECOGNOME Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E’ pervenuta memoria del P.g. a sostegno COGNOME richiesta di declaratoria inammissibilità del ricorso in quanto versato in fatto.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria a sostegno dell declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto avanza una rivalutazione fatto secondo una prospettiva meramente ipot.etica.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria a carico COGNOME COGNOME COGNOME ritenuto assente la prova COGNOME illiceità degli affari riguardanti il messaggio COGNOME avrebbe veicolato a favore del COGNOME in riferimento alla presu volontà del COGNOME di procedere ad una richiesta estorsiva. A tal riguardo ha ril che non erano stati in alcun modo chiariti li contorni COGNOME vicenda (sogg estorto, pretesa esercitata, causa COGNOME richiesta) e la stessa entità dell oggetto COGNOME pretesa estorsione (che pare essere di COGNOME e non 25mila euro) sua riferibilità alla vicenda del capannone. Ha inoltre osservato che non si po desumere la gravità indizíaria dal coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella ip estorsiva in altri delitti di vario genere.
Deve essere ribadito che in tema di misure cautelari personali, il rico per cassazione per vizio di motivazione dell provvedimento del tribunale d riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consent giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai li ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni COGNOME logica e ai principi di che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nel prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudi di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976); ancor l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in c:assazione s se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanz manifesta illogicità COGNOME motivazione, risultante dal testo clel provvedim impugnato(Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400),spiegandosi in motivazione che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzion fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fo rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censu che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazion di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
4. In considerazione dei richiamati parametri di legittimità, questo Coll ritiene che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato è scevro da vi logici e giuridici, avendo escluso l’ipotesi estorsiva per difetto dei suoi e costitutivi e il ricorso si palesa genericamente versato in fatto opponendo incensurabile valutazione negativa operata dal Tribunale quella che ritiene ess in punto di fatto, la dirimente considerazione del contesto mafioso – desig dalla caratura criminale dei protagonisti NOME e NOME e dalla presu consapevolezza di esso da parte COGNOME COGNOME – in cui la captazione del messag di quest’ultima si colloca.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/10/2023.