Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51712 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria in atti del Pubblico ministero, nella perso del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2000.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, in data 19/07/2023, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente, confermando la misura cautelare della custodia in carcere al medesimo applicata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena, in ordine al delitto di cui all’art. 628, commi 1 e 3, cod. pen.
Con un unico motivo deduce l’illogicità della motivazione del provvedimento impugNOME in relazione alla ritenuta gravità indiziaria.
In particolare, premesso che l’unico dato indiziario era stato ricavato dall’analisi dei filmati estrapolati dalla polizia giudiziaria, si lamenta che, a fro della divergenza tra la descrizione del rapiNOMEre effettuata dalla persona offesa ed il soggetto ripreso nei filmati, il tribunale ne abbia disatteso il rilievo affermand apoditticamente che le divergenze riguardanti l’abbigliamento del malfattore potevano essere dovute o ad un errore di percezione, o ad una sovrapposizione di ricordi determinati dalla concitazione connessa alla traumatica esperienza che la persona offesa aveva vissuto.
Il ricorso è inammissibile.
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta, infatti, che la censura muove da un errato presupposto, ossia che l’unico elemento a carico del ricorrente sia costituito dalle immagini che lo ritrarrebbero nei luoghi interessati dalla rapina, a fronte, invece, dell’indicazione di un compendio indiziario, di carattere convergente, dotato di particolare gravità ed avente valenza individualizzante. L’ordinanza impugnata, precisa, infatti, che nella disponibilità del ricorrente è stato rinvenuto il telefono cellulare sottratto nel negozio rapiNOME con ancora inserita la scheda sim di pertinenza dell’esercizio commerciale, nonché una consistente somma di denaro pressoché corrispondente a quella sottratta nel corso della rapina. Inoltre, si è altresì precisato che, dalle immagini della videosorveglianza che ritraggono l’indagato qualche attimo prima della rapina, emerge che teneva in mano una sporta di cartone a righe bianche e nere con impressa la scritta “Sephora” ed indossava un cappellino con visiera di colore azzurro, particolari che la persona offesa ha attribuito al rapiNOMEre.
Infine, si dà atto che nella disponibilità del ricorrente è stato rinvenuto un paio di occhiali con montatura in plastica spessa di colore blu e che vi è corrispondenza tra l’altezza e l’età attribuite dalla persona offesa al rapiNOMEre con quelle de ricorrente.
E tanto a prescindere dall’ulteriore elemento, pur emergente dal provvedimento impugNOME, avente sempre valenza indiziante, costituito dal fatto
che alcuni giorni dopo l’indagato è stato accusato di altra rapina commessa sempre ai danni di una ragazza utilizzando la stessa arma impropria.
Alla luce, pertanto, del complesso di elementi a carico indicati dai giudici di merito, nessuna illogicità è data ravvisarsi nell’ordinanza impugnata per avere ricondotto alla concitazione del momento l’imprecisione nella descrizione dell’abbigliamento indossato dal rapiNOMEre fornita dalla testimone, essendosi fatto riferimento ad uno stato psicologico compatibile con le modalità del fatto e la minaccia rivolta con un’arma impropria.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Motivazione semplificata.
Così deciso, il 23/11/2023