Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34793 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34793 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Catanzaro il 6/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alle considerazioni del pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria in relazione ai reati di usura, estorsione e riciclaggio contestati all’indagato e la misura della custodia in carcere già applicata al predetto in forza dell’ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro il 3 Aprile 2025, mentre ha sostituito in relazione al reato di esercizio abusivo del credito contestato al capo 11 la
misura custodiale con quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza domiciliare notturna.
Nell’incolpazione provvisoria vengono contestati al COGNOME diversi reati di usura aggravata e di esercizio abusivo del credito, un episodio di estorsione e uno di autoriciclaggio.
Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi in ordine a tutte le fattispecie contestate, ma ha evidenziato che il reato di esercizio abusivo del credito non consente di legittimare l’applicazione della misura cautelare e, pertanto, ha ritenuto di rimodulare e sostituirla con quella congrua a fronteggiare le esigenze di cautela.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’i ndagato, deducendo quanto segue:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di usura contestato al capo 1 in danno di COGNOME NOME, poiché la motivazione è lacunosa e non risponde ai rilievi difensivi.
In particolare la difesa lamenta che il collegio non avrebbe considerato che il prestito è stato elargito da NOME, fratello di NOMENOME il quale ha indicato la misura degli interessi sostenendo che erano pretesi dal fratello NOME. Il Tribunale fornisce una rispos ta poco soddisfacente in relazione all’assenza di contatti documentati tramite whatsapp o telefono tra NOME e NOME e fonda il giudizio di gravità indiziaria sull’attendibilità della persona offesa , che trova smentita nel tenore di una conversazione intercettata tra NOME e la compagna risalente al 2022 e incompatibile con la condotta contestata come commessa nel maggio 2023; dalla stessa emerge che la somma presa in prestito era di gran lunga inferiore a quella riferita agli inquirenti.
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di usura contestato al capo 2 come commesso nel marzo 2013 in danno di COGNOME NOME, in quanto si basa sulle dichiarazioni generiche e vaghe della persona offesa che fa riferimento ad un numero imprecisato di prestiti fi no al 2013; riconosce l’aggr avante dello stato di bisogno della persona offesa e di quella connessa allo status di imprenditore sebbene COGNOME lo fosse solo dal 2015. Osserva il ricorrente che l’esclusione della ritenuta ag g ravante comporterebbe l’obbligo di rilevare l’intervenuta prescrizione delle condotte .
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati di usura correlati alla costruzione del lido Sunrise contestati ai capi 3 e 4 in danno di COGNOME, relativamente ai quali non risulta adeguatamente dimostrato il carattere usurario degli interessi
concordati; non ricorrono le contestate aggravanti poiché COGNOME da semplice dipendente diventa amministratore della RAGIONE_SOCIALE solo nel 2017; non vi è prova dello stato di bisogno della persona offesa all’epoca dei fatti e tale presupposto dell’aggravante risulta esplicitato in forza di una motivazione apparente, richiamando alla lettera il dettato normativo ; manca anche la motivazione in ordine all’entità dei tassi praticati che la difesa aveva sostenuto essere comunque inferiori al tasso soglia.
In relazione al reato di cui al capo 4 il ricorrente deduce violazione di legge per assenza di motivazione anche grafica rispetto ai rilievi difensivi espressi nel merito a pagina 11 della memoria depositata, che evidenziano come il tasso di interesse sarebbe comunque risultato sotto soglia.
2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione anche nella forma del travisamento dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di tentata estorsione in danno di COGNOME contestato al capo 5 dell’incolpazione provvisoria. Osserva il ricorrente che, a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale vi è chiaro riscontro della titolarità del veicolo VW Tiguan in capo al COGNOME, poiché risulta un ‘ attestazione di formalità in corso per un atto di trasferimento di proprietà, nonché copia di tre assegni bancari e di una fattura di vendita nei confronti di COGNOME NOME. Sulla base di questa documentazione le minacce e la violenza esercitata dal ricorrente per ottenere il pagamento di alcune multe e dei bolli relativi alla detta autovettura da parte del COGNOME avrebbero dovuto comportare la riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fattispecie che non legittima la misura coercitiva.
2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato di usura contestato al capo 7: lamenta il ricorrente che la vicenda scaturisce dal verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME e da COGNOME NOME l’11 gennaio 2024 ; i due vengono sentiti nuovamente nel luglio e settembre 2024 e COGNOME offre una versione dei fatti radicalmente diversa e per molti aspetti contraddittoria, ma il Tribunale, non confrontandosi con le discrasie dichiarative emerse tra le due dichiarazioni e segnalate dalla difesa, sceglie di fare affidamento sulle dichiarazioni rese a settembre 2024, senza considerare quelle rese precedentemente in assenza di motivazione in merito a questa esclusione logica. Quanto poi alla determinazione del l’ entità degli interessi usurari il Tribunale propone un calcolo erroneo poiché il tasso di interesse pari all’11% quale somma che secondo il tribunale dopo quattro mesi consentirebbe al capitale iniziale di 9.000 € di maturare un interesse di 1.000 € , non viene mai capitalizzato per i mesi successivi e COGNOME, escusso a distanza di diversi me si dall’assunzione del debito , non lo ha ancora onorato e nulla riferisce in merito ad ulteriori somme pretese dal NOME.
2.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della gravità indiziaria in ordine al capo 10 di incolpazione relativa al reato di usura in danno di COGNOME ed elusione delle censure difensive. Osserva il ricorrente che COGNOME aveva acquistato un’autovettura pagandola con l’emissione di alcune cambiali la cessione di un’altra automobile e la permuta degli articoli presenti come rimanenze di magazzino della sua attività commerciale; il guadagno derivante dal predetto rapporto economico con COGNOME viene contestato al ricorrente in termini di usura.
In sede di riesame era stata denunciata l’intollerabile approssimazione del calcolo del tasso usurario. Così ad esempio la circostanza che la moglie del COGNOME abbia venduto una macchina per mille euro al COGNOME che l’ha rivenduta dopo pochi mesi a 1.900 € viene considerato come profitto usurario, senza considerare le eventuali spese sostenute dalla concessionaria per sistemare l’auto.
Anche il valore dei beni presenti nel negozio del COGNOME è stato determinato in maniera superficiale e approssimativa, senza considerare che le eventuali giacenze presenti all’interno dell’esercizio commerciale possedevano un valore irrisorio per entrambi i contraenti, perché COGNOME aveva interrotto l’attività e COGNOME per mestiere vendeva automobili.
Osserva il ricorrente che il tribunale ha offerto una risposta inadeguata ed elusiva alle osservazioni difensive espresse alle pagine 18 e 19 della relativa memoria.
2.7 Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo del credito poiché con riferimento al delitto contestato al capo 11 la motivazione del tribunale ricalca le argomentazioni dell’ordinanza genetica secondo cui il requisito della pubblicità dell ‘ attività deriverebbe dalla pluralità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti nei prestiti, ma questa motivazione è soltanto apparente e non valuta le concrete circostanze e non considera che alcune delle ipotesi accusatorie sono qualificate come usura.
Manca pertanto il carattere di professionalità in ragione del numero esiguo dei casi in cui tale attività si sarebbe esplicata.
2.8 Vizio di motivazione in relazione al contestato episodio di autoriciclaggio di cui al capo 13 e mancata individuazione della condotta dissimulatoria: la cessione dell’autovettura precedentemente di proprietà del COGNOME, ritenuta provento del delitto di usura contestato al capo 10 configurerebbe l’ipotesi di autoriciclaggio, ma nel caso di specie il ricorrente per mestiere compra e vende automobili sicché la vendita dell’automobile del COGNOME, acquistata a titolo oneroso, non è significativa di una condotta tesa a dissimulare la provenienza.
2.9 Vizio di motivazione in relazione all’articolo 274 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della stessa con riferimento alle ritenute esigenze cautelari poiché il collegio ritiene sussistente il pericolo di recidiva valorizzando i rapporti con soggetti di etnia rom, con i quali NOME avrebbe tenuto una riunione presso la concessionaria il giorno dopo i controlli fiscali in data 5 dicembre 2024 e le preoccupazioni manifestate dalle persone offese.
Anche il pericolo di inquinamento probatorio sarebbe fondato su considerazioni apparenti, che non si confrontano con i rilievi difensivi e non valutano correttamente il materiale probatorio , e su considerazioni contraddittorie.
2.9 Con memoria trasmessa il 23 settembre 2025 i difensori hanno prodotto, ai soli fini della valutazione delle esigenze cautelari, verbale di offerta reale da parte di COGNOME in favore di NOME COGNOME dell’importo di 3.000 euro accettati formalmente dalla persona offesa ; analoga offerta in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che non hanno accettato, quest’ultimo sostenendo di non ritenersi vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che verranno esposti di seguito.
Deve premettersi che il ricorso nel complesso ripercorre i vari capi d’imputazione e formula nove motivi che si presentano perlopiù come una reiterazione delle censure già esposte in sede di riesame, che non si confronta con le specifiche ragioni formulate a sostegno del rigetto nell’ordinanza applicativa.
Occorre invece ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 -01).
Nel caso di specie il riesame dell’ordinanza cautelare è stato esattamente compiuto dai giudici di Catanzaro che hanno individuato e segnalato i diversi elementi
sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine alle diverse ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno della misura cautelare.
1.1 La prima censura è infondata.
Il Tribunale a pagina 3 dell’ordinanza valuta positivamente la genuinità del racconto della persona offesa che non avrebbe ragioni per accusare falsamente l’indagato e spiega che l’importo inferiore, di cui il predetto parla nel corso della conversazione con la compagna, risente verosimilmente della volontà di non palesare un debito di importo superiore, ridimensionando la gravità della propria posizione per non far preoccupare la sua interlocutrice.
Va al riguardo rilevato che la pluralità dei prestiti ad opera dell’indagato , emersi nel corso delle indagini, induce ad individuare nel ricorrente il referente e il centro di interessi dell’attività realizzata a suo nome dal fratello NOME , anche in assenza di specifici riscontri in ordine alla sua titolarità nel caso in esame.
1.2 La seconda censura è generica poiché deduce l’inattendibilità della persona offesa il cui vaglio è stato correttamente svolto dai giudici di merito e non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Quanto alle aggravanti giova ricordare che in tema di procedimento cautelare, sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottenere l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'” an” o sul ” quomodo ” della misura. (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01).
Nel caso in esame le censure difensive in merito alle aggravanti contestate in relazione al delitto di usura di cui al capo 2 sono infondate, poiché il Tribunale ha reso al riguardo specifica ed esaustiva motivazione, evidenziando che COGNOME svolgeva da diversi anni l’attività di imprenditore e versava in una condizione di assoluta necessità tale da integrare lo stato di bisogno. La ricorrenza anche di una sola delle aggravanti contestate risulta ostativa alla maturazione del termine di prescrizione e incide sull’interesse ad impugnare del ricorrente .
1.3 La terza censura è infondata.
L’ordinanza si occupa della vicenda dell’usura in danno del COGNOME a pag. 4 e spiega che NOME anticipava a NOME la somma di 60.000 € per pagare i lavori per la ristrutturazione del Lido Sunrise, a fronte della quale si faceva promettere un compenso calcolato sul 10% dell’importo dei lavori pari a 300.000 €; l’interesse era stato pertanto fissato in 30.000 € , sebbene il prestito si fosse limitato a 60.000 euro.
Il Tribunale spiega che l’assunto difensivo secondo cui la somma percepita sarebbe costituita non da interessi per un prestito, ma dal compenso per un’attività di
intermediazione con i soggetti titolari del Lido per l’appalto dei lavori non può trovare accoglimento, poiché la commissione è dovuta soltanto a chi è iscritto nell’albo dei mediatori professionali e abilitati, qualifica che non sussiste in capo al COGNOME. Ne deriva dunque la assoluta illiceità della pretesa esorbitante che COGNOME attuava nonostante non avesse proceduto al finanziamento integrale dei lavori, ma solo alla minore somma di 60.000 € effettivamente prestata.
L e censure che richiamano per relationem la memoria depositata nel giudizio di riesame sono inammissibili perché formulate con una tecnica espositiva non consentita dal tenore dell’art. 581 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. .
1.4 Il Tribunale risponde alla doglianza formulata in relazione alla condotta estorsiva, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa che, a dispetto di quanto indicato dalle dai dati formali, ha riferito che l’autovettura da lui acquistata il 5 giugno 2017 e rivenduta il 9 ottobre 2017 non era mai entrata nella sua effettiva disponibilità e desume un riscontro d ell’attendibilità d i questa versione della vicenda nella costatazione che l’auto non era mai stata assicurata dal COGNOME, né aveva subito controlli su strada mentre era nella disponibilità del COGNOME o della moglie; afferma pertanto che allo stato risultano integrati i gravi indizi di colpevolezza in ordine al vantaggio ingiusto e al tentativo di estorsione contestato al COGNOME.
Si tratta di motivazione corretta e sufficiente ad integrare la gravità indiziaria , mentre il ricorso non si confronta con la stessa, continuando a valorizzare un dato formale, costituito dalla data dell’acquisto della vettura da parte del COGNOME , e un elemento generico, e cioè le dichiarazioni dell’addetto alle vendite , che hanno contenuto AVV_NOTAIO e non riguardano la vicenda de qua ; elementi che allo stato non appaiono idonei ad inficiare la prospettazione accusatoria.
1.5 Anche la quinta censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale respinge la prospettazione difensiva sottolineando che l’interesse di 1.000 € su 9.000 € , pari all’ 11% del capitale , non è maturato in un anno, ma in appena quattro mesi e quindi l’interesse va determinato nel 33% su base annua.
Va al riguardo osservato che l’usura si realizza anche nel caso in cui la corresponsione degli interessi pattuiti in misura usuraria non venga adempiuta e nel caso in esame è certo che nell’arco di quattro mesi il prestito era aumentato nella misura suindicata.
La circostanza che successivamente al marzo 2023 NOME non abbia avanzato ulteriori pretese è dovuto al fatto che NOME dopo circa quattro mesi ha ceduto il debito a NOME COGNOME, in cambio di un orologio Rolex.
1.6 La sesta doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa degli indizi raccolti, ma non allega vizi logici manifesti e decisivi del percorso argomentativo oggetto di censura.
È certo che NOME ha venduto due autovetture a rate alla persona offesa, facendogli sottoscrivere delle cambiali che non sono state del tutto soddisfatte; ciò ha comportato la restituzione della vettura acquistata e la consegna delle rimanenze di magazzino d ell’ attività commerciale del debitore che, alla stregua dei criteri indicati nel provvedimento, sono stati ritenuti esosi rispetto all’importo del debito , con motivazione non manifestamente illogica o apparente.
1.7 Anche il motivo che contesta il riconoscimento della gravità indiziaria in ordine al delitto previsto dall’art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è infondato.
Il reato di esercizio abusivo dell’attività fìnanziaria è un reato di pericolo, eventualmente abituale ed è commesso sia da chiunque, all’interno di una struttura di carattere professionale, realizzi una o più delle attività previste dall’art. 106 TUB senza essere iscritto nell’elenco previsto dal medesimo articolo, sia da chiunque compia le predette operazioni protratte nel tempo, collegate da un nesso di abitualità, pur senza essere esponente di un’organizzazione professionalmente strutturata (Sez. 5, n. 7986 del 12/11/2009 – dep. 26/02/2010, Gallo e altro, Rv. 24614801). Si ritiene inoltre che commette il reato chi svolge abusivamente le attività indicate dall’art. 106 TUB anche se in concreto la stessa è realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, purché la stessa sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016 – dep. 11/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 269616; Sez. 5 Sentenza n. 25815 del 27/01/2020 Ud. (dep. 10/09/2020 ) Rv. 279464).
Ne consegue che il delitto previsto dall’art. 132 TUB è un reato a tutela anticipata, che non richiede che l’autore consegua un vantaggio, e che è posto a presidio dell’interesse collettivo alla gestione controllata dell’attività di intermediazione finanziaria: la norma sanziona chi esercita l’attività indicata dall’art. 106 TUB in modo “abusivo”, senza sottoporsi ai relativi controlli e richiede la fruibilità generalizzata dell’attività di finanziamento, il che implica un minimo di organizzazione necessaria perché la attività abusiva sia fruibile da un numero potenzialmente illimitato di persone. Diverso è il reato di usura che tutela il patrimonio ed è integrato da una condotta orientata ad ottenere un lucro – il vantaggio usurario – correlato al prestito di denaro o altra utilità (sebbene lo stesso si perfezioni anche solo con la “promessa” del versamento degli interessi). La diversità dei beni giuridici tutelati – gestione pubblica e controllata delle attività previste dall’art. 106 del Testo Unico Bancario, da un lato, e patrimonio dall’altro – come anche delle condotte materiali incriminate consente di ritenere che il
reato di usura possa concorrere con quello previsto dall’art. 132 TUB non essendoci le condizioni per l’assorbimento (Sez. 2, n. 43916 del 04/10/2019, Abbate, Rv. 27774001; Sez. 2, n. 7576 del 12/01/2021, Candit, Rv. 280888 – 01).
1.8 L ‘ottava censura è manifestamente infondata poiché la circostanza che l’imputato svolga professionalmente l’attività di rivendita di autovetture non inficia in alcun modo ed anzi conferma la prospettazione accusatoria secondo cui il predetto reinvestiva nella propria attività economica i proventi dell’attività illecita, così reimmettendo risorse provenienti da reato nel mercato, inquinandolo.
Va inoltre ricordato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall’utilizzo di beni di provenienza illecita. (Sez. 1, n. 24273 del 28/02/2025, Pg, Rv. 288151 – 01).
1.9 La censura in ordine alle esigenze cautelari è manifestamente infondata poiché il tribunale fornisce adeguata e congrua motivazione sia in merito alla serialità e varietà delle condotte realizzate, sia in ordine alla personalità negativa dell’imputato e alle preoccupazioni manifestate dalle persone offese, che hanno altresì riferito di essere state contattate per indurle a non riferire nulla del rapporto usurario.
In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso non può trovare accoglimento. I l rigetto dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 10 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME