Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 258 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 258 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del TRIBUNALE DI PALERMO
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente, che ha esposto le ragioni a sostegno del ricorso e ne ha chiesto l’ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle ordinanze di applicazione di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale che aveva applicato cumulativamente a NOME COGNOME le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con il divieto di allontanarsi
dall’abitazione tra le ore 21:00 e le 7:00, e dell’obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia Giudiziaria, avendolo ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.lgs. 309 del 1990 , per avere illecitamente trasportato e offerto in vendita a Palermo un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
I gravi indizi di colpevolezza a suo carico, in relazione ai fatti di cui alla contestazione provvisoria, sono stati desunti da intercettazioni telefoniche e ambientali e da servizi di osservazione, corredati dai relativi riscontri investigativi, che hanno evidenziato il coinvolgimento di NOME COGNOME nel commercio di sostanze stupefacenti, espletato nel territorio posto sotto il controllo del mandamento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALEnuova e in violazione delle regole imposte in relazione allo svolgimento di tale attività illecita da parte del detto RAGIONE_SOCIALE. Infatti, il tenore delle conversazioni intercorse tra NOME COGNOME, capo indiscusso del RAGIONE_SOCIALE, e partecipanti ad esso ovvero con persone, come NOME COGNOME, che godevano, comunque della sua fiducia, darebbero conto del fatto che NOME COGNOME si sarebbe approvvigionato dello stupefacente, che poi aveva messo in vendita sulle piazze di spaccio controllate dalla consorteria di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da canali non autorizzati dalla stessa, che, infatti, aveva reagito imponendo sanzioni al COGNOME e, in ogni caso, una percentuale sui proventi dello spaccio.
Il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto concreto e attuale in ragione della gravità della condotta tenuta dal COGNOME, del suo stabile inserimento nel contesto del traffico di droga e dei suoi precedenti penali specifici, di modo che, avuto riguardo al suo modo di manifestarsi, il Tribunale ha stimato adeguate e proporzionate le misure cautelari applicategli, in quanto giustificate dalla necessità di limitarne gli spostamenti e di garantire il suo costante controllo da parte delle forze dell’ordine.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Tramite la denuncia della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha censurato il giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di NOME COGNOME, rilevando:
in primo luogo come questi fosse stato ritenuto coinvolto nel commercio di stupefacenti espletato senza l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE, ancorché risultasse dagli stessi elementi di prova, valorizzati dal Tribunale, che erano stati NOME e NOME COGNOME ad essersi resi responsabili di quel traffico
non autorizzato. Ciò troverebbe conferma: e nel fatto che NOME e NOME COGNOME e non NOME erano stati vittima delle ritorsioni dei reggenti del citato RAGIONE_SOCIALE, che, infatti, li avevano sottoposti ad estorsione e nel fatto che mancavano sia conversazioni intercettate in cui NOME COGNOME figurava tra gli interloquenti, sia sequestri di sostanze stupefacenti effettuati a suo carico; tanto si sarebbe riflettuto sul tenore della motivazione rassegnata sul punto, affidata ad affermazioni generiche (‘era solito rifornirsi fuori dai canali autorizzati’), senza riferimenti specifici alla concretezza della vicenda;
in secondo luogo, come, benché NOME COGNOME fosse stato ritenuto coinvolto nell’approvvigionamento di sostanze stupefacenti, fuori dai canali autorizzati dal RAGIONE_SOCIALE, effettuato dai COGNOME, il giudizio di gravità indiziaria formulato a suo carico non era stato confermato dal Tribunale del riesame, di modo che la diversa decisione adottata dallo stesso Tribunale nei confronti di NOME COGNOME era tale da determinare un contrasto logico tra provvedimenti afferenti ai medesimi fatti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per iscritto in data 25 ottobre 2025 chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 19 novembre 2025, tramite EMAIL , è stata depositata in Cancelleria memoria difensiva nell’interesse del ricorrente, con la quale è stato articolato un motivo nuovo, che, sotto l’egida della violazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 e del vizio di motivazione, ha contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo 22):
4.1. perché questi, al momento dei fatti, si trovava agli arresti domiciliari, cui era rimasto sottoposto ininterrottamente dal 15 giugno 2021 al 25 febbraio 2024, circostanza che rendeva concretamente impossibile la commissione del reato contestato;
4.2. perché, nel corso delle indagini preliminari, non era mai stato notato, filmato o intercettato, né telefonicamente né in ambientale;
4.3. perché nel capo 22) non era specificata né la data esatta della presunta cessione di stupefacente, né il tipo di sostanza, né il quantitativo, né il corrispettivo, rivelandosi, per effetto di ciò, la contestazione priva di concretezza;
4.4. perché l’annullamento per il medesimo reato dell’ordinanza cautelare nei confronti di COGNOME NOME, pronunciato in data 14 ottobre 2025, dal Tribunale del riesame di Palermo in sede di rinvio, avrebbe dovuto incidere sulla posizione di COGNOME: l’assenza di gravità indiziaria per COGNOME rende illogico sostenere la gravità indiziaria per COGNOME.
La trattazione del ricorso ha avuto luogo oralmente, avendone avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il motivo, cui l’impugnativa è affidata, non coglie il significato delle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza oggetto di scrutinio a sostegno del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di NOME COGNOME per il delitto contestatogli al capo 22) della provvisoria incolpazione e, talora, pur sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, articola censure estranee al perimetro del sindacato consentito a questa Corte.
1.1. Al riguardo, va ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali sottesi al relativo giudizio né alla ponderazione del compendio indiziario, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, rispetto al fine giustificativo del provvedimento, senza che possa contrapporsi alla decisione un diverso criterio di scelta o una differente interpretazione del materiale probatorio (Sez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976). Ne consegue che il ricorso è ammissibile solo ove denunci specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione secondo i canoni della logica e i principi di diritto, restando inammissibili le doglianze che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti o in una rivalutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv. 269885).
Al lume di tali criteri è di tutta evidenza che i rilievi del ricorrente in punto di verifica della correttezza del giudizio di gravità indiziaria formulata a carico di NOME COGNOME, lungi dal denunciare palesi illogicità della motivazione rassegnata a corredo della statuizione impugnata, mirano esclusivamente a convincere il giudice di legittimità della maggiore persuasività della prospettata interpretazione degli elementi di prova rispetto a quella offerta dai giudici di merito.
Interpretazione che, invece, è stata condotta nei limiti della ragionevole opinabilità di apprezzamento, come emerge dai passaggi dell’ordinanza impugnata in cui si è evidenziato come le intercettazioni telefoniche e ambientali stessero a dimostrare che anche NOME COGNOME era stato raggiunto dallo stigma del vertice del mandamento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) per aver acquistato sostanza stupefacente (‘verdura’) fuori dai canali autorizzati: fatto di cui egli era ben informato («… lui sa il motivo … perché sa il motivo … perché si compra la verdura fuori … e non se la va comprare da loro») e che aveva dato luogo ad una trattativa tra i COGNOME e gli esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento di somme di denaro a titolo di ‘sanzione’, subordinata alla condizione che NOME COGNOME, da quel momento in poi, acquistasse la ‘verdura’ (cioè la sostanza stupefacente) da loro (pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Ciò, senza contare che nello stesso provvedimento si è spiegato come i dati di fonte captativa fossero riscontrati dai risultati dei servizi di osservazione dinamica effettuati dalla Polizia Giudiziaria, che avevano documentato gli incontri tra i soggetti incaricati dai reggenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riscuotere il denaro dovuto a titolo di sanzione dai COGNOME, nonché dalle acquisizioni di pregresse attività investigative, che avevano restituito l’immagine di NOME COGNOME quale quella di un soggetto stabilmente inserito nel narcotraffico.
1.2. Né la mancata estensione della contestazione di cui al capo 22) a NOME e NOME COGNOME, a titolo di concorso con NOME COGNOME nel trasporto e nella messa in vendita di sostanza stupefacente senza l’autorizzazione del mandamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è tale da incidere sulla tenuta logica del giudizio di gravità indiziaria formulato a carico di NOME COGNOME, dal momento che esso si fonda su specifici indizi riguardanti la posizione di questi (come sopra meglio evidenziato) che ne delineano un ruolo distinto ed autonomo nelle condotte indicate.
1.3. Infondata è, infine, la deduzione relativa al possibile contrasto logico tra la decisione che ha escluso la gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME per il delitto di cui al capo 22) e la decisione che l’ha confermata a carico di NOME COGNOME, posto che nell’ordinanza impugnata si è sottolineato come già nel provvedimento del 18 marzo 2025 , con riguardo, alla posizione di NOME COGNOME si fosse unicamente evidenziato che «la estrema genericità delle espressioni utilizzate dal COGNOME, in mancanza di ulteriori riscontri, non consentisse di ritenere ‘sufficientemente circostanziati i rapporti tra costui e COGNOME NOME‘» e come, invece, nel procedimento a carico di NOME COGNOME le risultanze investigative avevano
«consentito di svelare l’autonoma capacità criminale nel settore del narcotraffico del COGNOME, il quale era solito rifornirsi di stupefacente al di fuori dei canali autorizzati dalla consorteria RAGIONE_SOCIALE».
Per tutte le ragioni esposte, dunque, il provvedimento impugnato va esente da censure.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME