Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43797 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43797 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e dall’indagato nel procedimento a carico di NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RC) il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa il 11/04/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità di ambedue i ricorsi; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata ha confermato l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di partecipazione con
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ruolo organizzativo ad un’associazione di tipo mafioso, segnatamente la RAGIONE_SOCIALE della “RAGIONE_SOCIALE, nonché per vari episodi, consumati o tentati, di estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare la predetta associazione, e per detenzione di un’arma comune da sparo e del relativo munizionamento (capi 1, 19, 22, 26, 28, 29, 33, 34 e 51 dell’incolpazione provvisoria); in accoglimento dell’istanza di riesame da lui avanzata, invece, ha annullato tale titolo custodiale, per mancanza di gravità indiziaria, relativamente a due delitti di estorsione ed a quello di false attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria (capi 3, 10 e 66).
Impugnano tale decisione sia il Pubblico ministero che l’indagato.
Il Pubblico ministero lamenta l’illogicità della motivazione con cui è stata esclusa la gravità indiziaria per i delitti di cui ai capi 3) e 66).
2.1. Il primo riguarda un episodio estorsivo in danno di un non meglio identificato titolare di un capannone, che sarebbe stato costretto a versare una somma a tale COGNOME, genero del capo-RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME; somma richiesta dal COGNOME e da altro affiliato, tale COGNOME, su incarico loro affidato da COGNOME per il tramite della propria moglie.
L’accusa si fonda esclusivamente su un dialogo intercettato tra i predetti COGNOME e COGNOME, in cui i due discutono della vicenda.
Il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, in ragione dell’incertezza sull’individuazione della vittima, sul bene collegato alla pretesa nonché sull’entità della somma e sulla causa della relativa corresponsione.
Replica il ricorrente che la mancata individuazione della vittima e dell’esatto ammontare della prestazione non incidono sulla configurabilità del reato. Inoltre, rimprovera al Tribunale di aver decontestualizzato la vicenda, omettendo di considerare: che più volte i luogotenenti della RAGIONE_SOCIALE avevano cercato di contattare COGNOME dopo la sua scarcerazione, allorché egli aveva assunto un atteggiamento più defilato, riuscendovi alla fine COGNOME e COGNOME; ed altresì che l’incontro tra costui e COGNOME, in cui i due avrebbero parlato della vicenda in esame, era riconducibile alla comune militanza mafiosa, essendo avvenuto al di fuori delle abitazioni ed in luogo sicuro ed avendo avuto ad oggetto argomenti tutti d’interesse mafioso (progetto di realizzazione di una rivendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli inserimento nell’attività di distribuzione di pacchi tramite corriere, rimostranze di COGNOME per la sua condizione economica a sèguito dei sequestri subiti, problemi nei rapporti tra COGNOME e COGNOME, reggente della RAGIONE_SOCIALE durante la detenzione del RAGIONE_SOCIALE, completa manifestazione di disponibilità di NOME a COGNOME).
Osserva, inoltre, il Pubblico ministero che, se la pretesa di COGNOME di ricevere denaro da tale soggetto “del capannone” avesse avuto una causale lecita, non si
spiegherebbe perché quegli ne abbia incaricato NOME e NOME, né perché lo abbia fatto attraverso la moglie; ed altresì che non risulta documentato alcun atto di compravendita, dal quale poter inferire la liceità di quel movimento di denaro.
2.2. Al capo 66) è ipotizzato il delitto di cui all’art. 374-bis, cod. pen., perché, su sollecitazione di tale COGNOME, elemento di rilievo di altra RAGIONE_SOCIALE di “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME avrebbe ottenuto dal sacerdote NOME COGNOME una falsa attestazione in favore del figlio del COGNOME, in vista di un’imminente udienza del procedimento per l’affidamento in prova ai servizi sociali che interessava quest’ultimo. Anche in questo caso, la vicenda è così ricostruita esclusivamente su alcune conversazioni intercettate tra gli interessati.
Il Tribunale ha escluso l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, rilevando che non è stata reperita l’attestazione, che non è stato individuato il procedimento in cui sarebbe stata esibita od avrebbe dovuto esserlo, che non vi sono elementi per ritenere che la relativa attestazione avesse contenuto inveritiero e di comodo.
Tale conclusione è avversata dal ricorrente, il quale osserva: a) che il sacerdote non ha instaurato alcun contatto con il diretto interessato, ma solo con COGNOME, noto boss mafioso e soggetto del tutto estraneo al nucleo familiare del primo; b) che lo stesso sacerdote definisce «liberazione» il certificato da lui rilasciato e si premura unicamente di chiedere il corrispettivo di 300 euro; c) che tale somma, al contrario di quanto dichiarato da quel prelato, non poteva ritenersi destinata al pagamento degli oneri previdenziali, poiché non risulta stipulata alcuna polizza assicurativa per quel lavoratore, perché comunque tali oneri spettavano esclusivamente al datore di lavoro, trattandosi di attività non retribuita, e perché, inoltre, l’ammontare del premio viene stabilito su una serie di parametri, che, nello specifico, erano ignoti al COGNOME; d) che, trattandosi di reato di pericolo, non è necessario che l’attestazione mendace sia esibita o prodotta all’autorità giudiziaria, né che quest’ultima sia effettivamente tratta in inganno.
Il ricorso dell’indagato, proposto dai suoi difensori, consta di dieci motivi, con cui si deducono violazioni di legge e/o vizi della motivazione sui capi e punti di sèguito indicati.
3.1. Il primo consiste nell’inefficacia della misura, per effetto della retrodatazione della decorrenza del termine di durata all’8 ottobre 2021, data di emissione, a carico dell’indagato, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nel diverso procedimento istruito dal medesimo ufficio del Pubblico ministero e convenzionalmente denominato “Malapigna”, per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, con un addebito praticamente sovrapponibile a quello mosso nel presente procedimento, tuttavia delimitato al periodo dal 14 ottobre 2000 al 21 maggio 2020.
In questo giudizio, invece, l’incolpazione è formulata «dal mese di maggio 2020 con condotta perdurante», sicché – deduce la difesa – si tratta di reati distinti, connessi tra loro per continuazione, con gli elementi del secondo tutti desumibili dagli atti già al momento dell’emissione della prima ordinanza. Rileva, inoltre, che l’indagato è rimasto ininterrottamente detenuto da quella data, che gli episodi valorizzati in questo procedimento sono tutti anteriori ad essa, che non è emerso alcun elemento da cui poter desumere il protrarsi della condotta partecipativa anche dopo d’allora e che, infine, l’onere della dimostrazione dell’effettivo tempus commissi delicti grava sull’accusa e non sull’interessato, come invece erroneamente si legge nell’ordinanza.
3.2. Il secondo motivo contesta la configurabilità dell’estorsione di cui al capo 19), che sarebbe consistita nell’aver costretto con minaccia tale NOME a rivendere un immobile da lui acquistato al figlio di NOME, per un corrispettivo pari al prezzo a sua volta corrisposto al precedente proprietario, rimanendo invece a suo carico le ulteriori spese da lui affrontate per la ristrutturazione.
Obietta la difesa: a) che la persona offesa non ha sofferto alcun danno economico, essendo il bene, per sua stessa ammissione, di valore inferiore a quanto dichiarato nell’atto con cui l’aveva acquistato e non essendo perciò noto il prezzo da essa effettivamente versato; b) che le ulteriori spese non sono documentate e, comunque, non risultano essere state contestate dal COGNOME, come si evince dalle dichiarazioni acquisite con indagini difensive, che l’ordinanza si limita a definire inattendibili senza alcuna spiegazione; c) che non vi è traccia in atti di condotte violente o minacciose; d) che mancherebbero pure i presupposti delineati dalla giurisprudenza per la cd. “estorsione ambientale”, essendo il COGNOME soggetto incensurato per fatti di mafia, non essendo accompagnato da fama criminale in quella comunità, non avendo evocato con l’interlocutore alcuna sua appartenenza a consessi criminali ed avendo agito per un interesse esclusivamente personale.
3.3. Il motivo successivo lamenta il riconoscimento, in relazione a tale reato, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen..
Quanto al metodo mafioso, il Tribunale valorizza l’intermediazione di tale COGNOME, senza tuttavia spiegare perché da ciò sarebbe dovuta derivare alla vittima una più stringente coartazione, considerando che costui non è neppure indiziato di appartenenza ad alcun RAGIONE_SOCIALEzio criminale.
Riguardo alla finalità agevolativa, invece, l’ordinanza non indica alcun collegamento di tale episodio con le altre estorsioni “ambientali” e funzionali, secondo l’accusa, al controllo del territorio.
3.4. Il quarto motivo riguarda due tentativi di estorsione, rispettivamente rubricati ai capi 22) e 26) dell’incolpazione.
3.4.1. Il primo sarebbe consistito nelle minacce rivolte ai titolari delle ditte aggiudicatarie dell’appalto indetto dal Comune RAGIONE_SOCIALE per la riqualificazione di uno stabilimento oleario in precedenza confiscato al COGNOME, affinché le stesse versassero delle somme di denaro per evitare atti di ritorsione.
Secondo la difesa, la costruzione accusatoria, recepita dal Tribunale, per cui COGNOME, tramite il già citato COGNOME, avrebbe contattato i responsabili di una di quelle ditte, ovvero la “RAGIONE_SOCIALE di Crotone, si fonda sostanzialmente su un fraintendimento delle conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbe, invece: che tali ditte non sono quelle interessate da detto appalto; che una ditta di Crotone, non meglio specificata, aveva abbandonato la gara già prima della sollecitazione di COGNOME a NOME affinché la contattasse; che l’ammontare della commessa non corrispondeva alle somme dell’appalto; che l’operato degli altri coindagati intervenuti nella vicenda rispetto all’altra ditta non è ricollegabile al COGNOME. definitiva, si potrebbe ipotizzare, al più, che quest’ultimo si sia adoperato per l’individuazione delle ditte appaltatrici, ma infruttuosamente, e che abbia commissionato a COGNOME di parlare con un ignoto soggetto di Crotone, pur nella consapevolezza dell’esclusione dalla gara della ditta di quella città, non risultando comunque accertati l’oggetto della richiesta, lo scopo perseguito ed il risultato ottenuto.
3.4.2. Il tentativo di estorsione di cui al capo 26) si sarebbe realizzato mediante l’estromissione di un commerciante di prodotti ortofrutticoli, tale COGNOME, dalla trattativa per l’acquisto di una fornitura di bucce d’agrumi, al quale era interessato il sodale mafioso COGNOME. A tal fine, COGNOME si sarebbe impegnato a contattare COGNOME, imponendogli di offrire un prezzo d’acquisto eccessivamente basso, così da costringere il venditore a rifiutarne l’offerta.
Adduce la difesa che non risulta comprovato se il soggetto interessato all’acquisto fosse effettivamente COGNOME oppure qualcun altro, ma soprattutto se sia stato o meno recapitato a chicchessia il messaggio intimidatorio: ragione per cui si sarebbe in presenza, al più, di semplici atti preparatori aspecifici e, perciò penalmente irrilevanti.
3.5. Il quinto motivo contesta la configurabilità, in relazione ad entrambi i reati appena trattati, dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen..
Il Tribunale ha dedotto l’impiego del metodo mafioso esclusivamente dalla ritenuta appartenenza degli indagati al RAGIONE_SOCIALEzio, trascurando il dato invece dirimente a tal fine, ovvero le modalità esecutive della condotta.
Quanto alla finalità agevolativa, invece, non si è confrontato con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di direzione finalistica della condotta.
3.6. Il sesto motivo denuncia la completa assenza di motivazione in relazione al delitto di estorsione di cui al capo 29), pur attinto dai motivi di riesame.
3.7. Il settimo riguarda le estorsioni di cui ai capi 28), 33) e 34).
3.7.1. La prima si sarebbe consumata ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME, costretto, pur non avendone la necessità, ad assumere un esponente della RAGIONE_SOCIALE, tale NOME COGNOME, soggetto peraltro privo delle necessarie competenze.
La difesa contesta che vi sia stata alcuna imposizione, sostenendo che non si possa escludere che COGNOME si sia limitato a fare un favore a COGNOME, in ragione di un rapporto amichevole esistente tra i due. A tal fine evidenzia come, nel corso del colloquio con COGNOME, l’imprenditore si sia mostrato «rigido» e come lo stesso COGNOME, commentando tale colloquio con la moglie, non si fosse mostrato certo dell’assunzione promessagli.
3.7.2. Il secondo episodio riguarda l’esazione con violenza, da parte di un commerciante pugliese, tale COGNOME, del saldo del prezzo di una partita di frutta, che questi aveva acquistato dai RAGIONE_SOCIALE mafiosi COGNOME e COGNOME.
Deduce la difesa che la condotta andrebbe inquadrata nella diversa fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393, cod. pen.), avendo il Tribunale fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla ritenuta sproporzione tra il diritto vantato e la condotta violenta posta in essere per tutelarlo, e così aderendo ad una lettura normativa ormai superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale individua il discrimine tra le due figure delittuose esclusivamente nella direzione finalistica della condotta dell’agente.
3.7.3. Il capo 34) riguarda, invece, il concorso del COGNOME nell’attività d’intermediazione posta in essere in favore e su incarico di tale NOME COGNOME, affinché NOME COGNOME, promissario acquirente di un capannone sito in Sicilia ed a costei pervenuto per via ereditaria, desse esecuzione al preliminare di vendita, stipulando il contratto definitivo e versando l’intero prezzo. A tal fine, COGNOME avrebbe contattato un mafioso del luogo, tale NOME COGNOME, che lo avrebbe effettivamente coadiuvato nello svolgimento dell’intera vicenda, conclusasi con la stipulazione del contratto, il versamento alla venditrice di un prezzo inferiore a quello in origine pattuito e la corresponsione di 100.000 euro al gruppo degli intermediari, tra cui COGNOME.
Obietta la difesa: che la COGNOME era titolare di una pretesa giuridica astrattamente tutelabile; che gli intermediari hanno agito su suo espresso incarico; che ella ha costantemente seguìto l’evolversi della vicenda; che il Tribunale ha escluso l’esistenza di rapporti amicali o professionali tra l’una e gli altri, senza tuttavia compiere alcun accertamento; che COGNOME si è rivolto a COGNOME solo al fine
di ottenere le necessarie informazioni per riuscire a contattare NOME ed un ausilio per muoversi in Sicilia, considerando le restrizioni allora in corso per la pandemia; che dalle conversazioni intercettate non emerge alcuna condotta costrittiva; che la legittimità dell’intervento di costoro è confermata dal previsto interessamento di un ingegnere per la risoluzione delle pratiche riguardanti l’immobile, le quali avevano influito sul ritardo nella stipula del contratto; che l’assunto per cui sarebbero stati versati 100.000 euro dall’RAGIONE_SOCIALE agli intermediari è indimostrato.
3.8. L’ottavo motivo riguarda il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., per le estorsioni di cui al precedente punto.
3.8.1. Quanto a quella ai danni del COGNOME (capo 28), il Tribunale ha dato risalto, a tal fine, alla consapevolezza manifestata da costui, nel corso del colloquio con COGNOME, della provenienza di quest’ultimo dal quartiere “feudo” della famiglia RAGIONE_SOCIALE, accompagnata dallo stupore per non avere quegli un cognome legato a tale famiglia. Secondo quei giudici, detto contegno del COGNOME palesava la sua piena consapevolezza della provenienza della richiesta di assunzione da esponenti di quel clan, e quindi la vera ragione per cui l’ha accettata.
Replica il ricorso: che tale argomentare valorizza il punto di visto soggettivo della presunta vittima, mentre ciò che rileva, ai fini dell’aggravante, è la finalità dell’agente; che, nello specifico, COGNOME, parlando col COGNOME, non ha operato alcun cenno ad una familiarità del COGNOME con i RAGIONE_SOCIALE; che lo stesso imprenditore non ha ricollegato COGNOME a tale famiglia mafiosa, dal momento che è rimasto sorpreso della non riferibilità alla stessa del cognome del soggetto raccomandatogli.
3.8.2. Riguardo agli altri due episodi (capi 33 e 34), la difesa deduce l’assenza di qualsiasi elemento dimostrativo del fatto che, tenendo le condotte addebitategli, il ricorrente abbia anche soltanto evocato la sua appartenenza o vicinanza ad organizzazioni criminali.
3.9. Il nono motivo attiene alla detenzione di un’arma da fuoco clandestina e di numerose cartucce, rinvenute il 31 marzo 2021 a sèguito di perquisizione nei locali dell’azienda del ricorrente.
La difesa contesta la riferibilità di tali oggetti al ricorrente, rilevando che quei locali erano accessibili ad una pluralità di persone e, per altro verso, che non vi è alcun collegamento tra quanto rinvenuto e l’arma con silenziatore (peraltro non ritrovato), che COGNOME aveva riferito di possedere nel corso di una conversazione con COGNOME del 2 marzo precedente.
3.10. Con l’ultimo motivo, il ricorso contesta il giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione all’associazione.
Richiamata la produzione giurisprudenziale di questa Corte nella materia, evidenza la difesa che il ricorrente è risultato coinvolto soltanto in vicende
estemporanee, sovente rimaste irrisolte e giammai riconducibili ad un interesse collettivo, perché mai funzionali alla permanenza in vita del RAGIONE_SOCIALEzio, risultando perciò sfornito di qualsiasi supporto probatorio il ruolo organizzativo a lui attribuito Nessuna emergenza ulteriore rispetto a quelle derivate dall’indagine “Malapigna” e riferibile alla famiglia COGNOME, infatti, lo avrebbe visto coinvolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile.
Entrambi i motivi presentano il medesimo limite: quello, cioè, di censurare come vizio logico della motivazione quella che, in realtà, viene rappresentata semplicemente come un’erronea valutazione del materiale probatorio, chiedendosi perciò dalla Corte di cassazione una rilettura dello stesso, che però in sede di legittimità non è consentita.
2.1. In particolare, la prima doglianza delinea il dato di contesto, l’inserimento nei ranghi della mafia locale di tutti i soggetti coinvolti e la pretesa di una prestazione di denaro da parte di COGNOME, concludendo per la natura inevitabilmente estorsiva della stessa. Non si misura criticamente, tuttavia, come invece avrebbe dovuto fare, con l’argomento principale dell’ordinanza: quello, cioè, per cui non possa sostenersi pregiudizialmente che qualsiasi transazione economica, se riguardante soggetti facenti parte di cosche mafiose, sia illegale, ma soprattutto che essa abbia natura estorsiva e non sia invece riferibile ad altra attività, magari anch’essa illecita, ma di diversa e non accertata specie.
Poiché, dunque, questo dei giudici del riesame è un ragionamento non manifestamente illogico né indiscutibilmente smentito da alcuna risultanza investigativa, da costoro eventualmente travisata o pretermessa, esso in questa sede non è censurabile.
2.2. Altrettanto dicasi per il secondo motivo, relativo all’attestazione del sacerdote.
Il ricorso, anche in questo caso, si limita all’illustrazione della temperie in cui la vicenda si colloca e della personalità dei soggetti interessati. Ma, in assenza del documento e dell’individuazione del procedimento per il quale sarebbe stato redatto e del relativo oggetto, non è possibile stabilire il contenuto di quella “attestazione” e, dunque, la veridicità o meno della stessa: talché – come rilevato dal Tribunale – l’assunto della sua falsità si presenta come il prodotto di un autentico salto logico.
Quanto ai motivi di ricorso dell’indagato, sono fondati il quarto, limitatamente al delitto di cui al capo 26), ed il sesto; i restanti non sono ammissibili.
Per quel che riguarda il tentativo di estorsione rubricato al capo 26), consistente nell’ipotizzata estromissione di un commerciante dalla trattativa per l’acquisto di prodotti agricoli cui era interessato un membro della RAGIONE_SOCIALE, l’addebito poggia esclusivamente su un unico colloquio telefonico, in cui COGNOME s’impegna con tale suo sodale mafioso ad imporre al suo “concorrente” commerciale di abbattere il prezzo di offerta (pag. 44, ord.).
Tuttavia, del tutto ignota risulta l’eventuale evoluzione della vicenda: se, cioè, COGNOME abbia dato corso al suo impegno; se una minaccia al concorrente sia mai avvenuta; se questi, ancor prima, avesse manifestato un reale interesse alla conclusione dell’affare; se quest’ultimo si sia mai concluso e con quale degli aspiranti acquirenti.
Più ancora che di atti privi del requisito della univocità rispetto al delitto programmato, richiesto dall’art. 56, cod. pen., perché possa configurarsene il tentativo, nel caso in esame le risultanze investigative valorizzate dall’ordinanza impugnata non vanno oltre la dimostrazione, al più, dell’intenzione di commettere un delitto e di un accordo in tal senso tra più persone, che però è condotta non soggetta a pena (art. 115, cod. pen.).
Per questo capo, dunque, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e, con essa, anche l’originario provvedimento applicativo della misura cautelare per la parte relativa.
Relativamente al delitto di estorsione di cui al capo 29), oggetto del sesto motivo, il Tribunale ha del tutto pretermesso la motivazione, nonostante anche la statuizione su di esso avesse formato oggetto di riesame, come si rileva dalla memoria difensiva prodotta in quella sede (verificata da questa Corte in ragione della natura procedurale del motivo di ricorso) e, ancor prima, dall’epigrafe della stessa ordinanza impugnata, in cui si fa espresso riferimento anche a tale capo d’incolpazione.
Per questa parte, dunque, tale ordinanza dev’essere annullata con rinvio, onde consentire al Tribunale d’integrare la propria motivazione.
Procedendo, quindi, alla disamina degli ulteriori motivi, nell’ordine in cui sono stati rassegnati in ricorso, il primo, in tema di c.d. “contestazione a catena”, è manifestamente infondato nonché generico.
Stando alla contestazione provvisoria, infatti, manca il presupposto essenziale per l’operatività della retrodatazione del termine di durata della misura cautelare, ovvero l’anteriorità, rispetto all’emissione della prima ordinanza, dei fatti di reato oggetto di quella successiva.
L’incolpazione di partecipazione all’associazione mafiosa mossa in questo procedimento, infatti, riguarda una condotta tuttora perdurante e, lungi dal presentarsi come puramente strumentale, appare coonestata da un quadro indiziario di lunga militanza mafiosa del COGNOME – desumibile dal precedente procedimento “Malapigna”, che abbraccia un ventennio, a partire dal 2000 – e dall’assenza di qualsiasi suo segno di dissociazione od anche soltanto di presa di distanza dal RAGIONE_SOCIALEzio, non potendo ciò desumersi automaticamente dal suo sopraggiunto ed ininterrotto stato detentivo in ragione della precedente ordinanza custodiale. L’assunto del Tribunale in tal senso, infatti, trova robusto conforto logico nella comune esperienza giudiziaria, secondo cui la detenzione è di per sé inidonea alla risoluzione del vincolo solidaristico mafioso, che, soprattutto nel caso – come quello in esame – di cc.dd. “mafie storiche”, supera il puro e semplice accordo per la commissione di reati.
Tale profilo viene completamente eluso dal ricorso, che si limita a riproporre tal quale la questione, rivelandosi perciò anche aspecifico.
7. Il secondo motivo, relativo all’imposizione a tal COGNOME di rivendere allo stesso prezzo l’immobile da lui acquistato (capo 19), si fonda su una rilettura delle emergenze investigative, peraltro del tutto parziale e pregiudizialmente orientata, ma che, comunque, non può interessare il giudice di legittimità.
È sufficiente osservare, allora, che le minacce rivolte alla vittima sono state in realtà esplicite, inequivoche e reiterate (pagg. 34-37, ord.), ed altresì che non è discutibile il danno economico da essa patito, dovuto al mancato rimborso delle spese ulteriori certamente sostenute, ma, ancor prima, all’imposizione di un contratto a condizioni economiche da essa non ritenute convenienti.
8. Il terzo motivo, con cui si contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., in relazione al medesimo reato, presenta il medesimo limite del GLYPH precedente, GLYPH risolvendosi sostanzialmente in una semplice manifestazione di dissenso.
Ancor prima, però, esso è inammissibile per mancanza d’interesse alla decisione sul punto.
Tale interesse sussiste, infatti, soltanto nel caso in cui l’impugnazione sia in concreto idonea a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per chi la proponga, ovviamente con
valutazione che va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non all’effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 275953).
Nello specifico, un tale interesse non può ravvisarsi in capo al ricorrente, perché nessun effetto favorevole può a lui derivare in concreto dall’eventuale accoglimento del motivo di ricorso sul punto in esame.
Invero, essendo quegli indagato e sottoposto alla misura cautelare anche per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso pluriaggravato, sanzionato con una pena edittale massima superiore ai venti anni di reclusione, l’eventuale esclusione dell’aggravante in rassegna non avrebbe alcuna incidenza sui termini di durata della misura cautelare: né su quelli della fase in atto, poiché troverebbe comunque applicazione il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), cod. proc. pen., procedendosi per uno dei reati indicati dal successivo art. 407, comma 2, lett. a); né su quelli delle fasi successive e su quelli complessivi legati alla misura della pena edittale massima – comma 1, lett. b), n. 3), e b-bis), n. 3), e comma 4, lett. c), del medesimo art. 303 – risultando in ogni caso applicabile il relativo termine più elevato.
Il quarto motivo, con riferimento al delitto di cui al capo 22) dell’incolpazione, prescinde del tutto anch’esso da una critica sul piano logico della ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale – sulla coerenza, cioè, tra gli elementi di prova valorizzati da quei giudici, il significato loro attribuito e le conclusioni c sono pervenuti – e si riduce alla rappresentazione di un’alternativa ricostruzione del fatto, peraltro di difficile comprensione e, comunque, non fondata su una puntuale critica delle circostanze di fatto ritenute dal Tribunale.
Per il quinto motivo, in tema di riconoscimento della circostanza aggravante dell’art. 416-bis.1, cod. pen., per tale reato, valga quanto osservato al § 8, con riferimento alla mancanza d’interesse all’impugnazione sul punto.
Peraltro, anche in questo caso, la doglianza si presenta del tutto generica, a fronte di un’ordinanza che, quanto meno con riferimento alla finalità agevolativa mafiosa, pone in rilievo efficacemente la rilevanza simbolica dell’imposizione del “pizzo” alle ditte che stavano ristrutturando, per incarico del Comune, un bene già appartenuto al clan e confiscato.
Ovviamente, per quel che riguarda, invece, la configurabilità di detta aggravante anche in relazione al delitto di cui al capo 26), la doglianza – proposta anch’essa con il motivo in rassegna – è superata ed assorbita dall’annullamento della decisione in punto di gravità indiziaria per tale reato (retro, § 4).
Le doglianze rassegnate con il settimo motivo sono tutte per lo meno generiche.
11.1. Quanto all’estorsione di cui al capo 28), relativa all’assunzione di un membro della RAGIONE_SOCIALE alle dipendenze di tale COGNOME, il ricorso altro non fa, se non proporre una ricostruzione alternativa (quella, cioè, del favore personale reso da tale imprenditore all’amico COGNOME); e, peraltro, non le dà neppure sostegno con l’allegazione di alcuno specifico elemento di prova, limitandosi a rassegnarla ulteriormente, senza confrontarsi con le ragioni per le quali già il Tribunale l’aveva disattesa (pagg. 46 s., ord.).
11.2. Analogo limite presenta la censura relativa all’estorsione di cui capo 33), in danno del commerciante pugliese, moroso nel saldo della partita di frutta vendutagli dai RAGIONE_SOCIALE mafiosi del RAGIONE_SOCIALE.
La deduzione del Tribunale nel senso della concomitante finalità agevolativa mafiosa di tale condotta è coerente rispetto ad alcune circostanze di fatto indiscusse tra le parti: l’impegno personale di vari esponenti della RAGIONE_SOCIALE, anche di rilievo; il coinvolgimento, loro tramite, di un importante malavitoso del luogo in cui viveva la vittima; l’imposizione minacciosa ed arbitraria ad un terzo del ruolo di garante del debito; l’interesse collettivo per la vicenda (vds., per quest’ultimo aspetto, il dialogo tra NOME e COGNOME riportato a pag. 52 dell’ordinanza impugnata).
Da tanto consegue che il ricorrente e gli altri indagati non hanno agìto nell’esclusivo interesse del titolare del diritto astrattamente azionabile, con la conseguente non configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Com’è noto, infatti, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
11.3. Relativamente, infine, al delitto di estorsione addebitato al capo 34), del quale il ricorso invoca anche in questo caso la derubricazione in quello di cui all’art. 393, cod. pen., la genericità della censura difensiva deriva dall’assenza di qualsiasi osservazione critica agli argomenti dai quali il Tribunale ha dedotto l’esistenza alla base della condotta degli indagati di un interesse personale, e comunque ulteriore rispetto a quello della soddisfazione del legittimo creditore, ovvero: a) l’assenza, da parte dei soggetti incaricati di contattare il promissario acquirente, di qualsiasi qualità professionale a ciò abilitante nonché di ogni legame di tipo personale con la parte contrattuale interessata, con la ragionevole deduzione di un mandato conferito loro sol perché noti criminali e, come tali, presumibilmente capaci di sbloccare la situazione con la forza; b) la
corresponsione di un compenso di 100.000 euro per essi intermediari, adeguatamente illustrata dal Tribunale (pagg. 57-59, ord.) e che il ricorso si limita a negare.
Per l’ottavo motivo, relativo al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., con riferimento ai delitti appena trattati, è sufficiente richiamare quanto osservato ai 5§ 8 e 10 ed alla già rilevata mancanza d’interesse all’impugnazione sul punto.
Manifestamente infondato, e comunque generico, è anche il nono motivo, relativo alla detenzione di una pistola e di varie munizioni, rubricata al capo 51).
La difesa, infatti, sorvola completamente sul dato di fatto essenziale, nella ricostruzione del Tribunale, per stabilire un collegamento logico tra la conversazione in cui il ricorrente comunica a COGNOME di detenere una pistola ed il rinvenimento di una siffatta arma, qualche settimana dopo, nei locali della sua azienda: il fatto, cioè, che detta pistola sia stata scovata all’interno di un gruppo elettrogeno, ovvero proprio là dove COGNOME, nel corso di quel dialogo intercettato, aveva detto di custodirla (v. pag. 61, ord.).
Manca di qualsiasi rilievo critico specifico, infine, l’ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di gravità indiziaria per il delitto associativo.
L’impugnazione, per questa parte, non va oltre il richiamo di alcuni arresti giurisprudenziali e l’asserto, tuttavia apodittico, del ruolo marginale del COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALEzio e della scarsa rilevanza delle condotte delittuose in cui egli sarebbe stato coinvolto. Inoltre, la difesa pretermette qualsiasi considerazione sulle vicende, ulteriori rispetto ai quei singoli “reati-scopo”, descritte dal Tribunale e plausibilmente ritenute sintomatiche della partecipazione mafiosa, benché prive di autonoma rilevanza penale laddove singolarmente considerate (i dialoghi con COGNOME sui possibili assetti della RAGIONE_SOCIALE conseguenti alla scarcerazione del COGNOME, i commenti all’atteggiamento assunto da COGNOME dopo la sua rimessione in libertà, l’evocazione di riti di affiliazione avvenuti in carcere: vds. pagg. 67 s. ord.)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché quella del G.i.p. di Reggio Calabria del 6 marzo 2023, limitatamente al capo 26); annulla l’ordinanza con
riferimento al capo 29) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell’indagato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023.