Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1282 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/soFit-ite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Ué 721
udito il diferrsore
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RITENUTO IN FATTO
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza del tribunale del riesame Di Catania che il 29/03/2022 ha confermato l’ordinanza del gip che gli ha applicato la misura cautelare della detenzione in carcere per concorso in estorsione continuata aggravata, anche dal metodo mafioso, ai danni dell’autocarrozzeria “Z car” di Misterbianco.
2. Deduce il ricorrente:
2.1. vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Sostiene che l’ordinanza impugnata si limita ad un’elencazione di captazioni ex post rispetto ai fatti, che denotano vicinanza e conoscenza da parte del ricorrente dell’episodio contestato, ma non affrontano mai la questione centrale, cioè la necessaria partecipazione attiva e concorsuale del COGNOME. Rileva inoltre che l’ordinanza si limita a dichiarare ininfluenti elementi a favore, quale il mancato riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente da parte della vittima;
2.2. vizio della motivazione in relazione alle esigenze cautelari sotto il profilo della sussistenza delle stesse e della ritenuta esclusività ed unicità della custodia carceraria, considerato che il Mtfrabito è gravato di un unico e solo precedente risalente a 9 anni prima per il possesso di un’arma e che è persona inserita nell’ambiente lavorativo lecito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
I motivi di ricorso devono essere esaminati applicando il costante insegnamento di questa Suprema Corte in tema di misure cautelari personali, secondo il quale, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante
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la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (per tutte v. Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828). Nell’ambito della peculiare natura del giudizio di legittimità e con i limiti che ad esso ineriscono, occorre, inoltre, tenere presente la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, rispetto a quella di merito, poiché la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente non all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, bensì alla formulazione di un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell’indagato, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, senza possibilità di “rilettura” degli elementi probatori (Sez. U, n. 11 del 2000, cit.; Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598)
Il tribunale del riesame ha dato atto che l’insieme delle conversazioni intercettate conducevano a COGNOME NOME, in particolare quelle in cui l’indagato si aspettava di essere arrestato qualora fosse stato mostrato alle vittime l’album fotografico con la sua effige, quella in cui il COGNOME e il COGNOME concordavano di non occuparsi più della raccolta degli stipendi per i due detenuti per timore delle indagini in corso e ancora quella in cui emergeva che era stato il COGNOME a recarsi nella autocarrozzerie di avere estorto allo Zucchero 1.000€ in contanti per protezione e mantenimento dei detenuti.
A fronte di tale argomentare il ricorrente offre una generica alternativa lettura dei dati fattuali non consentita in questa sede di legittimità.
Congrua deve ritenersi, nell’iter motivazionale dell’impugnato provvedimento, la giustificazione offerta riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, desunte dall’evidenziato rischio di reiterazione delle gravi condotte oggetto degli addebiti cautelari, che in ragione della loro entità e della specifica rilevanza, stante il collegamento con un’organizzazione criminale fortemente radicata nel territorio, in uno con la personalità dell’indagato, già condannato per reati sulle armi, e collegato a contesti di criminalità organizzata, hanno coerentemente
indotto il Tribunale a ritenere adeguata la misura cautelare in essere rispetto al grado di pericolosità oggetto di prognosi in sede cautelare.
Pur sinteticamente esposto, tale apprezzamento viene delineato, in punto di fatto, attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, rispetto alle quali il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo sviluppato nell’impugnata ordinanza, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle medesime risultanze processuali, sollecitando una rivalutazione di profili di merito già puntualmente vagliati dinanzi al G.i.p., e in sede di riesame.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
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