Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10428 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10428 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Reggio Calabria.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO del foro di Palmi sostituto per delega orale dell’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso anche richiamando la memoria di replica alle note d’udienza depositate dal pubblico ministero .
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Reggio Calabria respingeva l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME, classe ‘ 39, attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per avere promosso e diretto – in qualità di componente della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ -l’associazione mafiosa omonima.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, che deduceva: (a) che in relazione alla vicenda ‘RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata chiarito quale fosse il contributo del ricorrente;
(b) che l’intercettazione dalla quale si ricavava la sussistenza di un progetto criminoso ai danni di un non identificato imprenditore di Polistena, per la sua genericità, non avrebbe alcuna capacità dimostrativa, (c) che non sarebbe stato provato il ruolo di NOME COGNOME come pacificatore dei dissidi tra il figlio NOME ed il fratello NOME, (d) che l’intercettazione tra NOME e COGNOME NOME , inerente la ‘lottizzazione Giada’ , escluderebbe il coinvolgimento del ricorrente.
2.1. Le ragioni del ricorso sono state ribadite con il deposito di motivi nuovi in data 16 febbraio e 28 febbraio 2026.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile in quanto propone una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento del riconoscimento della gravità indiziaria, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
1.1. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione ‘diversa’ da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep.2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
1.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi nei confronti di NOME COGNOME, classe ‘ 39, cui è stato contestato di avere diretto la locale articolazione della ‘ ndrangheta.
L’accurata motivazione, condividendo la analitica descrizione contenuta nell’ordinanza genetica, ha valorizzato, segnalandone la capacità dimostrativa, gli elementi di prova indicativi del ruolo svolto da NOME COGNOME nell’ambito della omonima articolazione della ‘ndrangheta .
Nel dettaglio, i l Tribunale ha ritenuto univocamente indicativi dell’impegno e del ruolo del ricorrente nell’ambito dell’associazione mafiosa (a) la vicenda degli imprenditori di Polistena che chiedevano ‘protezione mafiosa’ nell’ambito della quale emergeva che NOME COGNOME, classe ‘ 34, reputava necessario un confronto con l’odierno ricorrente per assumere una decisione, così riconoscendone l’autorevolezza ed il ruolo direttivo, (b) la vicenda del RAGIONE_SOCIALE , nell’ambito della quale NOME COGNOME, figura apicale del sodalizio, riteneva il ricorrente un serio concorrente dal quale doversi guardare per mantenere la direzione dell’affare, in tal modo dimostrandone la caratura e l’autonomia; (c) le emergenze investigative derivate dalla procedimento Hibrys che aveva rivelato la sussistenza della ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ come articolazione cui era affidato il governo AVV_NOTAIO della ‘ ndrangheta, (d) la vicenda relativa alla ‘ lottizzazione Giada ‘ che evidenziava che i tre RAGIONE_SOCIALE – COGNOME NOME, cl. 39, NOME, cl. 34 e NOME cl. ‘ 45 – avessero funzioni apicali e svolgessero la propria attività autonomamente, seppur in sinergia, ed avessero acquisito i terreni con atti successivi alla formazione del giudicato assolutorio.
A fronte di tale accurata ricostruzione, ampiamente confermativa di quella contenuta nell’ordinanza genetica , le doglianze proposte con il ricorso appaiono non solo funzionali ad ottenere una non consentita rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova ma si profilano anche aspecifiche in quanto non individuano decisive fratture logiche del percorso argomentativo tracciato per confermare la sussistenza della gravità indiziaria.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME