Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51744 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51744 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCAROMANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il Difensore avvocato COGNOME NOME del foro di SANTA NOME CAPUA VETERE, che si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’annullamento senza rinvio COGNOME‘ordinanza impugnata. Chiede inoltre che venga disposta la liberazione COGNOME‘imputato dagli arresti domiciliari.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Napoli – in sede di rinvio conseguente all’annullamento COGNOMEa I sezione penale COGNOMEa Corte di cassazione con sentenza n. 17904/ 2023 – ha rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza ( del 21/10/2022, dep. 24/10/2022) de AVV_NOTAIO per le indagini preliminari di Santa NOME Capua Vetere, che NOME disposto la custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME e gli arresti domiciliari per NOME COGNOME gravemente indiziati del delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di NOME COGNOME, commesso in data 23 aprile 2008, avendo individuato le esigenze cautelari di inquinamento probatorio e di special prevenzione, di cui alle lettere a) e c) COGNOME‘art. 274 proc. pen.
1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, gli indagati, COGNOME avere organizzato incontro con l’COGNOME, simulando la disponibilità a consegnargli la somma in contanti di eu 175.000 – quota parte del credito vantato dalla vittima in relazione al contratto di locaz COGNOME‘officina nella disponibilità del COGNOME, mai onorato – all’apparente fine di un’operazione traslativa COGNOMEa proprietà del bene, lo avrebbero condotto in un luogo isolato ignoto provocandone, con modalità sconosciute, e comunque avendo la disponibilità di armi, la morte, occultandone e sopprimendone il cadavere – mai rinvenuto. Con le aggravanti COGNOMEa minorata difesa e dei motivi abietti.
1.3. La sentenza rescindente, con riguardo alla specifica posizione di NOME COGNOME, NOME rilevato come l’ordinanza gravata avesse valorizzato i seguenti dati indiziari:
l’essere stato, la mattina del 23 aprile 2008, presente COGNOME la officina del COGNOME e, q insieme allo stesso nel corso COGNOMEa mattinata;
i rapporti personali con il COGNOME, desumibili dalla sua partecipazione a precedente diverbio la vittima;
l’accertata disponibilità di armi e la conoscenza del territorio dove la vittima era scompar
il tentativo di condizionare, con minacce, la testimone NOME COGNOME;
l’accordo con NOME COGNOME in ordine al contenuto COGNOMEe dichiarazioni da rendere agli inquir circostanza desumibile da intercettazione in data 14 giugno 2011. Quindi, il AVV_NOTAIO di legittimità NOME ritenuto fondate le doglianze difensive rilevando che:
-Quanto alla mattina del 23 aprile 2008, non era precisato se il COGNOME avesse mai riferit come NOME trascorso quelle ore mentre le fonti indicate dall’ordinanza cassata, NOME COGNOME e NOME COGNOME, “nulla riferiscono in ordine ai momenti successivi rispetto all partenza dall’officina di COGNOME, fascia temporale rispetto alla quale non vi sono indica relative al COGNOME“. Conseguentemente, era ritenuto che “privo di motivazione è l’accertamento secondo il quale COGNOME NOME trascorso assieme ad NOME COGNOME la mattina del 23 aprile 2008″.
-Con riguardo all’elemento indiziario costituito dagli “stretti rapporti” tra gli indagati, desunto da un pregresso diverbio tra COGNOME e COGNOME, la sentenza rescindente NOME rilevato che l’ordinanza non specificava le ragioni che NOMEno portato il COGNOME ad essere presente all’incontro tra NOME e COGNOME.
-Quanto agli interventi del COGNOME per condizionare le indagini, con specifico riguard all’episodio coinvolgente la NOME COGNOME con espressioni condizionanti (“Cosa stai dicendo, sei giovane, ti rovini”) in relazione alla vicenda afferente alla consegna del passaporto, la sentenza rescindente rilevava che l’ordinanza non forniva alcuna informazione circa la vicenda del passaporto, né esplicitava la rilevanza probatoria COGNOME‘episodio de consegna del passaporto a cui la teste NOME assistito.
Propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO COGNOME, con il ministero difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge due motivi.
2.1. Con il primo motivo, la Difesa ricorrente denuncia violazione degli artt. 192 – 273 cod. proc. pen. e 110 – 575 cod. pen. – e correlati vizi COGNOMEa motivazione anche per travisamen COGNOMEa prova in merito al profilo COGNOMEa gravità indiziaria. Ci si duole COGNOMEa mancata valuta logica del materiale indiziario, da parte del AVV_NOTAIO del rinvio, per non averne valutat autonoma capacità dimostrativa e la correlazione univoca, sia in ordine al fatto omicidiario ch in relazione al coinvolgimento del COGNOMECOGNOME COGNOME il AVV_NOTAIO a quo ha fondato su mere circostanze di fatto irrilevanti sotto il profilo indiziario, costituite dai pregressi rapporti con COGNOMECOGNOME da di armi, dalla conoscenza del territorio da parte del COGNOMECOGNOME e dall’avere, questi, eserci pressioni, in realtà inesistenti, sui testimoni, per una vicenda di cui non è chiarita la ril probatoria. Vengono poi presi in esame singoli elementi fattuali, in relazione ai quali motivazione COGNOME‘ordinanza impugnata risulterebbe illogica, anche incorrendo nel travisamento COGNOMEe fonti di prova dichiarativa.
In particolare, si sostiene che nessuno dei testi ( COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME) che han riferito in merito all’incontro, avvenuto la mattina del 24 aprile 2008, tra COGNOME e NOME COGNOME l’ufficio sito all’interno del capannone del primo, ha anche riferito che i due si sareb allontanati in compagnia anche del COGNOME, prima che l’COGNOME sparisse senza più dare notizia di sé. Analoga aporia argomentativa affliggerebbe la motivazione in merito all’affermazione che COGNOME e COGNOME avessero trascorso, insieme, la mattinata, giacchè, quando i due si recarono COGNOME il geom. COGNOME, l’COGNOME era già scomparso da ore.
Il Tribunale distrettuale non ha ricostruito l’adesione del COGNOME al proposito omicidia pacificamente ascritto al COGNOME; non è stato individuato un plausibile movente originario adesivo che possa avere spinto il COGNOME ad aderire al proposito omicidiario del co-indagato; non sono state individuate ragioni COGNOMEa pregressa conoscenza che possano giustificare la condivisione di un così grave delitto. In proposito, si evidenzia che, la mattina COGNOME‘omicid COGNOME si era portato COGNOME l’officina del COGNOME per una riparazione meccanica COGNOMEa propria auto poi aderendo all’invito del COGNOME di portarsi COGNOME il terreno che questi NOME acquistato, men l’ordinanza impugnata non spiega, con la necessaria coerenza logica, il percorso argomentativo
che ha condotto a individuare nella mera presenza del COGNOME COGNOME l’Officina del coindagato, unitamente a tante altre persone, un elemento indiziante del concorso nell’omicidio.
E’ omesso il vaglio COGNOMEa attendibilità di NOME COGNOME, figlia COGNOMEa vittima l’episodio al quale avrebbe assistito in strada ( ovvero la consegna di un passaporto da parte del COGNOME a tale COGNOMECOGNOME due giorni COGNOME la scomparsa del padre, che quel passaporto deteneva nella propria autovettura, e che venne poi ritrovato a distanza di oltre un anno nell’abitazi COGNOMEa vittima), e COGNOMEa attendibilità di una dichiarazione resa a distanza di tre anni dal f comunque, rendendo una versione contrastante con quella COGNOMEa sorella NOME in merito alle concrete circostanze del rinvenimento del documento. D’altro canto – si sottolinea – l denunciante ha assistito alla consegna di un passaporto, non di quello del padre.
Anche le intercettazioni sono travisate dall’ordinanza, che trasforma mere preoccupazioni del COGNOME, ingiustamente coinvolto nel grave fatto omicidiario, in indizi del concorso nel delitto.
Non sarebbe stato provato il contributo causale offerto il COGNOME e nè l’univocità dei singoli in valorizzati dal AVV_NOTAIO a quo, che si risolvono, peraltro, in meri sospetti.
2.2. Con un secondo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e correlati vizi COGNOMEa motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, per cui ci si duol mancato vaglio dei profili COGNOMEa attualità e concretezza e COGNOMEa proporzionalità, atteso ch ricorrente è un ultrasettantenne (75 anni) incensurato, sottoposto a misura cautelare a distanza di quindici anni dal delitto, senza che il Tribunale abbia tenuto conto del c.d. tempo silente assenza di indici di perdurante pericolosità, non specificati dall’ordinanza, che neppure h adeguatamente ed effettivamente valutato la proporzionalità che, in ragione COGNOMEe dedotte circostanze, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere tout court le esigenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.In premessa, va ricordato che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizi motivazione mediante l’indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, il poter giudice del rinvio – che è tenuto ad uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anch premesse logico-giuridiche poste a base COGNOME‘annullamento, non potendo nuovamente valutare questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, costituiscono i presupposti COGNOMEa pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno. (Sez. 6, n. 11641 del 20/02/2018, Rv. 272641) – non è limitato all’esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero is dal restante materiale probatorio, avendo l’onere di fornire adeguata motivazione in ordin all’iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singo specificati con la sentenza di rinvio. (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273628; Sez. 2 n. 37407 del 06/11/2020, Rv. 280660). Il giudice di merito non è, cioè, vincolato né condizionat da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindent spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle e processuali e di apprezzare il significato e il valore COGNOMEe relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861, in una fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che NOME
prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie).
2. Venendo allo scrutinio dei motivi di censura correlati al profilo COGNOMEa gravità indiziaria, os il Collegio che il Tribunale distrettuale – a cui la sentenza rescindente, ritenuto acclara movente onnicidiario, ricondotto agli interessi economici del COGNOME e al rapporto conflittuale l’COGNOME, che NOME dato luogo a un’importante controversia e indotto la vittima a confidare temere per la propria incolumità, NOME demandato, con specifico riferimento alla posizione di NOME COGNOME: a) l’accertamento che il COGNOME avesse trascorso assieme ad NOME COGNOME la mattina del 23 aprile 2008; b) la verifica degli stretti rapporti con COGNOME che avessero p portare il COGNOME ad essere presente all’incontro tra COGNOME e COGNOME; c) il chiarimento in me alla vicenda del passaporto e alla sua rilevanza probatoria – ha svolto un puntuale esame COGNOMEe singole censure del giudice di legittimità, confrontandosi con quelle COGNOMEa difesa, e giungendo confermare le valutazioni del G.I.P. attraverso plausibili argomentazioni, che non prestano fianco alle censure di illogicità formulate dal ricorrente.
2.1. Dunque – premesso che il Tribunale distrettuale ha adottato una ordinanza cumulativa per la posizione di entrambi gli indagati, e che ha chiarito come “la valutazione del compendio indiziario a carico del COGNOME verrà analizzato unitamente a quello del COGNOME per ovvi motivi carattere logico argomentativo”, e che, anche nella presente disamina non potrà prescindersi dalle valutazioni operate nei confronti del co-indagato, anche in ragione COGNOMEa censura del Difesa di COGNOME in merito alla mancata valutazione COGNOMEa autonoma capacità dimostrativa e COGNOMEa correlazione univoca in ordine al fatto omicidiario, oltre che in relazione al coinvolgimento COGNOME – osserva il Collegio che, in sintesi, l’ordinanza impugnata ha affermato, in mod convincente, che i due indagati NOMEno trascorso insieme la mattina, almeno fino all’incirc all’ora del pranzo; che con COGNOME e COGNOME si trovava anche l’COGNOME, che si era allontan con loro dall’officina del COGNOME, la mattina COGNOMEa sua scomparsa, e che i due indagati fosser ultime persone con le quali era stato visto l’COGNOME prima di scomparire senza dare più noti di sè.
A tale esito il Tribunale è giunto valorizzando gli elementi emersi dall’attività investig risolvendo le aporie argonnentative segnalate dalla sentenza rescindente.
3.1. In particolare, con riguardo alla circostanza che la vittima si trovasse quella mattina COGNOME e COGNOMECOGNOME il Tribunale del riesame ha considerato che COGNOME NOME era giunto con la sua autovettura COGNOME l’autorimessa del COGNOME, dove poi, COGNOME la sua scomparsa, l’auto venne rinvenuta, parcheggiata dove era stata lasciata, chiusa a chiave, con effetti personali all’inte
2.2.2. Sono state, inoltre, valorizzate le parole del figlio del COGNOME, NOME, il quale, a COGNOMEa vittima, NOME COGNOME, che gli chiedeva se NOME NOME fossero rientrati dalla ban
dove avrebbero dovuto recarsi insieme, secondo accordi già presi in precedenza e di cui i COGNOME era stato messo al corrente dall’COGNOME – ebbe a rispondere ” che non erano COGNOME tornati”.
3.2. Circa le ragioni COGNOMEa presenza del COGNOME COGNOME l’officina del COGNOME, l’ordinanza ha spieg come il COGNOME avesse già intessuto pregressi rapporti con il COGNOMECOGNOME il quale NOME anche assistit a una COGNOMEe tanti liti con l’COGNOMECOGNOME come descritto nell’ordinanza del G.I.P.; quindi, sono richiamate le dichiarazioni rese dal cognato COGNOMEa vittima, NOME COGNOMECOGNOME in sede di denuncia del 23 aprile 2008, e il verbale COGNOMEe sue dichiarazioni del 22 giugno 2011: questi ha ricordato come giunto quella mattina COGNOME il capannone del COGNOME, “sulla porta di ingresso, appoggiato a un’anta, vi era una persona che ho saputo essere COGNOME NOME che io ebbi modo di descrivere il giorno COGNOMEa denuncia COGNOMEa scomparsa di mio cognato”; COGNOME ebbe anche a riferire di avere udito COGNOME dire al COGNOME di attendere circa mezz’ora per “fare quell’operazione”, espressione sintomatica di un pregresso accordo tra i due. La presenza del COGNOME COGNOME il capannone del COGNOME e il loro allontanamento congiunto è confermata dalle dichiarazioni del figlio di NOME, ( del 24 aprile 2008), il quale riferì che, COGNOME l’incontro nell’ufficio aziendale tra i e COGNOME, e COGNOME che i due si erano salutati, COGNOME e COGNOME si allontanarono insieme a bordo COGNOME‘auto del COGNOME, da questi condotta. A conferma COGNOMEa circostanza che COGNOME e COGNOME si fossero allontanati insieme dall’officina, quella mattina, l’ordinanza impugnata ha richiama anche le dichiarazioni del geometra COGNOME, nelle s.i.t. del 06 maggio 2008, in cui riferi COGNOME‘incontro avuto quella mattina, all’incirca alle 11, con COGNOME e COGNOME, durante il quale COGNOME NOME riferito che, in compagnia del COGNOME, era appena stato nel terreno oggetto COGNOMEa compravendita di cui si era interessato il COGNOME, e che i due viaggiavano a bordo di una Nissan grigia ( come riferito anche da NOME COGNOME), oltre che la stessa memoria difensiva a pg. 15 In specie, l’ordinanza ha ritenuto di rilevante rilievo indiziario a carico del COGNOME la circos che egli si fosse recato insieme al NOME COGNOME quel terreno (circostanza riferita anche d NOME COGNOMECOGNOME perché ritenuta significativa COGNOMEa precostituzione di un alibi, sebbene tard finalizzato, in particolare, a sconfessare il prospettato movente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.3. Da tali elementi, il Tribunale, con razionale deduzione, ha opinato, anche in ragione COGNOME‘ar extraurbana in cui si trovava il capannone del COGNOME, dove la vittima e gli indagati si erano tr quella mattina, che COGNOME l’officina quella mattina si fossero trovati COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME una certa “operazione”) e lo stesso COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME incontrare COGNOMECOGNOME sulla base di u pregresso accordo di cui ha riferito COGNOME); che COGNOMECOGNOME COGNOME avere incontrato COGNOMECOGNOME COGNOME fosse allontanato da solo, a piedi, ma, avendo lasciato la propria auto con gli effetti person COGNOME l’officina del COGNOME, “si sia necessariamente accompagnato a costoro”, dovendo recarsi in banca per ricevere il denaro pattuito per la cessione del capannone al COGNOME.
Il Tribunale ha, dunque, evinto, sulla base di una ricostruzione logicamente congruente di tali dati investigativi, che COGNOME COGNOME l’officina unitamente al COGNOME COGNOME al COGNOMECOGNOME COGNOME qu quanto riferito dagli indagati ed emerso da altre fonti dichiarative, si erano allontanati insi all’incirca alle 9.20, a bordo COGNOME‘autovettura del COGNOME, non consentendo le evidenzi circostanze letture alternative degli eventi; da lì, gli indagati si erano recati insieme pr terreno che il COGNOME intendeva ( almeno in apparenza) acquistare, e, successivamente, NOMEno
raggiunto il geometra COGNOME COGNOME alle 11 circa), prima di dirigersi verso le rispettive abitazioni, p COGNOMEa foratura COGNOMEa gomma riferita da NOME COGNOME.
3.4. A siffatta ricostruzione il Tribunale giunge prescindendo dalla circostanza – evidenziata dall Difesa – che né COGNOME COGNOME COGNOME avessero riferito di avere visto COGNOME COGNOME l’offic insieme a COGNOME e COGNOME, ritenendo del tutto destituito di fondamento, alla luce COGNOME‘atti investigativa, il tentativo COGNOMEa difesa di anticipare l’incontro al giorno precedente, sia p smentito dalle testimonianze dei familiari COGNOMEa vittima e di COGNOME ( che trascorse con il pomeriggio del 22 aprile), sia perché l’incontro del 23 aprile trova conferma nelle stesse (fal dichiarazioni rese dal COGNOME nell’unico interrogatorio ritenuto utilizzabile.
4. Vi è, nell’ordinanza impugnata, puntuale e razionale replica anche alla censura incentrata sull’analisi del traffico telefonico del COGNOME e COGNOMEa vittima, la mattina COGNOME‘omicidio, nell’or si assume essere quello in cui sarebbe scomparso l’COGNOME. E’ stata sottolineata, a risolvere l contraddizione segnalata sul punto dalla sentenza rescindente, quale elemento indiziario rilevante, la coincidenza costituita dall’assenza di traffico telefonico sia sul cellulare del che su quello COGNOMEa vittima e la anomalia di una tale circostanza rispetto alle abitudini del Car come risultanti dai tabulati dei giorni successivi, nonché il dato che, invece, il COGNOME, ch trovava certamente con il COGNOME nell’orario in questione, fosse raggiungibile telefonicamente. E sulla base di tali dati fattuali che il Tribunale ha desunto che – contrariamente a quanto ha sostenuto la Difesa – essi si trovassero in area servita da ponti ripetitori e che, quindi, il avesse volontariamente spento il proprio cellulare, per eludere la tracciabilità dei s spostamenti per oltre due ore, altrimenti risultando inspiegabile la assenza di traffico telefon sul suo apparecchio.
5. Anche il tema correlato al tentativo di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME crearsi alibi o testimoni per coprire arco temporale COGNOMEa mattina del 23 aprile 2008 è stato affrontato con esauriente scrutinio. A ta fini, il Tribunale ha precisato – per risolvere il vizio argomentativo evidenziato dalla Cort di cassazione – di avere utilizzato ( non quelle del COGNOME confluite nel memoriale, come detto, dichiarate inutilizzabili ma) le dichiarazioni di NOME COGNOME, e la seguente conversazione questi e NOME COGNOMECOGNOME convergenti nel senso che, come si legge nel verbale di s.i.t. rilasciate da NOME COGNOME, “dal luogo in cui asseriva di aver forato, faceva prima a ritornare all’officina e non a raggiungere la mia “( pg. 15 COGNOME‘ordinanza), sottolineando come, con tale condotta, COGNOME e COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME si trovavano insieme, all’incirca alle 12 ) avessero volut garantirsi una testimonianza di comodo in relazione a una parte del tempo in cui si erano allontanati o in ordine alla vettura utilizzata, nonché quanto riferito dal geometra COGNOMECOGNOME COGNOME l’incontro avuto con gli indagati la mattina del 23 aprile 2008, nelle ore in cui l’Ott scomparve. Anche in tal caso, per le peculiarità COGNOMEa vicenda, la Corte ha valorizzato il d indiziario nel senso che il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME mostra COGNOME‘intento del primo di acquisire al terreno ( poi mai perfezionatosi) – avessero voluto allontanare da sè i sospetti, giacc quell’acquisto avrebbe fatto venire meno il movente ( correlato all’imminente sfratto da capannone).
Risulta chiarito, nell’ordinanza impugnata, anche il tema del rinvenimento del passaporto, oggetto di censura da parte COGNOMEa Corte di cassazione, giacchè il Tribunale distrettuale ha spiegato che, all’interno COGNOME‘autovettura COGNOME‘COGNOME, vennero rinvenuti la sua giacca e il portafogli le carte di credito, una COGNOMEe quali clonata a distanza di qualche giorno, mentre mancava il passaporto e denaro contante ( come dichiarato da NOME COGNOME); da tanto, i giudici di merito hanno tratto il convincimento che l’autovettura fosse stata regolarmente chiusa a chiave dall’COGNOME che, dunque, l’NOME con sé al momento COGNOMEa scomparsa, e che qualcuno avesse prelevato il denaro al suo interno. Sotto tale ultimo profilo, l’ordinanza ha richiamato dichiarazioni del teste COGNOME ( già ritenute valida prova diretta dalla sentenza rescindent occasionale cliente del COGNOME, il quale ha riferito di essersi recato COGNOME l’officina del Ca giorno COGNOME la scomparsa COGNOME‘COGNOME e di avere ivi notato la sua autovettura ( che conosceva) con uno sportello aperto. GLYPH Tale circostanza è stata ritenuta, dall’ordinanza impugnata, compatibile con il possesso COGNOMEe chiavi COGNOME‘autovettura da parte di terzi, che l’hanno aper prelevando il denaro e il passaporto.
6.1. Con riguardo al passaporto – che, secondo la figlia COGNOMEa vittima, NOME, avrebbe dovuto essere nell’auto del padre- v’è da dire che esso venne sì ritrovato, a distanza di quasi un anno nell’abitazione COGNOMEa vittima ( in luogo in cui le figlie l’NOMEno invano già cercato in preceden ma, l’ordinanza impugnata ha evidenziato una peculiare circostanza riferita dalla donna, la quale NOME visto, due giorni COGNOME la scomparsa del padre, mentre era ferma in auto nel traffico, un uomo, poi riconosciuto fotograficamente nel COGNOME, che consegnava un passaporto a tale COGNOME, persona conosciuta dalla teste, il quale si accorse COGNOMEa presenza COGNOMEa giovane. Sul punto, il Tribunale ha considerato che il rinvenimento a distanza di tempo del passaporto nell’abitazione COGNOMEa vittima è spiegabile con un ingresso clandestino finalizzato a sconfessare racconto di NOME COGNOME. In tal modo la ordinanza impugnata ha risolto l’aporia riscontrata dalla Corte di cassazione, che NOME evidenziato la mancanza di chiarezza in merito alla vicenda fattuale e alla inferenza indiziaria di tale elemento.
Quanto all’ingiustificata movimentazione COGNOMEe autovetture presenti nel piazzale in uso al COGNOME, avvenuta il giorno successivo alla scomparsa di NOME, il Tribunale ha richiamato l testimonianze del luogotenente COGNOME, che ha smentito l’autorizzazione preventiva allo spostamento dei veicoli, e la conversazione telefonica tra COGNOME NOME e la fidanzata, figlia del COGNOME, durante la quale il primo chiede alla domma “se i carabinieri fossero andati via e se avessero visto le macchine che COGNOME NOME NOME tolto dall’officina ricevendo la risposta COGNOME ragazza in cui sembra dirgli di non parlarne”. Questo spostamento clandestino COGNOMEe autovetture – ritenuto “ingiustificato, illogico, non pertinente alle circostanze” – è stato valorizzato di per sé dal Tribunale, quale ulteriore indizio grave a carico del COGNOME ( la cui versione sul punto è s ritenuta del tutto inattendibile), in quanto espressivo COGNOMEa urgenza di eliminare il peri rappresentato dalla presenza di vetture che potevano collegare il COGNOME all’omicidio indipendentemente dagli esiti investigativi comprovanti la effettiva sparizione COGNOMEa autovettu utilizzata per la consumazione COGNOME‘omicidio.
La ricostruzione degli accadimenti COGNOMEa mattina del 23 aprile 2008 offerta dall’ordinanza impugnata risulta, invero, del tutto plausibile, oltre che coerente con i dati investigati mattina COGNOMEa scomparsa, si erano recati COGNOME il capannone del COGNOME, sia il COGNOME, che l’COGNOME; COGNOME si era precedentemente accordato con COGNOME per “fare un’operazione”, per cui COGNOME attendere circa mezz’ora, non certo riferibile alla riparazione all’autovettura del COGNOME come da questi sostenuto); COGNOME era arrivato sul posto a bordo COGNOMEa sua autovettura, per incontrarsi con COGNOME, con il quale avrebbero dovuto recarsi in banca per l’operazione di trasferimento di danaro correlato all’acquisto del capannone, come da accordi precedenti; in effetti, i due si recarono nell’ufficio aziendale e, COGNOME un colloquio di circa dieci minuti, Ru COGNOME e COGNOME si allontanarono a bordo COGNOME‘autovettura del COGNOME, una Nissan Patrol di color grigio, apparentemente per recarsi in banca, dove, in realtà, non giunsero mai, mentre, da quel momento, l’COGNOME ( che NOME con sé il passaporto e il telefono cellulare) non ha più dato notizie di sé. Nell’arco temporale immediatamente successivo, e per circa due ore, COGNOME volontariamente sia il suo cellulare che quello di COGNOMECOGNOME per eludere la tracciabilità d spostamenti. Dalle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, è emerso che COGNOME COGNOME COGNOME si recarono, quella stessa mattina, prima COGNOME un terreno del COGNOME poi, alle 11 circa, COGNOME l studio del geometra COGNOMECOGNOME quindi, sulla via del rientro, si verificò la foratura COGNOMEa gom COGNOME‘auto, costituente il tentativo di costruirsi un alibi per coprire una parte COGNOME‘arco temp in cui si registrò la sparizione COGNOME‘COGNOMECOGNOME
8.1. Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia compiutamente argomentato in merito alla certa presenza del COGNOME COGNOME il capannone del COGNOME, agli accordi già presi con questi per una certa “operazione”; alla circostanza che essi si allontanarono, come ragionevolmente dedotto dall’insieme di elementi indiziari valorizzati, unitamente all’COGNOME, momento dal qua quest’ultimo è scomparso; alla deduzione che COGNOME abbia trascorso il resto COGNOMEa mattinata con il COGNOME.
Quanto al ruolo del COGNOMECOGNOME la ordinanza impugnata ha spiegato bene come le evidenze investigative diano conto COGNOMEa condivisione del proposito omicidiario del COGNOMECOGNOME avendone sposato i propositi criminosi, prestandosi in maniera fattiva alla perpetrazione dei reati, sia n fase COGNOMEa eliminazione fisica COGNOME‘COGNOME che nell’occultamento del cadavere.
9.1. A riscontro di tale ricostruzione sono stati valorizzati la circostanza che COGNOME aves assistito già in passato a una discussione tra COGNOME e COGNOME; l’appuntamento tra COGNOME per quella mattina “per fare quell’operazione”, la profonda conoscenza del territorio e i possesso di armi ( una COGNOMEe quali non rinvenuta in sede di perquisizione) del COGNOME; i comportamenti tenuti successivamente alla scomparsa COGNOME‘COGNOME, che pure erano stati oggetto COGNOMEe censure del giudice di legittimità, per i quali il AVV_NOTAIO del rinvio ha compiut congruo scrutinio, colmando le lacune argonnentative evidenziate dalla sentenza rescindente. Invero, l’ordinanza impugnata:
ha chiarito la valenza indiziaria, a carico del COGNOME, COGNOMEa vicenda del passaporto richiamando le attendibili dichiarazioni di una COGNOMEe figlie COGNOMEa vittima (NOME proposito COGNOMEa consegna del documento, da parte del COGNOME al COGNOME NOME, alla quale NOME assistito, e il riconoscimento certo da questa effettuato a carico del COGNOME, e ha valorizzato, come riscontro al tentativo del COGNOME di allontanare da sé i sospetti di un su coinvolgimento nel fatto, anche le minacce da questi rivolte alla giovane ( come confermato dalla sorella NOME), negli uffici COGNOMEa Procura COGNOMEa Repubblica – dove erano presenti pe un’audizione, anche COGNOME e COGNOME, oltre a NOME COGNOME. La ordinanza ha considerato, a proposito di tale anomala vicenda, che essa ben si spiega con il tentativo del COGNOME di smentire il racconto COGNOMEa giovane proprio con riguardo alla circostanza COGNOMEa consegna del passaporto, e dunque, per allontanare da sé elementi significativi del suo coinvolgimento nell’omicidio. E, in effetti, in quella occasione, la testimone NOME omesso di verbalizzare la predetta circostanza, proprio per la suggestione indotta dalle parole minacciose del COGNOME.
ha valorizzato le ulteriori condotte di condizionamento COGNOMEe deposizioni COGNOMEe font dichiarative, richiamando la conversazione ritenuta espressiva COGNOME‘ “interesse del COGNOME e del COGNOME a mantenere l’allineamento COGNOMEe rispettive deposizioni”, dimostrativa di un accordo tra i due indagati, sottolineando il significativo dato dall’utilizzo, in tal caso, telefono in uso a terzi, per evitare di essere intercettati; ha COGNOME richiamato i cont telefonici con COGNOME COGNOME COGNOME le audizioni COGNOMEe fonti informative ( NOME) e intercettazioni tra COGNOME e gli operai, comprovanti l’attuazione di comportamenti finalizza a indurre la reticenza degli operai (“hai capito come devi dire-…. Dici che non so niente e non vedo niente, lì ci sono sempre un sacco di macchine”), come riscontrato dalla ulteriore conversazione, nella quale il COGNOME afferma, conclusivamente, ” hanno i fogli tanto li hanno riempiti di merda”, e dalla audizione del COGNOME stesso che, effettivamente, dichiarerà di non ricordare nulla e di non avere visto niente. Ancora, è stata ricordata le minaccia di COGNOME a COGNOME NOME, figlia COGNOMEa vittima, per indurla alla reticenza e allontanare collegamento con la scomparsa del padre.
10.Ritiene, in sintesi, il Collegio che l’ordinanza impugnata abbia risolto congruamente le apori denunciate dal AVV_NOTAIO di legittimità con riguardo ai temi segnalati nella sentenza rescindente. Come è noto, il controllo di legittimità deve riguardare solo la “giustificazione interna” d elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni, non anche la “giustificazione esterna” attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate. Ne consegue che la ordinanza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche COGNOMEa Corte RAGIONE_SOCIALEzione nell’ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamen stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito.
Anche il motivo afferente al profilo COGNOMEe esigenze cautelari non coglie nel segno.
L’ordinanza impugnata ha fatto buon uso di consolidati principi, espressamente richiamando la duplice presunzione di legge di cui all’art. 275 co. 3 cod. proc. pen, valevole per la fattispecie esame, e, nel valutare il fattore temporale, che viene qui in rilievo – trattandosi di un f risalente a oltre quindici anni fa – alla luce COGNOMEa previsione di cui all’art. 292 cod.proc.pe evidenziato come il tempo decorso dai fatti criminosi non svolga alcun effetto sulla attualità COGNOME esigenze cautelari, “alla luce COGNOME‘elevato allarme sociale derivante dalle condotte in oggetto”. L’ordinanza ha rilevato come si tratti di condotta connotata da modalità esecutive estremamente gravi, anche per la dettagliata programmazione che le ha precedute, e ha valorizzato la spregiudicatezza dimostrata dagli indagati nel tentativo, attuato negli anni, “di condizionare le indagini, di deviarle, di intimidire i testi così da renderli reticenti al fine di garantirsi l’ con conseguente attualità anche del pericolo di inquinamento probatorio. La prognosi negativa , peraltro, trova sostegno – e tanto rileva ai fini del requisito COGNOMEa attualità – anche contestazione COGNOMEa circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, indubitabilmente espressiv di una predisposizione alla commissione di gravi fatti criminosi.
11.1. Con specifico riferimento al COGNOME, l’ordinanza impugnata ha stigmatizzato negativamente la personalità COGNOME‘indagato che, pur non nutrendo alcun motivo personale di astio nei confronti COGNOME‘COGNOME, non ha esitato a condividere i propositi criminali del COGNOME partecipa fattivamente alla realizzazione di odiosi delitti, quale indice “altamente sintomatico di una personalità fortemente negativa e pericolosa”. Ancora, sono stati evidenziati a suo carico i gravi precedenti penali per violazione COGNOMEa legge sulle armi.
E’ sulla base di un complesso di elementi significativi di insuperata pericolosità sociale che ordinanza impugnata ha confermato – con argomentazioni logicamente congruenti oltre che supportate da oggettivi dati fattuali – un giudizio di attuale pericolosità nei confron ricorrente, e ribadita la necessità di sottoposizione a regime detentivo, sebbene nella forma attenuate degli arresti domiciliari, ciò che consente di ritenere superate le obiezioni difens correlate all’età del ricorrente.
L’epilogo del presente scrutinio di legittimità, come premesso, è la declaratoria d inammissibilità del ricorso, non ricorrendo né la inosservanza del mandato rescindente da parte del Tribunale distrettuale, che, invece, ha condotto un esame diligente e scrupoloso dei profili censurati dal AVV_NOTAIO di legittimità, né i vizi motivazionali denunciati dal ricorrente.
12.1. E’ noto, invero, che « sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogic quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto giungere a conclusioni differenti sui punti COGNOME‘attendibilità, COGNOMEa credibilità, COGNOMEo spessor valenza probatoria del singolo elemento….» ciò in quanto con i motivi di ricorso per cassazione, sono deducibili solo «censure attinenti a vizi COGNOMEa motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o co
atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo» (Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021 ,Rv. 280747). Più in generale, è preclusa, in sede di legittimità, « la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento COGNOMEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente c maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quel adottati dal giudice del merito»(Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628). Specificamente, sulle misure cautelari, « il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza COGNOMEe esigenze caute/ari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità COGNOMEa motivazione d provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito» ( Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280601). In ultima analisi, si è incisivamente esplicato che tali limiti sono connaturali, non solo alla funzione nomofilattica de Corte, ma più specificamente alle caratteristiche intrinseche del sindacato di legittimi ex art. 606, comma 1, lett. e) che «concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione ch devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti COGNOMEa motivazione posta a fondamento COGNOMEa decisione, non già nei confronti COGNOMEa valutazione probatoria sottesa….» (Cass. Sez. 5 -, n. 33139 del 28/09/2020 in motivazione).
12.2. Il ricorso, in quanto non conforme ai criteri di sindacato sulla logicità COGNOMEa motivazi risulta, dunque, inammissibilmente proposto.
13. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro 3000,00 in favore COGNOMEa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, addì 07 novembre 2023
Il onsigliere estensore