Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51745 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51745 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il Difensore COGNOME del foro di SANTA NOME CAPUA VETERE che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli – in sede di rinvio conseguente all’annullamento della I sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 17904/ 2023 – ha rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza ( del 21/10/2022, dep. 24/10/2022) d Giudice per le indagini preliminari di Santa NOME Capua Vetere, che COGNOME disposto la custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e gli arresti domiciliari per NOME COGNOME gravemente indiziati del delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di NOME COGNOME, commesso in data 23 aprile 2008, avendo individuato le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, di cui alle lettere a) e c) dell’art. 2 proc. peli.
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli indagati, dopo avere organizzato incontro con l’COGNOME, simulando la disponibilità a consegnargli la somma in contanti di eu 175.000 – quota parte del credito vantato dalla vittima in relazione al contratto di locaz dell’officina COGNOMEa disponibilità del COGNOME, mai onorato – all’apparente fine di un’operazione traslativa della proprietà del bene, lo NOMEro condotto in un luogo isolato ignoto provocandone, con modalità sconosciute, e comunque avendo la disponibilità di armi, la morte, occultandone e sopprimendone il cadavere – mai rinvenuto. Con le aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti.
1.2. La sentenza rescindente ha ritenuto “accertato che, dalla giornata del 23 aprile 2008, NOME COGNOME non ha più dato notizie di sé. In particolare, il cogNOME NOME COGNOME denunciando, nel tardo pomeriggio di quel giorno, la sparizione dell’COGNOMECOGNOME ave rappresentato di averlo visto per l’ultima volta la mattina di quello stesso giorno presso l’of OMC 4×4 di COGNOME NOME, dove si erano recati assieme. COGNOME si era recato presso l’offic per parlare col titolare COGNOME COGNOME merito alla controversia che da tempo era in atto tra l’Ot stesso, COGNOME locatore, e il COGNOMECOGNOME COGNOME conduttore dell’immobile dove operava l’officina ste Prima di allontanarsi dall’officina, COGNOME COGNOME riferito al cogNOME che si sarebbe rec banca col COGNOME, il COGNOME NOME effettuato un versamento a suo favore di euro 175.000, COGNOME acconto sul prezzo di acquisto dell’immobile, operazione che NOME così definito l controversia. Da quel momento COGNOME non NOME più sentito il cogNOME, col COGNOME, COGNOMEa stessa giornata, COGNOME cercato un contatto telefonico, sempre vano. COGNOME riferiva di aver, q giorno, avuto contatti con NOME COGNOMECOGNOME il COGNOME gli NOME detto di non aver più visto NOME allontaNOMEsi dopo aver ricevuto una telefonata. L’auto di COGNOME, una TARGA_VEICOLO, veniv trovata, chiusa a chiave, nel parcheggio dell’officina di COGNOME, da dove non si sarebbe mai mos dalla mattina del 23 aprile 2008. Infine, testimoni riferivano che quella mattina era pres presso l’officina, anche NOME COGNOME, il COGNOME si sarebbe allontaNOME in compagnia d NOME COGNOME.
1.2.1. Sempre COGNOMEa sentenza rescindente si legge: “Con riguardo alla posizione di NOME COGNOME, la gravità indiziaria è stata fondata sulla considerazione dei rapporti personali con la vi
segnati dalla controversia in atto che COGNOME portato ad una forte contrapposizione, tanto ch COGNOMECOGNOME in più occasioni, COGNOME rappresentato di temere il COGNOME -, che potevano costit movente dell’omicidio, e su una serie di, convergenti, dati:
con riguardo alla mattinata del 23 aprile 2008, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME attendibile, ma ave cercato di “costruirlo” chiedendo a tale NOME COGNOME COGNOME per risolvere il probl costituito dall’accidentale foratura di uno pneumatico, e, nel contempo, fra le ore 9.36 e le 11.49, la sua utenza cellulare risultava NOME “irraggiungibile o verosimilmente spento”;
l’auto della vittima era stata trovata dagli inquirenti chiusa a chiave nel parcheggio dell’off ma il teste COGNOME COGNOME riferito di averla vista, nel primo nel primo pomeriggio del 23 2008, con una portiera aperta;
nel corso della mattina del 24 aprile, COGNOME COGNOME spostato diverse auto che erano parcheggiat nel piazzale dell’officina, poi rappresentando falsamente di NOME stato a ciò autorizzato da ufficiale dei carabinieri;
la mattina del 23 aprile 2008 COGNOME COGNOME detto al dipendente COGNOME che ci sarebbe stato un controllo in azienda da parte dei carabinieri;
tramite intercettazioni, veniva accertato che il 28 aprile 2008 un NOME del NOME, NOME, contattato un dipendente dell’officina, NOME COGNOME, prima che lo stesso venisse esamiNOME dagli inquirenti;
era poi sopravvenuta la testimonianza della signora NOME COGNOMECOGNOME che COGNOME riferito d aver appreso dallo stesso NOME COGNOMECOGNOME cui in passato era stata legata sentimentalmente, ch egli COGNOME compiuto omicidi, affermazioni riscontrate dal contenuto di conversazioni, della stes teste, oggetto di intercettazione;
era stato accertato che NOME COGNOME COGNOME ampia disponibilità di armi, bianche e da sparo armi che il COGNOME, in diverse occasioni, era stato visto portare con sé.”
1.3. Il Giudice di legittimità ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio sull’accertam del movente in capo al COGNOME, correlato all’esistenza di un’importante controversia con la vitt e ai rapporti deteriorati da tempo, che COGNOMEno anche indotto l’COGNOME a confidare di teme per le propria incolumità, e ha ritenuto smentita la tesi difensiva sulla base della testimoni COGNOMECOGNOME in merito alla decisione della vittima ( che gliene COGNOME riferito quella stessa mat di non accettare dal COGNOME un pagamento in contanti preferendo l’accreditamento bancario, proprio per mancanza di fiducia nel COGNOME.
1.4. Con riguardo all’accertamento di quanto avvenuto la mattina del 23 aprile 2008, la sentenz rescindente, nei paragrafi da 3.2.1. a par. 3.4.2., ha, invece, riscontrato una serie d motivazionali dell’ordinanza in quella sede gravata, sia per mancato confronto con prospettazioni difensive, sia per avere valutato in maniera illogica gli elementi oggettivi.
1.4.1. In particolare, con una prima censura, la sentenza di cassazione – premessa l declaratoria di inutilizzabilità delle complessive dichiarazioni di NOME COGNOME, rese in pr di elementi di reità a suo carico fra la notte del 23/04/2023 e il 24/04/2023, compre
memoriale che lo stesso COGNOME COGNOME scritto e consegNOME agli investigatori – ha stigmatizza la contraddittoria valutazione da parte del Tribunale dell’COGNOME ‘falso’ e dell’COGNOME ‘fallito’ COGNOME con prospettazioni evidentemente inutilizzabili, e, dunque, mancanti della fo probatoria.
1.4.2 Una seconda censura riguarda la mancata valutazione delle testimonianze COGNOME e COGNOME, come pure le dichiarazioni rese dal COGNOME al di fuori di contesti investigativ apparivano rilevanti ai fini della ricostruzione delle attività svolte dal COGNOME la dell’omicidio, in grado di precisare luoghi e relativi orari frequentati dallo stesso COGNOME mattina, e accertare se COGNOMEvamente quella mattina i due indagati dovessero fare qualcos insieme.
1.4.3. Un terza censura afferisce alla valutazione degli accertamenti sul traffico telefonic COGNOME e della vittima, la mattina dell’omicidio, COGNOME‘orario che si assume come quello sarebbe avvenuta la sparizione dell’COGNOME e il suo assassinio, essendo rimasto privo COGNOMEva motivazione il fondamentale accertamento dei movimenti compiuti da NOME COGNOME la mattina del 23/04/2008.
1.4.4. Ancora, è censurata, per contraddittorietà, la motivazione relativa alle circostanz ritrovamento dell’autovettura della vittima, e degli COGNOME personali, e la mancata valuta delle contestazioni difensive in merito alla attendibilità delle figlie dell’COGNOME COGNOME riferito sul punto.
1.4.5. Un ulteriore vizio argomentativo era rinvenuto COGNOMEa motivazione con la COGNOME era st valutato il dato che il COGNOME, il giorno successivo alla sparizione dell’COGNOME, con c ritenuta sospetta, COGNOME fatto spostare le auto parcheggiate COGNOMEe pertinenze dell’offi mentendo su una autorizzazione mai rilasciata, aggiungendo – con salto logico, giacchè privo d una chiara argomentazione – che, in quell’occasione, COGNOME COGNOME fatto sparire un’aut verosimilmente quella utilizzata per l’occultamento del corpo.
1.4.6. Ancora, è stato ritenuto manifestamente illogico e contraddittorio anche il compend argomentativo con il COGNOME si era affermato che il COGNOMECOGNOME negli anni successivi al fatto, a ammesso, conversando con la sua ex compagna, NOME COGNOME, di NOME l’autore dell’omicidio. Quanto a tale ultimo profilo, infatti, la ordinanza cassata COGNOME solo valoriz motivato giudizio della teste sull’indole violenta dell’indagato, ritenuto capace di uccidere, esplicitare alcun elemento idoneo a giustificare il giudizio che il COGNOME COGNOME soppr l’COGNOME e, forse, anche altri soggetti, in violazione del criterio di giudizio di cui cod. proc. pen. , e in contraddizione con altro punto della ordinanza, che COGNOME invece fa riferimento a una confessione extra processuale resa dal COGNOME alla donna.
1.4.7. Allo stesso modo, è stata censurata la motivazione con la COGNOME si era affermato che COGNOME e il COGNOME, negli anni successivi al fatto, COGNOMEro indotto testimoni ( NOME COGNOME operai dipendenti del COGNOME, Caiazzo e COGNOME, e la stessa figlia della vittima) alla reticen mendacio. Secondo la sentenza rescindente, infatti, l’ordinanza di merito non COGNOME evidenziato elementi significativi del tentativo di condizionamento nei confronti del NOME; e quan
due operai, neppure emergeva né se essi COGNOMEro riferito il falso COGNOMEa deposizione del 28 apri 2008, né la direzione del condizionamento e della falsità, affidandosi il Tribunale alla sola di NOME (“i fogli tanto li hanno riempiti di merda”) affatto chiara e univoca; d’altro canto, pur parlando di continui tentativi di condizionamento, il Tribunale ha menzioNOME solo i cont avuti con i due dipendenti nel 2008 e nel 2017.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, con il ministero del difensore di fidu avvocato NOME COGNOME, il COGNOME, nel denunciare la violazione degli artt. 110 – 112 n. 1 – 575, n. 1 in relazione all’art. 61 n. 2, 577 nn. 3 e 4 in relazione all’art. 61 n. 1 cod. pen. nonc artt. 292 co. 1 lett. c-bis, e agli artt. 273. 274, 275 e 627 cod. proc. pen. e correlati v motivazione anche per travisamento della prova, svolge dieci doglianze, le prime nove, compendiate nel primo complessivo motivo, dedicate al profilo della gravità indiziaria; l’ult riguardata il profilo del esigenze cautelari.
2.1. In primo luogo, lamenta che il Tribunale del riesame NOME omesso, dichiaratamente, il vaglio delle pagine da 5 a 10 della memoria difensiva depositata all’udienza di trattazione 22 maggio 2023, in quanto riguardanti il memoriale dichiarato inutilizzabile con ordinanza d 01/12/2022. In tal modo, però, secondo la Difesa, il Giudice a quo si è discostato dal mandato della sentenza rescindente e ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive proponenti una lettura alternativa dei dati probatori, alla luce delle censure del Giudice di legitti particolare, si lamenta che la ordinanza non motivi circa:
la valutazione delle dichiarazioni di COGNOME a proposito dell’appuntamento fissato presso i studio per il pomeriggio del 23 aprile 2008 né si confronti con l’analisi, svolta dalla Difes luce della annotazione di polizia giudiziaria del 15/02/2021, dei tabulati telefonici dell’Ott dai COGNOME emergerebbe – in tesi difensiva – la possibile presenza della vittima presso l’off del COGNOME, nel pomeriggio del giorno antecedente alla sparizione, e la possibilità che in qu circostanza sia stata assunta la decisione di rinviare la dazione di danaro in contant pomeriggio del 23 aprile, presso il COGNOME, decisione poi celata al cogNOME NOME; tanto pe il cellulare dell’COGNOME COGNOME agganciato una cella telefonica compatibile con la allocaz dell’officina, in quel pomeriggio del 22 aprile 2008.
la valutazione offerta dalla Difesa delle dichiarazioni di COGNOME NOMENOME NOME dell’ind confronto con quelle di COGNOME e NOME che, si sostiene, si erano allontanati dall’officina di COGNOME e quindi nulla possono riferire se non valutazioni a- posteriori;
i movimenti del COGNOME la mattina del 23 aprile 2008.
Ci si duole anche del travisamento delle doglianze difensive, e, nel complesso, della violazio del mandato rescindente, dal momento che l’ordinanza impugnata in buona parte NOME replicato, pedissequamente, quella cassata, riproponendone il pregresso iter logico argomentativo, già censurato, anche incorrendo in plurimi profili di illogicità.
2.2. In tal senso, è svolta censura quanto alla valutazione delle dichiarazioni dei testi COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, con riferimento all’analisi del traffico telefonico delle ut uso al COGNOME e alla vittima e alla localizzazione dei soggetti e dei luoghi, e relat
frequentati dall’COGNOME la mattina della sparizione e alle attività svolte dal COGNOME a procurarsi un COGNOME;
2.3. Non sono state risolte le censure afferenti alla valutazione degli accertamenti sul tra telefonico del COGNOME e della vittima, la mattina dell’omicidio, COGNOME‘orario che si assume quello in cui sarebbe avvenuta la sparizione. Illogica la motivazione che fa propria in part annotazione di p.g., per poi escluderla dal ragionamento in altre parti, invece pregne di valen difensiva. Omessa la valutazione delle sit COGNOME e COGNOME, che definiscono gli spostamenti de COGNOME, anche nel loro confronto con la annotazione di polizia giudiziaria. L’ordinanza è care perché omette il vaglio di tutte le evidenze processuali e non si confronta con le osservazio della sentenza rescindente.
2.4. L’ordinanza non risolve le aporie già censurate dalla Corte di cassazione in merito a circostanze del rinvenimento del passaporto della vittima, valorizzando nuovamente dati di sospetto senza sciogliere le contraddizioni emerse COGNOMEe dichiarazioni delle sorelle COGNOME, chiarire il ruolo di COGNOME COGNOME che NOME, COGNOME‘ottica accusatoria, ricevuto il pass della vittima dalle mani del COGNOME, senza che se ne conoscano le motivazioni per cui NOME partecipato al disegno criminoso di COGNOME e COGNOME.
2.5. Resta confinata in un ambito meramente probabilistico, riprendendo completamente il pregresso iter logico argomentativo, l’affermazione – del tutto immotivata e ingiustificata, a luce dei dati investigativi e delle testimonianze rese in merito all’autovettura utilizzata mattina dal COGNOME ( Nissan Patrol, come riferiscono COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME) – circa l’utilizzo di un’auto alternativa per occultare il cadavere, poi fatta spari
2.6. Anche la motivazione in ordine alle ammissioni asseritamente fatte dal COGNOME alla COGNOME circa le sue responsabilità COGNOME‘omicidio restano affidate a una totale trascrizione di quant espresso COGNOME‘ordinanza cassata, e comunque a meri giudizi della dichiarante senza alcun COGNOME fattuale, neppure riscontrabile COGNOMEa intercettazione tra COGNOME e COGNOMEnt valorizzata del tutto illogicamente dall’ordinanza.
2.7. Anche la motivazione in merito all’accordo che sarebbe intercorso tra COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME condizionare le testimonianze da rendere agli investigatori si è sostanzialmente conformata quella resa dall’ordinanza già cassata, senza risolvere le aporie individuate dalla sente rescindente, né confrontarsi con le doglianze difensive, con cui si sottolineava come fosse sta sempre il COGNOME a contattare telefonicamente il COGNOME COGNOME occasione delle sue escussioni come manchi qualunque elemento indicativo del contributo induttivo del COGNOME rispetto a COGNOMECOGNOME otre alle illogicità in cui il Tribunale è incorso COGNOMEa ricostruzione delle prove.
2.8. Illogicità della motivazione è denunciata anche quanto al dato della disponibilità di arm parte del COGNOME, atteso che questi le ha legittimamente detenute, senza incorrere in alcu censura, dal 1972 al 2017.
2.9. L’ultimo motivo attiene alle esigenze cautelari. L’ordinanza è completamente illogica omissiva quanto ai profili della attualità e concretezza delle esigenze, richiama semplicemente la gravità dei fatti, mentre oblitera il dato del notevole iato temporale dal
né emergono elementi di concretezza in grado di supportare le ravvisate esigenze di inquinamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve NOME dichiarato inammissibile.
1.In premessa, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizi motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il poter giudice del rinvio – che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche premesse logico-giuridiche poste a base dell’annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti della pronuncia sui COGNOME si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) – non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi NOME iso dal restante materiale probatorio, avendo l’onere di fornire adeguata motivazione in ordin all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singo specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez. 2 n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizioNOME da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindent spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle em processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861, in una fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che COGNOME prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie).
Ciò posto, e venendo ai motivi di ricorso, risulta del tutto infondata la prima doglianza, a da intrinseca contraddittorietà logica, laddove pretende l’esame di censure difensive veicola con una memoria depositata al Tribunale del riesame all’udienza del 22 maggio 2023, pur risultando essa costruita sul contenuto di un memoriale dell’imputato, ivi richiamato, tutta già dichiarato inutilizzabile con l’ordinanza del 01/12/2022, in quanto a sua volta riproduce dichiarazioni rese dal COGNOME dinanzi alla polizia giudiziaria senza le garanzie difensive.
2.1. Con riguardo a detto memoriale, invero, il Tribunale distrettuale, con la prima ordinan dell’i dicembre 2022, premesso che già il G.I.P. COGNOME dichiarato inutilizzabili i verbali dichiarazioni rese dal COGNOME durante le iniziali indagini, in quanto assunte in violazione d 63 cod. proc. pen., ha affermato che anche “di detto memoriale e dette dichiarazioni dell’indagato in esso contenute non se ne potrà tenere conto attesa la sanzione di inutilizzabil ex art. 63 cod. proc. pen., che verrebbe altrimenti elusa se si desse ingresso alle propalaz rese sia pure per riportarne la falsità e le contraddizioni a conforto ulteriore del compe indiziario” ( cfr. ordinanza del 01/12/2022). Coerentemente il Tribunale del riesame, COGNOME‘ordinanza impugnata ha precisato che NOME omesso qualsivoglia valutazione del memoriale, ” delle dichiarazioni ivi riportate prevenuto e, conseguentemente, delle relati censure difensive”. La difesa, invece, pretende, inammissibilmente, di recuperare, attraverso una memoria difensiva, dichiarazioni dell’imputato, confluite nel memoriale consegNOME all
polizia giudiziaria il 30 aprile 2008 e oggetto della annotazione del 02 maggio 2008, delle qu essa stessa COGNOME chiesto l’espunzione dal materiale probatorio.
Venendo allo scrutinio dei motivi di censura correlati al profilo della gravità indiziaria, o il Collegio che il Tribunale distrettuale – a cui la sentenza rescindente, ritenuto acclar movente omicidiario, COGNOME demandato la verifica della gravità indiziaria con specifi riferimento: a) all’accertamento di quanto avvenuto la mattina del 23 aprile 2008 e s movimenti del COGNOME in quella mattinata, b) agli elementi indiziari in merito alla condotta indagati negli anni successivi al fatto – ha svolto un puntuale esame delle singole censure giudice di legittimità, confrontandosi con quelle della difesa, con i limiti sopra ind giungendo a confermare le valutazioni del RAGIONE_SOCIALE attraverso plausibili argomentazioni, che no prestano il fianco alle censure di illogicità formulate dal ricorrente.
3.1. Dunque, in sintesi, l’ordinanza impugnata ha affermato, in modo convincente, che i due indagati si erano dati appuntamento presso l’officina del COGNOME per “fare quell’operazione” e essi si trovavano insieme all’COGNOME la mattina della scomparsa di questi; che COGNOME e COGNOME NOME le ultime persone con le COGNOME era stato visto l’COGNOME prima della sua scomparsa tale esito il Tribunale è giunto valorizzando gli elementi emersi dall’attività investi risolvendo le aporie argomentative segnalate dalla sentenza rescindente.
In particolare, con riguardo alla circostanza che la vittima si trovasse quella mattina con COGNOME e COGNOMECOGNOME il Tribunale del riesame ha considerato che la vittima era giunta con la sua autovettu presso il capannone del COGNOME, dove poi, dopo la sua scomparsa, l’auto venne rinvenuta, parcheggiata dove l’COGNOME lasciata, chiusa a chiave, l’COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME personali all’in
4.1. Sono state, inoltre, valorizzate le parole del NOME del COGNOME, NOMENOME NOME NOMENOME a della vittima, NOME COGNOMECOGNOME che gli chiedeva se NOME NOME NOME rientrati dalla ba
dove NOMEro NOMEto recarsi insieme, secondo accordi già presi in precedenza e di cui NOME era stato messo al corrente dall’COGNOME – ebbe a rispondere ” che non erano ancora tornati”.
4.2. Da tali elementi, il Tribunale, con razionale deduzione, ha opiNOME, anche in ragione dell’ extraurbana in cui si trovava il capannone del COGNOME, dove la vittima e gli indagati si erano quella mattina, che l’COGNOME non si fosse allontaNOME da solo, a piedi, ma, avendo lascia propria auto con gli COGNOME personali presso l’officina del COGNOME, “si sia necessariamente accompagNOME a costoro” dovendo recarsi in banca per ricevere il denaro pattuito per la cessione del capannone al COGNOME. Il Tribunale ha, dunque, evinto, sulla base di una ricostruzi logicamente congruente di tali dati investigativi, che COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOMEofficina unitam COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, per quanto riferito dagli indagati ed emerso da altre fonti dichi si erano necessariamente allontanati insieme, all’incirca alle 9.30, a bordo dell’autovettur COGNOME, una Nissan di colore grigio, non consentendo le evidenziate circostanze letture alternat degli eventi.
4.3. A tale ricostruzione il Tribunale giunge prescindendo dalla circostanza – evidenziata da Difesa – che né COGNOME né COGNOME COGNOMEro riferito di avere visto COGNOME COGNOME l’of
insieme a COGNOME e COGNOMECOGNOME ritenendo del tutto destituito di fondamento, alla luce dell’att investigativa, il tentativo della difesa di anticipare l’incontro al giorno precedente, sia smentito dalle testimonianze dei familiari della vittima e di COGNOME ( che trascorse co il pomeriggio del 22 aprile), sia perché l’incontro del 23 aprile trova conferma COGNOMEe stesse (f dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME‘unico interrogatorio ritenuto utilizzabile.
Vi è, COGNOME‘ordinanza impugnata, puntuale e razionale replica anche alla censura incentrat sull’analisi del traffico telefonico del COGNOME e della vittima, la mattina dell’omicidio, COGNOME si assume NOME quello in cui sarebbe scomparso l’COGNOMECOGNOME E’ stata sottolineata, a risolvere contraddizione segnalata sul punto dalla sentenza rescindente, COGNOME elemento indiziario rilevante, la coincidenza costituita dall’assenza di traffico telefonico sia sul cellulare de che su quello della vittima e la anomalia di una tale circostanza rispetto alle abitudini del COGNOME come risultanti dai tabulati dei giorni successivi, nonché il dato che, invece, il COGNOME, trovava certamente con il COGNOME COGNOME‘orario in questione, fosse raggiungibile telefonicamente. sulla base di tali dati fattuali che il Tribunale ha desunto che – contrariamente a quant sostenuto la Difesa – essi si trovassero in area servita da ponti ripetitori e che, quindi, i abbia volontariamente spento il proprio cellulare, per eludere la tracciabilità dei suoi spostam per oltre due ore, altrimenti risultando inspiegabile la assenza di traffico telefonico s apparecchio.
Anche il tema dell’COGNOME, correlato al tentativo di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME t per coprire un arco temporale della mattina del 23 aprile 2008, è stato affrontato con esaurien scrutinio. A tali fini, il Tribunale ha precisato – per risolvere il vizio argonnentativo ev dalla Corte di cassazione – di avere utilizzato ( non quelle del COGNOME confluite nel memori come detto dichiarate inutilizzabili, ma) le dichiarazioni di NOME COGNOMECOGNOME e la seg conversazione tra questi e NOME COGNOMECOGNOME convergenti nel senso che, come si legge nel verbale di s.i.t. rilasciate da NOME COGNOMECOGNOME “dal luogo in cui asseriva di aver forato, faceva prima a ritornare all’officina e non a raggiungere la mia “( pg. 15 dell’ordinanza), sottolineando come, con tale condotta, il COGNOME COGNOME voluto garantirsi una testimonianza di comodo i relazione a una parte del tempo in cui si era allontaNOME o in ordine alla vettura utilizzata, n quanto riferito dal geometra COGNOME, circa l’incontro avuto con gli indagati la mattina del 23 a 2008, COGNOMEe ore in cui l’COGNOME scomparve. Anche in tal caso, per le peculiarità della vic la Corte ha valorizzato il dato indiziario nel senso che il COGNOME COGNOMEdando mostra di volere acqu altro terreno ( poi mai perfezioNOMEsi) – COGNOME voluto allontanare da sè i sospetti investigatori, giacchè quell’acquisto NOME fatto venire meno il movente ( correla all’imminente sfratto dal capannone).
Risulta chiarito, COGNOME‘ordinanza impugnata, anche il tema del rinvenimento del passaporto, relazione al COGNOME il Tribunale distrettuale ha spiegato che, all’interno dell’autov dell’COGNOMECOGNOME COGNOME rinvenuti la sua giacca e il portafogli con le carte di credito, un COGNOME clonata a distanza di qualche giorno, mentre mancava passaporto e denaro contante (come dichiarato da NOME COGNOMECOGNOME; da tanto, i giudici di merito hanno tratto il convinciment
l’autovettura fosse stata regolarmente chiusa a chiave dall’COGNOME COGNOMECOGNOME dunque, l’COGNOME con al momento della scomparsa, e che qualcuno COGNOME prelevato il denaro al suo interno. Sotto tale ultimo profilo, l’ordinanza ha richiamato le dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME già ritenute prova diretta dalla sentenza rescindente), occasionale cliente del COGNOME, il COGNOME ha rife essersi recato presso l’officina del COGNOME il giorno dopo la scomparsa dell’COGNOME COGNOME COGNOME ave notato la sua autovettura ( che conosceva) con uno sportello aperto. Tale circostanza è stat ritenuta, dall’ordinanza impugnabile, compatibile con il possesso delle chiavi dell’autovettur parte di terzi, che l’hanno aperta prelevando il denaro e il passaporto.
7.1. Con riguardo al passaporto – che, secondo la figlia della vittima, NOMENOME NOME NOME NOME COGNOME‘auto del padre- v’è da dire che esso venne sì ritrovato, a distanza di quasi un an COGNOME‘abitazione della vittima ( in luogo in cui le figlie l’COGNOMEno invano già cercato in prece ma, l’ordinanza impugnata ha evidenziato una peculiare circostanza riferita dalla donna, la qua COGNOME visto, due giorni dopo la scomparsa del padre, mentre era ferma in auto nel traffico, uomo, poi riconosciuto fotograficamente nel COGNOME, che consegnava un passaporto a tale COGNOME, persona conosciuta dalla teste, il COGNOME si accorse della presenza della giovane. S punto, il Tribunale ha considerato che il rinvenimento a distanza di tempo del passapor COGNOME‘abitazione della vittima è spiegabile con un ingresso clandestino finalizzato a sconfessa racconto di NOME COGNOME.
8. Quanto all’ingiustificata movimentazione delle autovetture presenti nel piazzale in uso COGNOME, avvenuta il giorno successivo alla scomparsa di NOME, il Tribunale ha richiamato testimonianze del luogotenente COGNOME, che ha smentito l’autorizzazione preventiva allo spostamento dei veicoli, e la conversazione telefonica tra COGNOME NOME e la fidanzata, figlia NOME, durante la COGNOME il primo chiede alla domma “se i carabinieri NOME andati via e se COGNOMEro visto le macchine che COGNOME NOME COGNOME tolto dall’officina ricevendo la risposta d ragazza in cui sembra dirgli di non parlarne”. Questo spostamento clandestino delle autovetture – ritenuto “ingiustificato, illogico, non pertinente alle circostanze” – è stato valorizzato di per sé dal Tribunale, COGNOME ulteriore indizio grave a carico del COGNOME ( la cui versione sul punto ritenuta del tutto inattendibile), in quanto espressivo della urgenza di eliminare il p rappresentato dalla presenza di vetture che potevano collegare il COGNOME all’omici indipendentemente dagli esiti investigativi comprovanti la COGNOMEva sparizione della autove utilizzata per la consumazione dell’omicidio.
9. Ritiene, in sintesi, il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le apo denunciate dal Giudice di legittimità con riguardo a tutti temi segnalati COGNOMEa sent rescindente. Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la “giustific interna” degli elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra prem e conclusioni, non anche la “giustificazione esterna” attraverso il sindacato sulle massime esperienza adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche della Corte RAGIONE_SOCIALEzione COGNOME‘ordinamento italiano, second cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi prob
astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la cre dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito.
9.1. La ricostruzione degli accadimenti della mattina del 23 aprile 2008 offerta dall’ordin impugnata risulta, invero, del tutto plausibile, oltre che coerente con i dati investiga mattina della scomparsa, si erano recati presso il capannone del COGNOME, sia il COGNOMECOGNOME c l’COGNOMECOGNOME il primo si era precedentemente accordato con COGNOME per “fare un’operazione”, p cui doveva attendere circa mezz’ora, non certo riferibile alla riparazione all’autovettura del R ( come da questi sostenuto); COGNOME era arrivato sul posto a bordo della sua autovettura, p incontrarsi con COGNOME, con il COGNOME NOMEro NOMEto recarsi in banca per la operazione trasferimento di danaro correlato all’acquisto del capannone, come da accordi precedenti; i COGNOME, i due si COGNOME COGNOME‘ufficio aziendale e, dopo un colloquio di circa dieci minu COGNOME, COGNOME e COGNOME– si allontanarono a bordo dell’autovettura del COGNOME, una Nissan Pat di colore grigio, apparentemente per recarsi in banca, dove, in realtà, non giunsero mai, mentr da quel momento l’COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME con sé il passaporto e il telefono cellulare) non ha p dato notizie di sé. Nell’arco temporale immediatamente successivo, e per circa due ore, COGNOME volontariamente sia il suo cellulare che quello di COGNOMECOGNOME per eludere la traccia degli spostamenti. Dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, è emerso che COGNOME COGNOME COGNOME, quella stessa mattina, alle 11 circa, presso lo studio del geometra COGNOMECOGNOME quind mentre il COGNOMECOGNOME COGNOME dopo, raggiunse l’abitazione di NOME COGNOME, in seguito alla forat uno pneumatico, per tentare di costruirsi un COGNOME per coprire una parte dell’arco temporale i si registrò la sparizione dell’COGNOMECOGNOME il COGNOME rientrò a casa.
10. Anche in merito alle condotte successive alla scomparsa dell’COGNOME, che pure erano stat oggetto delle censure del giudice di legittimità, il Giudice del rinvio ha compiuto un co scrutinio, colmando le lacune argomentative evidenziate dalla sentenza rescindente.
Invero:
ha precisato che la circostanza che assume valore indiziario è data dallo spostamento delle autovetture presenti nel piazzale del COGNOME, attuato clandestinamente, all’indomani de scomparsa dell’COGNOMECOGNOME indipendentemente dalla verifica dell’COGNOMEva sparizione d vettura utilizzata per la consumazione dei delitto, altresì, confutando la irrazional difensiva imperniata sull’intento del COGNOME di sottrarre le auto al pignoramento, essendosi presentato all’ora fissata l’Ufficiale Giudiziario.
ha chiarito, come si è già visto, la vicenda del passaporto, richiamando le attendi dichiarazioni della figlia della vittima, NOME COGNOME, e il riconoscimento ce questa effettuato a carico del COGNOMECOGNOME e valorizzato, come ulteriore riscontro al tentativ COGNOME COGNOME allontanare da sé i sospetti di un suo coinvolgimento nel fatto, anche le minacc da questi rivolte alla giovane figlia della vittima, onde condizionarne la deposizione inquirenti;
ha valorizzato le ulteriori condotte di condizionamento delle deposizioni delle f dichiarative, richiamando la conversazione ritenuta espressiva dell’ “interesse del COGNOME e del COGNOME a mantenere l’allineamento delle rispettive deposizioni”, sottolineando il significativo dato dall’utilizzo, in tal caso, di un telefono in uso a terzi, per evitare intercettati; ha ancora richiamato i contatti telefonici con COGNOME subito dopo le audizioni fonti informative ( NOME) e le intercettazioni tra COGNOME e gli operai, compro l’attuazione di comportamenti finalizzati a indurre la reticenza degli operai (“hai capito come devi dire-…. Dici che non so niente e non vedo niente, lì ci sono sempre un sacco macchine”), come riscontrato dalla ulteriore conversazione, COGNOMEa COGNOME il COGNOME afferma, conclusivamente, ” hanno i fogli tanto li hanno riempiti di merda”, e dalla audizione del COGNOME stesso che, COGNOMEvamente, dichiarerà di non ricordare nulla e di non avere vis niente. Ancora è stata ricordata le minacce di COGNOME a COGNOME NOME, figlia della vitti per indurla alla reticenza e allontanare ogni collegamento con la scomparsa del padre
ha sottolineato come che la teste COGNOME – oltre alla descrizione del COGNOME come uomo violent e capace di uccidere ( come emergente anche da una conversazione tra COGNOME COGNOME COGNOME) – COGNOME riferito della confessione stragiudiziale del COGNOMECOGNOME per avere qu ammesso, su contestazione della donna, il suo coinvolgimento COGNOMEa scomparsa dell’COGNOME, affermando di “avere fatto ciò per salvaguardare il NOME“.
Ritiene, in sintesi, il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le apo denunciate dal Giudice di legittimità con riguardo ai temi segnalati COGNOMEa sentenza rescinden Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la “giustificazione interna elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusio non anche la “giustificazione esterna” attraverso il sindacato sulle massime di esperien adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche della Corte RAGIONE_SOCIALEzione COGNOME‘ordinamento italiano, secondo cui ess è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattam stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità d mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito.
Anche il motivo afferente al profilo delle esigenze cautelari non coglie nel segno.
L’ordinanza impugnata ha fatto buon uso di consolidati principi, espressamente richiamando la duplice presunzione di legge di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen, valevole per la fattispe esame, e, nel valutare il fattore temporale, che viene qui in rilievo – trattandosi di u risalente a oltre quindici anni fa – alla luce della previsione di cui all’art. 292 cod.proc evidenziato come il tempo decorso dai fatti criminosi non svolga alcun effetto sulla attualità esigenze cautelari, “alla luce dell’elevato allarme sociale derivante dalle condotte in oggetto”. L’ ordinanza ha rilevato come si tratti di condotta connotata da modalità esecutive estremamente gravi, anche per la dettagliata programmazione che le ha precedute, e ha valorizzato l spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nel tentativo, attuato negli anni, “di condizionare le
indagini, di deviarle, di intimidire i testi così da renderli reticenti al fine di garantirsi con conseguente attualità anche del pericolo di inquinamento probatorio.
12.1. Con specifico riferimento al COGNOME, alla sua personalità fortemente negativa e trasgressi il Tribunale ha ricordato come questi non abbia esitato a denunciare falsamente le sue vittime d gravi reati, tentando di farle arrestare, a simulare di NOME un appartenente alle fo dell’ordine, a girare armato e in compagnia di malavitosi, a tenere ripetutamente comportamenti violenti, oltre alla grande disponibilità di armi, che il COGNOME ha dimostrato di avere uti nonché i gravi precedenti penali risultanti a suo carico. E’ sulla base di un complesso di eleme significativi di un modus vivendi e operandi improntato alla sopraffazione e alla violenza, che la ordinanza impugnata ha confermato – con argomentazioni logicamente congruenti oltre che supportate da oggettivi dati fattuali – un giudizio di estrema pericolosità nei confron ricorrente, tale da giustificare il ricorso alla misura di massimo rigore al fine di arg delineato pericolo di recidiva.
12.2. Al riguardo del titolo cautelare, l’ordinanza ha ragionevolmente escluso di potere formula una prognosi favorevole in ordine alla capacità di autodeterminazione e di autocontrollo del COGNOME in ragione della dimostrata elevata capacità delinquenziale. Prognosi negativa che trova sostegno – e tanto rileva ai fini del requisito della attualità – anche COGNOMEa contestazione della circ aggravante dei motivi abietti e futili, indubitabilmente espressivi di una predisposizione commissione di gravi fatti criminosi.
13. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è la declaratoria inammissibilità del ricorso, non ricorrendo né la inosservanza del mandato rescindente da parte del Tribunale distrettuale, che, invece, ha condotto un esame diligente e scrupoloso dei prof censurati dal Giudice di legittimità, né i vizi motivazionali denunciati dal ricorrente.
13.1. E’ noto, invero, che « sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illog quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fat giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess valenza probatoria del singolo elemento….» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo <<censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2-, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a adottati COGNOME dal COGNOME giudice COGNOME del merito»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). ( Specificamente, sulle misure cautelari, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601). In ultima analisi, si incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legitti ex art. 606, comma 1, lett. e) che <> (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 in motivazione).
12.2. Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri di sindacato sulla logicità della motiva risulta, dunque, inammissibilmente proposto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilit determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
13.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dev disporsi – ai sensi dell’art. 94 comma 1ter delle disposizioni di attuazione del codice di proce penale – che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario i l’indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma 1bis del citato art.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, addì 07 novembre 2023
[Il Consigliere estensore