Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 30/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME CASA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 23/12/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro sentito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza emessa – a seguito di annullamento con rinvio – in data 23 dicembre 2024, il Tribunale di Catanzaro (in procedura di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal GIP nei confronti di COGNOME COGNOME
l’esatta osservanza del principio per cui nel caso di plurime chiamate in correità o in reità de relato la gravità indiziaria Ł frutto di un apprezzamento in concreto del livello di attendibilità dei singoli dichiaranti e dei parametri della autonomia genetica e convergenza sul nucleo essenziale della rispettiva narrazione;
– Relatore –
Sent. n. sez. 1934/2025
CC – 30/05/2025
Ciò posto, va brevemente rievocato il fatto. In data 11 marzo 2010 Ł stato colpito a morte NOME COGNOME nel cortile della sua abitazione di Vibo Valentia da due persone a volto coperto, che hanno sparato diversi colpi di arma da fuoco in direzione della vittima, alla presenza delle figlie.
Secondo il costrutto accusatorio, l’omicidio sarebbe da inquadrarsi nella strategia criminale del clan da ultimo citato al fine di espandere il proprio controllo territoriale su aree di ‘competenza’ dei Mancuso.
3.1. Va ricordato che le disposizioni processuali che tendono a determinare e regolamentare il complesso equilibrio di poteri tra questa Corte, il giudice del rinvio e le stesse parti processuali sono in primis contenute nel corpo dell’art. 627 (ai commi 2 e 3), ma non in modo esclusivo, posto che rilevano, quantomeno, i contenuti del comma 2 dell’art.
In effetti, mentre il vincolo «pieno» posto dalla decisione rescindente (teso ad escludere del tutto l’autonomia del giudice del rinvio) Ł soltanto quello relativo alla «questione di diritto» decisa dalla Corte di cassazione (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), ciò non toglie che in una corretta impostazione della sequenza processuale debba darsi rilievo alla «logica interna» espressa nella decisione rescindente anche lì dove l’annullamento risulti collegato a vizi motivazionali (vizi di tipo logico, che assumono rilievo in sede di legittimità sempre in quanto collegati a ricadute in diritto sul percorso argomentativo realizzato nella decisione impugnata). Anche in caso di riscontrato vizio di motivazione vi Ł pertanto, pacificamente, il divieto – in sede di rinvio – di sostanziale riproduzione del percorso argomentativo già censurato in sede di legittimità (tra le molte, v. Sez. 5 n. 42814 del 19/06/2014, Rv. 261760), così come sussiste l’obbligo di affrontare in via prioritaria il tema posto dalla decisione di annullamento.
nella decisione impugnata.
Non vi Ł, in particolare, alcun profilo di illogicità nell’aver ritenuto «sospetta» la visibile progressione narrativa del COGNOME, posto che la «costanza e completezza» delle dichiarazioni Ł uno dei parametri che la giurisprudenza di questa Corte da sempre utilizza per apprezzare la validità probatoria della chiamata in reità o correità. Dunque, non risulta possibile in questa sede – e ferma restando l’assenza di vincolo alcuno in rapporto al prosieguo del giudizio principale di merito – accedere al percorso di rivalutazione proposto dal PM impugnante.
Per la stessa ragione non risulta possibile sindacare nella presente sede le ragioni – in fatto – di prudenza cui il Tribunale ha ancorato la sostanziale neutralizzazione a fini di riscontro del contributo dichiarativo proveniente dall’Arena, in ragione del fatto che la problematica individuazione della fonte «primaria» della conoscenza riportata dal dichiarante Ł anch’essa un ostacolo non irragionevole ad un pieno utilizzo dimostrativo del portato narrativo.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 30/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME