Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51232 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1.COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso
l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la requisitoria inviata dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei due ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale con la quale è stata applicata a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura custodiale di
maggior rigore, perchè entrambi gravemente indiziati di partecipazione all’associazione ex art. 416 bis cod. pen descritta al capo a).
Mentre in relazione a NOME COGNOME il giudizio relativo alla gravità indiziarie è stato altresì confermato anche in relazione ai reati fine allo stesso ascritti (la detenzione, il porto e la ricettazione RAGIONE_SOCIALE armi descritte ai capi C19 e C 20); di contro, con riferimento a NOME COGNOME il Tribunale ha annullato la misura con riguardo ai capi B2), C17) e C18), mantenendo invece fermo il titolo anche in relazione alla tentata estorsione di cui al capo B).
Propongono autonomi ricorsi i due indagati.
Nell’interesse di NOME COGNOME si propongono tre diversi motivi, tutti declinati prospettando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione, ritenuta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
3.1. Con il primo motivo si contesta il giudizio di gravità indiziaria riferito capi C 19) e C 20). Il materiale di indagine valorizzato dai giudici della cautela, ad avviso della difesa, non sarebbe in grado di supportare la ritenuta gravità indiziaria quanto al contributo materiale offerto dal ricorrente rispetto alle condotte di detenzione, porto e ricettazione relative alle armi considerate nei detti capi di imputazione. La valutazione resa, peraltro, ad avviso della difesa sarebbe manifestamente contraddittoria rispetto a quanto considerato, nel corpo del medesimo provvedimento, con riguardo ad analoghe imputazioni mosse al fratello NOME ( capi C17 e C18), in relazione alla cui posizione è stata esclusa la gravità indiziaria con corrette valutazioni in relazione alla configurabilità del concorso nei reati di porto e detenzione in luogo pubblico di armi, considerazioni che andavano evidentemente estese anche alle contestazioni mosse al ricorrente.
3.2. Con il secondo motivo si contrasta il giudizio inerente alla ritenuta gravità indiziaria inerente alla partecipazione associativa ascritta al ricorrente. La relativa valutazione, ad avviso della difesa, non potrebbe riposare sulle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME, all’evidenza generiche; né su quelle rese da NOME COGNOME COGNOME, che sarebbero de relato, senza che ne sia mai stata disvelata la fonte, aspetto ancor più rilevante trattandosi di fatti, quelli propalati, relativi a dinamich interne di un clan al quale COGNOME era estraneo.
Non varrebbe al fine neppure il riferimento alla vicenda della distribuzione dei generi alimentari, realizzata durante la pandemia insieme ad altri sodali e sotto le indicazioni di NOME COGNOME, atteso che, come precisato dal ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, COGNOME è stato osservato sui luoghi perché anche egli provava nell’occasione a rinvenire generi alimentari per la propria famiglia. Né / infine, potrebbero essere valorizzati, nell’ottica del ritenuto contributo stabile funzionale garantito al gruppo di riferimento, le emergenze relative alle
contestazioni di cui ai capi C19) e C20), comunque inidonee a clisvelare il contesto associativo apprezzato dal Tribunale. Solo apparentemente, infine, il Tribunale avrebbe considerato e disatteso quanto evidenziato dalla difesa in relazione all’attività lavorativa svolta dal ricorrente a Roma da agosto a dicembre del 2019, circostanza destinata a porsi in termini di evidente incompatibilità con l’imputazione associativa, considerato anche il perimetro temporale coperto dalla contestazione quanto allo spettro di azione dell’associazione (dal novembre del 2019 al maggio del 2020).
3.3. Con l’ultimo motivo, infine, si contesta la valutazione resa sulla attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze: la circostanza valorizzata dal Tribunale (secondo la quale l’azione associativa si sarebbe protratta anche oltre il maggio del 2020, ultimo momento coperto dall’imputazione), lascerebbe inalterata la considerazione in forza della quale l’asserito contributo associativo garantito da NOME COGNOME sarebbe cessato nell’aprile del 2020, a conferma di un definitivo allontanamento del suddetto dal relativo contesto associativo.
Nell’interesse di NOME COGNOME, si contesta in primo luogo la gravità del quadro indiziario apprezzato dai giudici della cautela a sostegno del ritenuto concorso del ricorrente rispetto alla tentata estorsione di cui al capo b), l’unico reato fine che il Tribunale ha ritenuto ascrivibile alla posizione del ricorrente.
Le emergenze messe in luce dal Tribunale, ad avviso della difesa, darebbero conto della estraneità del COGNOME al contesto associativo prima del contatto riscontrato dalla intercettazione del 25 novembre 2019. Di certo, dunque, il ricorrente non avrebbe potuto prendere parte alla condotta estorsiva, emersa da tale intercettazione, realizzata in danno di NOME COGNOME prima di tale data. Il colloquio captato, inoltre, attestava chiaramente che COGNOME non era presente allorquando gli altri sodali intercettati, tra i quali COGNOME, COGNOME e COGNOME, si soffermarono a parlare RAGIONE_SOCIALE estorsioni programmate da realizzare, compresa quella del COGNOME. La circostanza, infine, che COGNOME e COGNOME, come da mandato conferito nell’occasione al primo dal COGNOME, si siano successivamente recati presso l’abitazione di COGNOME per ribadire la pretesa estorsiva già in precedenza veicolata alla vittima non assumerebbe rilievo: sia perché non troverebbe conferma il dato della ritenuta consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’obiettivo criminale perseguito con tale missione; sia perchè nell’occasione il NOME non venne rintracciato.
4.1. Con il secondo motivo si contrasta la tenuta della motivazione sottesa alla decisione impugnata in relazione alla ritenuta gravità indiziaria riferita all partecipazione del ricorrente alla associazione di cui al capo a). Il Tribunale avrebbe valorizzato le emergenze tratte dai reati fine ascritti al ricorrente, senza
considerare che, rispetto alla originaria impostazione accusatoria, all’esito del riesame né-era residuata una sola; per altro verso, che le ulteriori acquisizioni apprezzate al fine, se non oggettivamente inidonee, scontavano la già rimarcata incertezza, rassegnata nel corso del riesame e non disattesa dal Tribunale, relativa alla effettiva riferibilità alla persona del COGNOME del soggetto al quale ascrivere le dette risultanze indiziarie, risultando convolto nelle vicende a giudizio anche altro soggetto di nome NOME.
Del ricorrente, del resto, dal novembre del 2018 sottoposto al regime della semilibertà (con autorizzazione a svolgere una attività di volontariato che lo impegnava integralmente nei momenti di libertà) e poi alla detenzione domiciliare dal 20 marzo 2020, momento dal quale non compare più nelle emergenze indiziarie, non avrebbero mai parlato i collaboranti valorizzati dall’indagine; e tanto contribuirebbe a rendere, secondo la difesa, definitivamente evanescente il quadro indiziario.
4.2. Con l’ultimo motivo si contesta il giudizio relativo alla concretezza e alla attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari secondo indicazioni critiche non diverse da quelle già prospettate nell’interesse di NOME COGNOME alla luce del potato temporale della contestazione associativa (chiusa al maggio del 2020) e della assenza di profili partecipativi riferibili al ricorrente successivi al marzo del 2020. Aspet superati dal Tribunale in termini congetturali e contraddittori rispetto alla imputazione, rimarcando una asserita protrazione dell’attività criminale comune successiva alla definizione cronologica tracciata dalla contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME riposa su censure quantomeno manifestamente infondate e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
Di contro, le doglianze prospettate dal ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, con riguardo al tema della gravità indiziaria riferita ai fatti ascritt all’indagato, portano all’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio e conseguente assorbimento della censura inerente alla esistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari sottese alla misura applicata.
Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritiene la Corte che il quadro indiziario tracciato dal provvedimento con riguardo ai capi C19) e C20) non meriti censura alcuna.
2.1. A differenza di quanto emarginato dal ricorso, le immagini – registrate dalla telecamera posta nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME, soggetto al vertice dell’associazione di cui al capo a) poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE due
imputazioni provvisorie danno infatti conto del pieno coinvolgimento del ricorrente nella detenzione e nel porto RAGIONE_SOCIALE armi descritte al capo C19) e, a caduta, nella ricettazione di cui al capo C20).
In particolare, così come puntualmente evidenziato dal Tribunale, dalle dette immagini emerge incontroversa la presenza del ricorrente, in uno ad altri sodali, in occasione del prelievo – da un borsone sotterrato nel terreno adiacente l’abitazione del COGNOME– del fucile mitragliatore impugnato da quest’ultimo prima di allontanarsi dal sito ove il detto borsone veniva nuovamente collocato sottoterra; borsone che, come riscontrato successivamente, conteneva altra arma e munizioni, coerentemente ascritte ai sodali presenti al momento in cui la relativa custodia venne dissotterrata.
Il concorso nella detenzione e nel porto appare, dunque, logicamente argomentato, anche in ragione di una partecipazione non solo passiva del ricorrente alle dette condotte (una volta recuperato, il borsone contenente le armi, lo stesso venne consegnato proprio al COGNOME).
Proprio tale specifico contributo, del resto, è stato puntualmente evidenziato dal Tribunale nel rimarcare la differente valutazione tra la situazione a giudizio e quella considerata in relazione alla posizione di NOME COGNOME, con riguardo ai capi C17) e C18), così da anticipare e confutare in radice i profili di contraddittorietà ora prospettati dalla difesa, peraltro addotti in termini di evidente aspecificità ( per l’omesso confronto con l’argomentare speso sul punto dal Tribunale : cfr. pag. 16, terz’ultimo capoverso).
2.2. La conferma del quadro indiziario riferito ai capi C17) e C18) assume poi dirimente rilievo nel configurare, sul piano cautelare, l’intraneità del ricorrente all’associazione di cui al capo a).
È di tutta evidenza, infatti, che la piena e consapevole partecipazione del ricorrente ad uno degli snodi nevralgici della comune attività criminale (legato alla gestione ma soprattutto alla piena e condivisa conoscenza del luogo di collocazione RAGIONE_SOCIALE armi riferibili al gruppo), dà corpo ad un elemento logico indiziario di assoluta rilevanza a supporto della ritenuta intraneità, nel caso ulteriormente supportato dai diversi momenti di contiguità al gruppo puntualmente prospettati dal Tribunale (si veda pagina 10 ultimo capoverso).
Tra questi spicca quello afferente alla distribuzione di generi alimentari realizzata, in favore dei bisognosi del quartiere, nel corso dell’emergenza pandemica della primavera del 2020, di concerto con diversi sociali (primo tra tutti NOME COGNOME, presso la cui abitazione tale distribuzione venne eseguita).
Circostanza, questa, che:
la difesa contrasta apoditticamente nei suoi aspetti fattualli (giacché, quanto al ruolo assunto nella specie dal COGNOME, propone una lettura alternativa del dato
indiziario non supportata da precise emergenze pretermesse dalla valutazione resa dal Tribunale);
appare dotata di risvolti inferenziali apprezzati in termini non manifestamente illogici dai giudici della cautela (perché la situazione riscontrata ben può ritenersi sintomatica del controllo del territorio tipicamente proprio RAGIONE_SOCIALE associazioni criminali di matrice mafiosa);
vedendo partecipe attivo il ricorrente, ancor di più consolida il quadro indiziario a sostegno della partecipazione associativa, mettendo in secondo piano i non decisivi profili indiziari offerti dalle dichiarazioni dei due collabora comunque coerenti, nel loro seppur generico contenuto, con il quadro complessivamente offerto dagli atti di indagine acquisiti.
2.3. Non coglie nel segno neppure la contestazione afferente alla concretezza e alla attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze.
Vero che l’imputazione provvisoria legata al reato associativo risulta chiusa al maggio del 2020. Ma nel caso, al di la della fluidità della contestazione cautelare, ciò che rileva è che la tipica perduranza del dispiegarsi nel tempo dell’azione criminale inerente la criminalità associativa di matrice mariosa, sottesa alla presunzione di legge, trova conforto specifico nell’argomentare speso sul tema dal Tribunale là dove rimarca la riscontrata sussistenza di altri momenti indiziari destinati a disvelare, anche successivamente al maggio del 2020, il continuativo dominio del territorio di riferimento comunque riferibile al gruppo in questione pur dopo l’arresto di NOME COGNOME.
Considerazioni queste che la difesa non contrasta in alcun modo; e che permettono di evidenziare, alla luce della perdurante presenza sul campo dell’associazione di riferimento, la mancata allegazione di concreti e positivi elementi di riscontro del recesso operato dall’indagato dal relativo circuito criminale, contegno non adeguatamente supportato solo dal tempo trascorso dall’ultimo momento partecipativo messo in luce dall’indagine.
Ad una soluzione diversa si perviene in relazione al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
I primi due motivi di ricorso meritano uno scrutinio unitario anche perché, nel quadro complessivo della valutazione devoluta alla Corte, la considerazione da spendere in relazione alla vicenda inerente alla estorsione tentata ai danni di NOME assume una evidente centralità rispetto al giudizio afferente alla gravità indiziaria ritenuta con riferimento alla intraneità associativa.
3.1. Sotto questo ultimo versante, il Tribunale ha valorizzato essenzialmente il portato di tale vicenda estorsiva nonché la contiguità ai sodali comprovata dalla contestazione relativa al capo C17 (rispetto all quale, tuttavia, è stata negata la
gravita indiziaria quanto al concorso nel porto e nella detenzione dell’arma ivi considerata, oltre che nella ricettazione conseguenziale di cui al capo C18).
Si è poi dato rilievo (pag. 19, ultimo capoverso) ad alcune intercettazioni che vedevano il ricorrente protagonista dei relativi dialoghi (perchè partecipe ai colloqui o perché evocato nel corso degli stessi): dialoghi dotati di certo rilievo indiziario perché afferenti a temi inerenti all’azione criminale del gruppo e al contributo direttamente offerto dal COGNOME, in particolare con riguardo alle dinamiche inerenti alle estorsioni.
3.2. La difesa, con il riesame, ha contestato i criteri attraverso i quali il giudic della cautela sarebbe pervenuto alla identificazione nel ricorrente del soggetto diretto o indiretto protagonista RAGIONE_SOCIALE diverse captazioni chiamate a costituire il substrato indiziario evocato a sostegno della gravità indiziaria riferita alle diverse imputazioni.
E sul punto il Tribunale ha risposto evidenziando che tale conclusione doveva ritenersi supportata dal fatto che, in alcune conversazioni, al cognome del ricorrente faceva seguito anche l’utilizzo del nome NOME; a volte, il portato della captazione veniva integrato dal riscontro offerto dalle immagini realizzate con la videocamera piazzata nei pressi dell’abitazione del COGNOME ( così per i capi C17 e C18); altre volte, ancora, il riferimento al COGNOME era altrimenti integrato da cenni a caratteristiche fisiche del ricorrente, inequivocabili sul piano della relativ identificazione (come per la tentata estorsione di cui al capo b, relativamente alla quale si è giunti alla identificazione grazie al riferimento alla mancanza di alcuni denti alla quale fecero cenno i colloquianti intercettati nel riferirsi al soggett coinvolto nei detti colloqui, che si !tenuto coincidere con l’indagato).
3.3. Giova tuttavia rimarcare che, rispetto alle conversazioni sopra indicate e diversamente da quanto precisato per i reati fine originariamente ascritti al ricorrente (capi B, C17 e C18), il Tribunale non si è soffermato sul tema della puntuale identificazione nel COGNOME del soggetto coinvolto nei dialoghi captati, evocati a sostegno della intraneità associativa.
Non ha dunque risposto alle obiezioni difensive, ora ribadite dal ricorso; né ha inteso richiamarsi, facendone proprio il portato indiziario, al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, valorizzato a tal fine nel provvedimento genetico.
Da qui una carenza argomentativa decisiva, che non consente allo stato di apprezzare il portato di tali conversazioni a supporto del giudizio inerente alla gravità indiziaria riferita alla intraneità associativa, non emergendo alíunde la possibilità di estendere anche a tali captazioni gli indici identificativi appositamente apprezzati e richiamati in via generale nel corpo della decisione gravata.
3.4. Quanto al riferimento alle emergenze desunte dal capo C17), la conclusione in tal senso espressa dal Tribunale nel valorizzarne il possibile portato
indiziario a sostegno della partecipazione all’associazione è apodittica, perché non argomentata.
Né tale argomentare lo si può ricavare, nei suoi potenziali risvolti inferenziali, implicitamente dalla motivazione adottata nel negare la gravità indiziaria riferita alla detta imputazione, il cui tenore, a ben vedere, più che confortare indirettamente la prospettazione accusatoria (in relazione alla sostenuta intraneità), pare invece neutralizzare l’incidenza del dato sotto ogni versante, compreso quello inerente alla immediata contiguità del ricorrente ai sodali (coinvolti nella condotta illecita descritta dal detto capo di imputazione) e alle relative interessenze criminali ( conclusione di certo non desumibile unicamente dalla riscontrata presenza del ricorrente sul posto ove poi, in un secondo momento, venne occultata l’arma, descritta nel citato capo di imputazione, riferibile al gruppo).
3.5. Resta da considerare il dato offerto dalla tentata estorsione di cui al capo b), che, tuttavia, si lega ad un argomentare non immune da vuoti e incongruenze logiche che ne minano il portato indiziario, anche in relazione ai possibili risvolti da valorizzare in ottica associativa.
3.5.1. Come messo in evidenza dalla difesa, l’intercettazione richiamata dai giudici della cautela non consente di affermare che l’originaria veicolazione della richiesta illecita alla vittima, precedente al colloquio captato, vide quale protagonista (anche) il COGNOME (atteso che il dato, privo di immediati accenni alla posizione di quest’ultimo, venne riferito al COGNOME dal COGNOME allorquando l’odierno indagato si era già allontanato dal luogo della riunione intercetl:ata).
Piuttosto, la captazione in questione finisce per dare esclusivamente conto della decisione del COGNOME, assunta quando COGNOME non era più presente, di coinvolgere il ricorrente nelle future sollecitazioni illecite da rivolgere alla vitti aspetto poi confortato, come è pacifico, dalla circostanza in forza della quale COGNOME, ottemperando alle indicazioni del vertice associativo, ebbe a recarsi proprio con l’odierno indagato presso l’abitazione del destinatario dell’estorsione, senza tuttavia trovarlo in casa.
3.5.2. Ciò premesso, è di immediata evidenza che, in assenza di altre indicazioni argomentative, proprio l’inconducenza funzionale di tale ultimo frammento di condotta finisce per mettere in discussione la stessa configurabilità, sul piano materiale, del contributo offerto in direzione della tentata estorsione, non rinvenendosi elementi che possano portare al coinvolgimento di NOME COGNOME in occasione del primo messaggio minatorio rivolto al destinatario della tentata estorsione e considerando l’assenza di contenuti sostanziali da assegnare alla missione realizzata, insieme al COGNOME, dopo il colloquio intercettato sopra indicato.
Da qui la necessità di un nuovo giudizio per l’imputazione di cui al capo b), attesa l’inadeguatezza argomentativa che supporta il giudizio inerente alla relativa gravità indiziaria.
3.6. Per altro verso, sul piano associativo, esclusa la possibilità, allo stato, di valorizzare la configurabilità del concorso nella tentata estorsione, l’unico appiglio a sostegno della gravità indiziaria potrebbe ricavarsi dalla riscontrata disponibilità del ricorrente ad assecondare le indicazioni del COGNOME (recandosi con il sodale COGNOME presso l’abitazione della vittima per dare ulteriore contenuto alla condotta di estorsione già in precedenza promossa nell’interesse del gruppo).
Si tratta, tuttavia, di aspetto fattuale che per quanto foriero di potenziali risvolti logici, è tuttavia diverso da quello valorizzato dal provvedimento impugnato e allo stato non risulta adeguatamente supportato dalle altre indicazioni argomentative spese dal Tribunale a conforto della ritenuta intraneità associativa.
Anche in parte qua, in coerenza, si impone un nuovo giudizio diretto a valutare i profili di relativa gravità indiziaria una volta affrontati e superati, se del cas vizi e le incongruenze motivazionali sopra rassegnate.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’ad 309, comma 7, cpp. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempirnenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 22/11/2023.