Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 04/07/2023 dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 04/07/2023, il Tribunale di Potenza, adito da RAGIONE_SOCIALE con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Potenza a seguito di nuova domanda cautelare – formulata dopo che il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva rigettato le richieste di convalida del fermo e di applicazione della misura, dichiarando la propria incompetenza – in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 30 del 1990, come meglio specificato ai capi 1) e 5) della provvisoria incolpazione.
COGNOME 2. Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla contraddittorietà del provvedimento rispetto ad altra ordinanza, pronunciata sempre il 12/06/2023, in cui lo stesso G.i.p. aveva affermato che “allo stato attuale la gravità indiziaria stata esclusa soltanto per COGNOME RAGIONE_SOCIALE“. Al riguardo, dopo aver censurato l’adesione del Tribunale a quanto sostenuto dal G.i.p. potentino in ordine alla diversa valutazione operata rispetto al G.i.p. del Tribunale di Lecce (che aveva convalidato il fermo in data 01/06/2023, nè aveva applicato la misura), la difesa ricorrente evidenzia la clamorosa illogicità della spiegazione fornita dal Tribunale circa la prospettata contraddizione insita nelle due ordinanze del G.i.p. di Potenza, stando alla quale nella prima si era fatto riferimento alla sola aggravante della trasnazionalità.
2.2. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valorizzazione di due episodi del maggio 2023, essendo essi estranei all’arco temporale che era stato compiutamente definito nella prima ordinanza (ottobre 2022 – marzo 2023). La difesa censura l’omessa pronuncia sul punto, pur avendo il Tribunale definito irrilevante la questione, dal momento che il reato associativo era stato contestato con condotta perdurante.
Sotto altro profilo, la difesa censura l’affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe irrilevante il richiamo ad episodi del 2013, in cui il COGNOME sarebbe stato implicato, per essere tali episodi al di fuori del perimetro temporale considerato. Si deduce, al riguardo, che in realtà il Tribunale aveva valorizzato tali episodi sostegno della gravità indiziaria (senza peraltro indicare l’epilogo di tali vicende
2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si lamenta l’acritica adesione del Tribunale alle argomentazioni svolte dal G.i.p., costantemente e ciclicamente ripetute dall’ordinanza impugnata. In particolare, quanto all’identificazione del COGNOME, si censura il passaggio motivazionale relativo all’episodio del 15/12/2022, in cui il presunto sodale COGNOME NOME si sarebbe spostato verso l’abitazione del ricorrente, con manovra ritenuta “compatibile” con il riaccompagnamento di quest’ultimo dopo l’incontro, essendo il parametro di mera compatibilità inidoneo a soddisfare il requisito della qualificata probabilità di colpevolezza. Quanto all’ulteriore elemento costituito da fatto che l’COGNOME, al rientro verso la Basilicata, era stato controllato con del pescat a bordo dell’auto, la difesa richiama quanto già evidenziato dal G.i.p. di Lecce circa l’inidoneità di tale risultanza a identificare il ricorrente. Allo stesso modo, i con del 29/10/2022 tra l’COGNOME e il “leccese” costituivano elemento insufficiente per la sussistenza della gravità indiziaria, ben potendo tali contatti riferirsi a perso diversa dal COGNOME. Con riferimento agli episodi del 07/01/2023 e del 06/03/2023, si censura l’ordinanza per aver ritenuto sufficiente, quanto al coinvolgimento del
COGNOME nell’attività associativa, il fatto che altri soggetti (COGNOME NOME NOME nel primo caso, COGNOME NOME e COGNOME NOME nel secondo) si fossero recati in Frigole – zona di residenza del ricorrente – per ritirare il provento dell’attivit spaccio. Si lamenta infine la mancata considerazione del fatto che il COGNOME aveva rapporti di collaborazione commerciale con il proprietario (titolare di una friggitori in San Cataldo) del secondo furgone monitorato il 15/05/2023,.
In definitiva, la difesa deduce l’insufficienza degli elementi acquisit richiamando le considerazioni del G.i.p. del Tribunale di Lecce in ordine al fatto che il ricorrente non era stato mai intercettato né individuato nell’ambito di serviz di osservazione, e neppure coinvolto in conversazioni intercettate “individualizzanti”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato.
Il primo ordine di censure è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze motivatamente disattese dal Tribunale di Potenza, con un percorso privo di criticità qui deducibili.
2.1. Il Tribunale (pag. 6 segg.) ha infatti escluso la sussistenza di contraddizioni nelle due ordinanze emesse dal G.i.p. del Tribunale di Potenza in data 12/06/2023, dopo la declaratoria di incompetenza dell’A.G. leccese, chiarendo che la prima non riguardava il COGNOME, ma altri indagati, e che la posizione dell’odierno ricorrente, per come valutata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, era stata in quel proy t nd v Irnnt rv i T o ta a proposito dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 3, t Solo nella seconda ordinanza – riesaminata dal Tribunale di Potenza con il provvedimento in questa sede impugnato – il G.i.p. potentino si era occupato specificamente della posizione del COGNOME, ravvisando (a differenza del G.i.p. originariamente investito della domanda cautelare) la gravità indiziaria per i reati a lui ascritti.
Si tratta di un percorso argomentativo non scalfito dalle osservazioni, meramente ripropositive, formulate dalla difesa ricorrente.
2.2. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi quanto alla doglianza relativa alla valorizzazione di un episodio del maggio 2023, formulata sull’assunto che l’imputazione associativa riguarderebbe il periodo compreso tra il novembre 2022 ed il marzo 2023.
Si tratta invero della mera riproposizione di una censura del tutto inconsistente, avuto riguardo all’accusa di partecipazione ad un sodalizio “tuttora perdurante, ascritta al COGNOME al capo 1), come del resto puntualmente osservato dal Tribunale nell’ordinanza impugnata.
3. Per ciò che riguarda le censure concernenti la gravità indiziaria, deve osservarsi che i rilievi difensivi appaiono convergenti nel contestare l’avvenuta identificazione nel COGNOME, titolare di una pescheria in San Cataldo, del soggetto gravante nella predetta zona inserito – con funzioni di referente per la piazza di spaccio di Frigole e San Cataldo di Lecce – nel contesto associativo dedito al narcotraffico facente capo ai fratelli albanesi COGNOME: un sodalizio con basi logistiche in Scanzano Ionico e in Grottaglie, in condizione di comunicare riservatamente attraverso criptofonini, utilizzati anche per rendere operativi i corrieri utilizzati la consegna dello stupefacente ed il ritiro del danaro incassato (cfr. su tale inquadramento cfr. pag. 14 segg. dell’ordinanza applicativa della misura).
Si è visto in particolare che, a sostegno della prospettazione difensiva, si fa leva sull’assenza di conversazioni coinvolgenti il COGNOME e sulla scarsa consistenza delle risultanze valorizzate per l’identificazione dal Tribunale, la cui motivazion era connotata da continue inutili ripetizioni.
Al riguardo, deve osservarsi che – se è vero che la tecnica redazionale adottata dal Tribunale appare discutibile (l’ordinanza consta di complessive 189 pagine per una sola posizione e per la valutazione di due capi di accusa, con l’integrale ripetizione, alle pagg. 154-168, delle considerazioni svolte nelle pagine precedenti a partire da pag. 140) – è anche vero che, in una valutazione congiunta e coordinata delle risultanze accusatorie, valorizzate dal G.i.p. e poi dal Tribunale, il titolo cautelare resiste alle censure difensive.
3.1. Si ritiene di porre l’accento sulle conversazioni riportate a pag. 141 segg. dell’ordinanza, in cui il Tribunale, introducendo il paragrafo intitolato “Il merca di RAGIONE_SOCIALE“, chiarisce tra l’altro che l’COGNOME comunicava con l’interlocutore leccese a mezzo criptochat, con la conseguente possibilità, in ambientale, di ascoltare solo la voce del primo, poiché il secondo dettava al trascrittore automatico del cellulare (circostanza, quest’ultima, che ha di sicuro rivestito un centrale rilievo nelle difficoltà di identificare compiutamente tale interlocutore, p finalmente individuato nel COGNOME).
Viene in rilievo, in particolare (pag. 143), la conversazione tra COGNOME e il corriere COGNOME (incaricato di una movimentazione di stupefacente a Lecce), nella quale il primo impartisce le necessarie istruzioni per la consegna della droga nei pressi della pescheria del COGNOME, dove sarebbe stato raggiunto dagli acquirenti per il ritiro. Alle perplessità del COGNOME, preoccupato di non disporre di coperture o di staffette, l’COGNOME lo rassicura dicendogli che sarebbe bastato farsi vedere al suo arrivo in pescheria a San Cataldo, con la raccomandazione di lasciare il criptofonino nelle mani del COGNOME (“lascia anche il telefono…e al momenti prendi il pesce per me”).
3.2. Si tratta di un elemento di indiscutibile valenza accusatoria proprio per l’identificazione del COGNOME, non contestato con adeguata specificità dalla difesa: un elemento che consente di conferire sufficiente idoneità e concretezza alle ulteriori risultanze richiamate in ricorso. Si allude in particolare: alla manovra con l’auto effettuata dall’COGNOME nei pressi dell’abitazione del COGNOME, ritenuta “compatibile” con il riaccompagnamento di quest’ultimo al termine di un incontro; alla presenza di pescato nell’auto dell’COGNOME, di ritorno verso la Basilicata con la somma di Euro 11.000, accertata dagli operanti in occasione di un controllo in cui l’COGNOME aveva mendacemente sostenuto di aver comprato il pesce a Taranto; alla accertata presenza in Frigole (zona di residenza del ricorrente), in due distinte occasioni, di altrettanti uomini dell’organizzazione recatisi sul posto per ritirare provento dell’attività di spaccio.
Deve altresì osservarsi, da un lato, che l’esplicita individuazione nella pescheria del COGNOME del luogo di riferimento per la consegna dello stupefacente e del criptofonino, operata dall’COGNOME nell’istruire il corriere, ‘,<consente di ritene tutt'altro che illogica anche la valorizzazione di ulteriori risultanze, quali l'accert presenza del COGNOME a Scanzano, proprio nel vicoletto dove si trovava l'abitazione dei fratelli COGNOME (il ricorrente era stato visto arrivare dagli operanti con il prop furgone: cfr. pag. 91 dell'ordinanza genetica). A conclusioni non diverse, d'altro lato, deve pervenirsi in relazione alla perfetta coincidenza tra il luogo dell'arrest del ricorrente e quello in cui si erano recati, per i traffici, i fratelli COGNOME e g associati COGNOME e COGNOME (cfr. pag. 92 ord. G.i.p.).
3.3. In tale univoco contesto, nessun particolare rilievo può attribuirsi al passaggio motivazionale avente ad oggetto la valorizzazione di un coinvolgimento del COGNOME in attività illecite già nel 2013, passaggio censurato dal ricorrente perché relativo a fatti estranei all'imputazione.
Si tratta invero di un elemento di cui la difesa non ha illustrato non solo la decisività, ma anche l'effettiva e concreta rilevanza nel compendio argomentativo complessivamente desumibile dalla valutazione congiunta e coordinata delle due decisioni cautelari (cfr. sul punto Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988, secondo la quale «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure
a
la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione»)
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27 itobre 2023 Il Consiglie COGNOME e sore
Il Presidente