Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2367 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Cosenza il 14/02/1986
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 del Tribunale del riesame di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito l’avv. NOME COGNOME che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/06/2024 il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 17/04/2024, con cui è stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, individuata come gruppo COGNOME nell’ambito del c.d. sistema che gestirebbe le attività di traffico e spaccio al minuto di droga nel territorio di Cosenza.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria riferita al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990.
Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale a carico del ricorrente vi erano solo dichiarazioni di collaboratori, di cui non era stata vagliata la credibilità soggettiva e l’attendibilità, la pertinenza del dichiarato e la vicendevole capacità di riscontro.
Quanto a COGNOME il suo riferimento ad un’operazione di vendita non era stato considerato idoneo dal G.i.p. ai fini della gravità indiziaria per il reato di cui al capo 7.
Illogicamente erano state riprese le relative dichiarazioni ai fini del reato associativo.
Del resto il collaboratore nulla aveva riferito in ordine al c.d. sistema, avendo dichiarato di aver fatto parte di un gruppo diverso.
Le dichiarazioni di COGNOME non si riscontravano con quelle di Noblea e di COGNOME, che avevano inserito COGNOME in due gruppi differenti.
Noblea aveva parlato del gruppo COGNOME e non aveva chiarito il profilo temporale dell’evento cui aveva assistito, mentre COGNOME aveva fatto riferimento al gruppo di Ariello, senza fornire alcuna specifica indicazione di condotte individualizzanti.
Il richiamo ad un evento omicidiario precedente, per il quale il ricorrente aveva riportato condanna era inidoneo, in quanto staccato dalla contestazione in esame.
Nessun elemento era stato fornito a conforto dell’assunto incentrato sulla fluidità della struttura associativa, apparendo comunque contraddittoria l’affermazione della ravvisabilità di un inquadramento di ciascuno in un sottogruppo, nell’ambito di una spartizione del territorio.
Era piuttosto ravvisabile un vizio di motivazione in ordine all’inserimento del ricorrente nel gruppo Porcaro.
Nulla di specifico era desumibile dalle dichiarazioni di COGNOME mentre COGNOME aveva reso dichiarazioni generiche, non idonee ad una contestualizzazione temporale.
Le dichiarazioni, dunque, erano discordanti e non si riscontravano tra loro.
Generiche erano anche le dichiarazioni di COGNOME, peraltro riferite ad un episodio del 2013, non oggetto di contestazioni specifiche e comunque inidonee ad essere inquadrate nell’ambito di un’operatività associativa che dal 2016 doveva riguardare il continuo approvvigionamento di sostanze stupefacenti.
Era assente la valutazione circa la coscienza e volontà del ricorrente di far parte del sodalizio e di contribuire alla sua attività e alla realizzazione del fine comune, al di là della collaborazione con dei singoli.
Avrebbe dovuto inoltre tenersi conto della documentazione da cui risultava lo stato di detenzione del ricorrente nel periodo tra il 2016 e il 2018, ferma restando la deduzione riguardante l’indebito richiamato operato dall’ordinanza genetica alle dichiarazioni di COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva richiamato la proclività a delinquere, a fronte di reati risalenti nel tempo.
Avrebbe dovuto compiersi un’approfondita analisi della personalità, tanto più in ragione del tempo trascorso.
Ciò avrebbe dovuto valere anche a fronte dell’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità e di elementi idonei ad attestare l’attuale operatività del contesto associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, le censure formulate non riguardano il dato di fondo della presenza di varie dichiarazioni di collaboratori di giustizia nonché di elementi di riscontro dai quali risulta come vi fosse la sostanziale convergenza dell’azione di gruppi e sottogruppi verso il conseguimento di un unitario profitto da spartire. Quindi, non vi è una contestazione della esistenza di un complessivo contesto associativo nel quale è stata collocata l’attività dell’odierno indagato.
il tema, quindi, è quello della consapevolezza della partecipazione del ricorrente a questo contesto associativo. Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, al netto della valutabilità dei soli profili di assoluta carenza o illogicità della motivazione senza possibilità di rivalutare la portata delle singole dichiarazioni, attività preclusa in questa sede, il complesso degli elementi rappresentati dall’ordinanza dimostra la operatività in vari periodi del ricorrente nel contesto di quei gruppi criminali. Atteso il ruolo assunto da tali gruppo, di controllo dell’attività di spaccio sul dato territorio, la accertata continuità della collaborazione del ricorrente con i singoli componenti è stata correttamente ritenuta adeguata alla dimostrazione della consapevolezza del COGNOME di partecipare alla attività comune.
2.1. È infondato il secondo motivo. il tribunale considera gli elementi significativi quanto al rischio di recidiva, rappresentati in particolare dalla reiterazione di condotte in un ampio arco temporale; da ciò ha desunto correttamente, ancorché con motivazione alquanto sintetica, una continuativa dedizione ad analoghi delitti, tale da rendere non determinante il tempo decorso dai fatti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Roma, così deciso il 7 novembre 2024