Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito I Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito in sede di riesa confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal lo G.i.p. a carico di NOME COGNOME in relazione ai reati di detenzione e p illegali di arma comune da sparo, previa esclusione dell’aggravante di cui all 416-bis.1 cod. pen.
1.1. Con una tale arma l’indagato COGNOME – in prospettazione accusatoria esploso più colpi di arma da fuoco all’indirizzo di NOME COGNOME, ferendolo un’anca e ad una coscia, mentre questi era alla guida della sua autovett L’indagato COGNOME agito COGNOME‘abitato di Pozzuoli’ in data 14 agosto 2023, spara da bordo di un motoveicolo che, condotto da terza persona, si era affianc all’automobile.
All’origine dell’occorso stava, verosimilmente, l’alterco che, poco te prima, COGNOME contrapposto la vittima e un parente dell’indagato.
COGNOME era stato identificato, quale autore del ferimento, da COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME sera dei fatti era in compagnia della vittima. COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME, COGNOME dichiarato ai Carabinieri di avere subito un tentativ rapina da parte di ignoti; solo quindici giorni dopo, a fronte di discrasie tr narrato e le immagini di contesto delle videocamere di zona, evidenziate d verbalizzanti, COGNOME indicato il nome del responsabile, fornendo la ricostruz dell’accaduto sopra sintetizzata. COGNOME COGNOME COGNOME sovrapponibile ricostruzio accusando COGNOME dopo avere superato, egli stesso, iniziali ritrosie. Entram dichiaranti COGNOMEno anche ammesso di avere concordato tra loro (e con NOME COGNOME, che si trovava pure a bordo dell’autovettura) l’iniziale versione ret
1.2. Il Tribunale del riesame reputava attendibili le dichiarazioni retti dai testimoni oculari e la dinamica da esse risultante, collimante con i r tecnico-balistici e con le videoriprese disponibili, e riteneva la gravità in alla loro stregua.
L’indagato ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori fiducia.
Nell’unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordin al rilievo dei gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza impugnata si sarebbe arrestata alla considerazione che entrambi i testimoni COGNOMEno dichiarato di avere riconosciuto COGNOME‘indagato lo sparat Non sarebbe dato comprendere, però, perché dovessero ritenersi prive di pregi le argomentazioni difensive che evidenziavano le discrasie tra le rispet dichiarazioni, in merito al tragitto da loro seguito prima di giungere sul
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dell’agguato e in merito alle modalità della salita di NOME COGNOME a dell’autovettura.
L’ordinanza impugnata avrebbe superato le obiezioni difensive, facendo leva sull’assenza di immagini che riprendessero direttamente il luogo dell’aggua Non sarebbe dato comprendere, però, perché l’assenza di queste ultime incidesse sull’evidente inaffidabilità di dichiarazioni, sconfessate dall immagini riprendenti il tragitto dei veicoli coinvolti.
L’avere i dichiaranti concordato tra loro la versione da rendere ai Carabini non importa se quella iniziale o quella conclusiva, sarebbe chiaro ind dell’inaffidabilità di entrambi i soggetti.
L’ordinanza impugnata avrebbe confermato quella genetica, facendo leva sull’intuizione più che su dati e riscontri concreti.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve esser dichiarato inammissibile.
In presenza di una logica motivazione in punto di gravità indiziaria fondata sulle conclusive e convergenti chiamate in reità di più testimoni ocul coerenti con il contesto di azione che è stato possibile ricostruire in filmati e ai rilievi scientifici – le deduzioni del ricorrente si riso sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazione del significat elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giu tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, SEI. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contra agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, 182961-01).
Tra le doglianze proponibili quale mezzo di ricorso non rientrano, infat quelle relative alla mera interpretazione delle prove dichiarative, spec implicanti la soluzione di contrasti interni o esterni ai singoli narrati, la indagine sull’attendibilità delle deposizioni, ovvero la scelta tra dive versioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2 n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 de 25/05/1981, COGNOME, Rv. 150282-01).
Alla correttezza, e completezza, delle argomentazioni giudiziali, in cui giudizio di gravità indiziaria si è riflesso COGNOMEa specie, sono dal ricorrent obiezioni non decisive, essenzialmente già confutate dai giudici del riesame quali, COGNOME‘accreditare la genuinità delle propalazioni accusatorie, hanno conto del loro grado di coerenza e precisione, dell’assenza di ragioni plaus rivelatrici di un mendacio e dell’esistenza di un ragionevole movente.
Le propalazioni accusatorie, come è stato ineccepibilmente osservato COGNOME‘ordinanza impugnata, combaciano nel loro nucleo essenziale, coincidente con l’identificazione dello sparatore, essendo dunque irrilevanti eventuali res divergenze circa elementi circostanziali del fatto di carattere non decisivo avendo esse caratteristiche tali da far pensare che i dichiaranti non abb pCOGNOME parte alle vicende riferite, o abbiano calunniosamente alterato il nar Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280741-01).
Mentre è da escludere recisamente, dunque, che l’imputazione provvisoria si basi su illazioni o congetture, non può che rimarcarsi la concludenza, perfetta tenuta logica, del ragionamento giudiziale, ove esso privileg recepisce l’ipotesi di accusa anche facendo perno sull’affermazione dei dichiara di avere concordato tra loro l’iniziale atteggiamento reticente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’ 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impu (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cas delle ammende COGNOMEa misura che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in tremila euro.
La cancelleria curerà l’adempimento di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma O 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. GLYPH 2
Così deciso il 23/01/2024