Gravità Indiziaria: La Cassazione e la Valutazione delle Prove nella Tentata Rapina
Il concetto di gravità indiziaria è un pilastro fondamentale nel diritto processuale penale, specialmente quando si tratta di applicare misure che limitano la libertà personale di un individuo prima ancora di una condanna definitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 48340 del 2023, offre un’analisi chiara su come gli elementi probatori vengono ponderati in questa fase delicata. Il caso riguarda un ricorso contro una misura di custodia in carcere per tentata rapina aggravata, dove la Corte ha dovuto valutare la solidità degli indizi raccolti.
I Fatti del Caso: Dall’Ordinanza Cautelare al Ricorso
Il procedimento ha origine da un’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che, in sede di riesame, confermava la misura della custodia in carcere disposta dal GIP di Teramo nei confronti di un uomo indagato per il reato di tentata rapina aggravata. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe tentato di rapinare una persona minacciandola con un coltello.
Contro questa decisione, il difensore dell’indagato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.
I Motivi del Ricorso: La Difesa Contesta la Solidità degli Indizi
La difesa ha articolato le sue censure su diversi punti, sostenendo che il quadro indiziario non fosse sufficientemente solido. In particolare, sono stati sollevati dubbi su:
* Il mancato riconoscimento vocale: la persona offesa, pur avendo identificato l’aggressore, aveva manifestato incertezza sul timbro della sua voce.
* Elementi probatori non decisivi: la difesa ha sostenuto che gli elementi valorizzati dai giudici, come l’abbigliamento, la corporatura e il ritrovamento di guanti nell’automezzo dell’indagato, non fossero elementi univoci e decisivi per identificarlo come l’autore del reato.
* Mancanze investigative: sono state evidenziate la mancata individuazione dell’arma (il coltello) e l’incertezza sul fatto che l’indagato fosse effettivamente alla guida del furgone al momento del controllo.
L’Analisi della Cassazione sulla Gravità Indiziaria
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il ragionamento dei giudici si è concentrato sulla coerenza e sulla logicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, riaffermando alcuni principi chiave sulla valutazione degli indizi in fase cautelare.
La Centralità dell’Identificazione e la Convergenza degli Indizi
La Corte ha sottolineato come la persona offesa avesse positivamente individuato l’indagato quale responsabile del tentativo di rapina. L’incertezza sul timbro vocale è stata considerata un elemento non invalidante, data la brevissima interazione verbale, limitata alla minaccia. Ciò che ha pesato sulla bilancia è stata la convergenza di più elementi descrittivi: la corporatura e l’abbigliamento corrispondevano a quelli descritti dalla vittima.
Un elemento ritenuto di particolare rilievo è stato il rinvenimento, nel furgone dell’indagato, di un paio di guanti verdi, identici a quelli che la persona offesa aveva indicato come indossati dall’aggressore. Questo reperto ha costituito un forte anello di congiunzione tra l’indagato e l’azione criminosa.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha concluso che il ricorso era manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che le censure della difesa, presentate in forma ‘perplessa ed ipotetica’, non evidenziavano reali vizi logici nella decisione del Tribunale, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio indiziario. Questo tipo di rivalutazione del merito dei fatti è precluso nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione.
Il Tribunale del riesame, secondo la Corte, aveva fornito una motivazione congrua e logica, disattendendo i rilievi difensivi e spiegando perché gli elementi raccolti (identificazione visiva, descrizione fisica, abbigliamento e ritrovamento dei guanti) fossero sufficienti a costituire un quadro di gravità indiziaria idoneo a giustificare la misura cautelare.
Le Conclusioni
La sentenza conferma un principio consolidato: ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, non è richiesta la certezza della colpevolezza, ma un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano altamente probabile l’attribuzione del fatto all’indagato. La valutazione del giudice deve essere globale e basata sulla coerenza logica degli elementi disponibili. Eventuali singole incertezze, come quella sul timbro vocale, non sono sufficienti a smontare un quadro indiziario solido se altri elementi convergono in modo significativo verso l’identificazione del presunto responsabile.
L’incertezza sul riconoscimento vocale da parte della vittima può invalidare un quadro di gravità indiziaria?
No, secondo la Corte, l’incertezza sul timbro vocale non è sufficiente a inficiare la valutazione cautelare, specialmente se l’interlocuzione verbale è stata brevissima e altri elementi descrittivi e materiali convergono nell’identificare l’indagato.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per confermare la misura cautelare?
Gli elementi decisivi sono stati l’individuazione positiva dell’indagato da parte della persona offesa e la convergenza di elementi descrittivi (corporatura, abbigliamento) con il rinvenimento, nel furgone dell’indagato, di guanti di colore verde identici a quelli descritti come indossati dall’autore del reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché le censure della difesa non denunciavano un reale vizio di motivazione o una violazione di legge, ma sollecitavano una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48340 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48340 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
BAIRAM CONSTANTIN n. in Romania il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila in data 21/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi de 23,comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibil ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di L’Aquila rigettava la richiesta di rie presentata nell’interesse di NOME avverso il provvedimento del Gip di Teram che, in data 9/6/2023, aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodi carcere in relazione al delitto di tentata rapina aggravata.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO il quale ha dedotto con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con rig alla gravità indiziaria.
Il difensore sostiene che il collegio cautelare non ha fornito risposta ai rilievi in o ricostruzione dell’episodio sollevati in sede di riesame con particolare riguardo al man riconoscimento vocale del prevenuto da parte del denunziante, al tempo intercorso tra il fa delittuoso e l’individuazione dell’indagato, alla circostanza se il Bairam all’atto del fosse o meno alla guida del furgone, al mancato rinvenimento del coltello utilizzato minacciare la p.o. , circostanze rilevanti ai fini della verifica del quadro indiziario.
Aggiunge il difensore che i giudici della cautela hanno valorizzato elementi q l’abbigliamento, la corporatura e i guanti sequestrati che non appaiono decisivi al fin riconoscimento dell’indagato quale autore dell’illecito.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte in punt di gravità indiziaria.
L’ordinanza impugnata ha disatteso i rilievi difensivi con motivazione congru rimarcando che la p.o. ha positivamente individuato l’indagato quale responsabile d tentativo di rapina ai suoi danni, pur manifestando incertezza sul timbro vocale, circost insuscettibile di inficiare la valutazione cautelare, tenuto conto della brevissima interloc verbale, limitata alla minaccia, tra le parti e della convergenza degli elementi desc relativi a corporatura e abbigliamento nonché del rinvenimento nel furgone dell’indagato guanti di colore verde quali quelli indossati dall’autore dell’illecito.
La difesa sollecita, peraltro in forma perplessa ed ipotetica, una rivisitazion compendio indiziario in assenza dell’indicazione di elementi di dirimente rilievo preterm dai giudici cautelari.
4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023
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