Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Mileto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; sentito il difensore del ricorrente, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame interposto da NOME COGNOME, sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato di essere partecipe qualificato (perché
promotore) dell’associazione ex art 416 bis cod. pen. descritta al capo 1) della rubrica, nonché concorrente nelle estorsioni, tentata e consumata, rispettivamente definite dai capi 2 e 3) oltre che nell’omicidio di NOME COGNOME (capo 193) e nei reati satellite (capi 192 bis e ter) legati a tale ultimo fatto (la ricettazione e il dell’arma utilizzata per l’attentato omicidiario), fatti tutti aggravati ai sensi del 416 bis.1 cod. pen.
Si deducono sei diversi motivi con i quali vengono diversamente declinate asserite violazioni di legge, anche processuale, e plurimi vizi di motivazione.
2.1. In particolare, si contesta, in primo luogo il ritenuto coinvolgimento del ricorrente nei fatti di cui ai capi 2) e 3), avvenuto in ragione di una identificazion nel COGNOME del “COGNOME” evocato dai protagonisti delle conversazioni captate valorizzate a supporto della riferita gravità indiziaria quando di contro, ad avviso della difesa, le acquisizioni indiziare darebbero conto di più soggetti coinvolti nel procedimento ai quali poter riferire il detto diminutivo, non potendosi neppure valorizzare al fine le dichiarazioni dei collaboranti COGNOME e COGNOME, prive di riferimenti specifici con riguardo ai due fatti presi in considerazione dalle imputazioni.
2.2. Il ricorso contrasta anche la ritenuta gravità indiziaria inerente alla partecipazione associativa, in quanto le dichiarazioni del collaborante COGNOME COGNOME de relato senza che sia mai stata verificata l’attendibilità della fonte primaria mentre quelle della COGNOME COGNOME generiche oltre che prive di riscontri individualizzanti, non potendo valere al fine le propalazioni dell’altr chiamante né le intercettazioni afferenti alle due estorsioni, perché, sul punto, il ragionamento del Tribunale finirebbe per assumere non consentiti profili di circolarità logica.
2.3. I vizi prospettati dall’impugnazione vengono, inoltre, riferiti al confermato ruolo concorsuale ascritto dal Giudice per le indagini preliminari al ricorrente con riguardo all’omicidio di NOME, per avere il Tribunale superato in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà, i rilievi prospettati con il riesame alcuni casi integralmente trascurati.
2.3.1. In particolare, il Tribunale sarebbe pervenuto alla conferma della ordinanza gravata da riesame evitando di confrontarsi con la sentenza della Corte di assise di Catanzaro che, in relazione a siffatto evento, nel processo “NOME“, assolvendo NOME COGNOME, ha integralmente smentito l’intero assunto accusatorio validato dal provvedimento gravato (secondo il quale l’attentato omicidiario si sarebbe innestato nella conflittualità corrente tra le famiglie COGNOME e COGNOME e costituirebbe la risposta di tale ultimo nucleo familiare all’omicidio di COGNOME NOME).
2.3.2. Il Tribunale avrebbe inoltre valorizzato le intercettazioni relative a colloquio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel corso delle quali, il primo, oltre ad autoaccusarsi quale partecipe dell’agguato, ne avrebbe descritto le modalità esecutive, indicando il COGNOME quale diretto protagonista (perché avrebbe fatto da vedetta, dando anche l’imput decisivo per l’avvio dell’azione agli esecutori materiali).
Tanto, tuttavia senza verificare la intrinseca credibilità e linearità delle relati affermazioni alla luce d& diverso racconto offerto dalle propalazioni della COGNOME, volutamente trascurate e senza considerare ia· mancanza di conferme del detto assunto ricavabili dal narrato dell’COGNOME.
2.3.3. Ad avviso della difesa, la valutazione del citato colloquio captato sarebbe stata resa incorrendo, inoltre:
-in contraddittorietà estrinseche (COGNOME avrebbe riferito di più accessi al suo bar in quella giornata e in particolare di quello effettuato dal ricorrente che gli avrebbe comunicato la imminente esecuzione in quei pressi dell’agguato, quando di contro in quella giornata l’esercizio commerciale osservava la chiusura obbligatoria);
-in una lettura travisata del dato (affermando che il ricorrente avrebbe dato l’avvio al comando, dato non emergente dal dichiarato e non desumibile sul piano della inferenza logica);
-in evidenti incongruenze logiche, sia perché viene dato conto di una percezione diretta dei fatti quando di contro, attribuendo rilievo al dichiarato del Polit emergerebbe una sua collocazione a circa un chilometro dal luogo di esecuzione, sia perché si dà rilievo ad una indicazione ( i due contatti telefonici intercorsi tra telefono del ricorrente e quello di NOME COGNOME con i quali il primo avrebbe avvertito il secondo, esecutore materiale della condotta, del passaggio dell’auto della vittima) logicamente inconferente (gli squilli telefonici valorizzati be potrebbero costituire mere chiamate senza risposta) oltre che intrinsecamente contraddittoria (considerata la distanza temporale tra tali contatti e il momento di passaggio dell’auto del COGNOME e valutata anche la estrema contiguità in cui si COGNOME trovati i suddetti sì che le due chiamate non avrebbero un significato logico).
2.4. Il Tribunale, infine, avrebbe;pretermesso integralmente il dato indiziario, messo in luce dai rilievi difensivi, legato all’azione di altro soggetto che avrebbe potuto svolgere il ruolo di vedetta in luogo del ricorrente in termini inconciliabi con quanto riferito dal COGNOME; trascurato di argomentare con la dovuta puntualità in relazione alla confermata ricorrenza degli estremi costitutivi dell’aggravante di cui all’ad 416 bis. 1 cod. pen. in relazione al capo 193).
2.5. Da ultimo, la difesa ha anche contrastato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, riscontrate senza considerare il tempo trascorsi dai fatti e lo stato detentivo del ricorrente, ristretto in carcere da più di sette anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso riposa su censure quantomeno manifestamente infondate e merita in coerenza la dichiarazione di inammissibilità.
Secondo i giudici della cautela, l’intraneità del ricorrente ha trovato inziale conforto nel propalato dei collaboranti COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME che lo descrivono quale braccio destro del vertice della elada associazione, costituito dal cugino NOME COGNOMECOGNOME del quale è chiamato a fare le veci in sua assenza.
La COGNOME -compagna del ricorrente sino alla data del loro arresto e della conseguente collaborazione-, in particolare, ne rimarca la primarietà nel campo delle intimidazioni e dei danneggiamenti a fini estorsivi oltre che nella interlocuzione con le altre ‘ndrine.
Entrambi i chiamanti, inoltre, lo descrivono come uno dei protagonisti dell’attentato che portò all’omicidio di NOME COGNOME.
2.1. La difesa contrasta il portato di dette dichiarazioni in termini inadeguati.
Anche a voler ritenere de relato le dichiarazioni di COGNOMECOGNOME è innanzitutto generica l’affermazione legata alla non verificata attendibilità delle fonti d riferimento, puntualmente richiamate dal provvedimento gravato alla luce dei riferimenti offerti dal dichiarante.
Del resto, il rilievo in questione non risulta puntualmente prospettato con il riesame, sicché non può riscontrarsi, in questa sede, alcun difetto di motivazione sul punto da parte del Tribunale.
La difesa ritiene le propalazioni della COGNOME non riscontrate.
In realtà, quanto alla posizione qualificata e, a caduta, in relazione alla relativa intraneità, dette propalazioni ribadiscono un dato già tratteggiato da COGNOME, puntualmente valorizzato dal Tribunale.
Sul piano degli ulteriori riscontri, poi, assumono significato decisivo i fatt descritti a supporto delle due estorsioni (tentata e consumata) descritte ai capi 2) e 3).
2.2. Sotto questo versante, la possibilità di identificare nel ricorrente il “Tur sistematicamente evocato nei colloqui captati (riportati dalla pagina 3 alla pagina 6), apprezzati a sostegno della gravità indiziaria ritenuta per tali fatti, tro adeguato conforto proprio nella rilevanza del ruolo rivestito dal soggetto nelle due vicende estorsive fotografate dalle intercettazioni, puntualmente inserite nelle relative dinamiche associative. Si consideri, al fine, l’essenzialità della posizione
assunta dal “COGNOME” menzionato in dette intercettazioni riguardanti la RAGIONE_SOCIALE, anche con riguardo alle condotte materiali nelle quali ebbe a sostanziarsi la relativa iniziativa estorsiva, nonché l’importanza del ruolo svolto riguardo alla impresa RAGIONE_SOCIALE, sia nel guidarne l’innesto nel circuito relativo agli appalti influenzati dall ‘ndrina, sia nel costituire il collettore delle somme versate da questa impresa a titolo estorsivo.
Aspetti, questi, che trovano immediato conforto nella centralità del ruolo ascritto all’indagato, riferita dai due collaboranti; ma soprattutto nella sua primazia riguardo al settore delle estorsioni, puntualizzata dalla COGNOME, così da supportare, quantomeno in sede cautelare, la valutazione del Tribunale di identificarlo nel “COGNOME” protagonista di tali vicende.
Coerentemente, a fronte della reciproca sovrapponibilità delle dichiarazioni dei chiamanti e del dato offerto dalle due estorsioni sopra citate, destinate anche a riscontrare ab extemo il propalato della Vernnan, emerge con chiarezza la recessività delle censure prospettate con i primi due motivi di ricorso, anche con riguardo al tema della partecipazione associativa; e ciò, sotto quest’ultimo versante, pure a voler trascurare l’ulteriore significato, a sostegno della ritenuta intraneità, rappresentato dal coinvolgimento del ricorrente nell’omicidio di NOME COGNOME.
3.Sotto questo versante, le censure prospettate sono tutte inammissibili.
3.1. In primo luogo, giova rimarcare che non risulta che l’indagato figuri tra i soggetti già giudicati per tale fatto dalla Corte di assise di Catanzaro, sicché può escludersi ogni possibilità di attribuire a detta sentenza valenza pregiudiziale, per il verso non eccepita neppure dalla difesa.
3.2. Senza incorrere né in vuoti argomentativi né in incongruenze logiche, il Tribunale ha confermato la gravità indiziaria anche per tale fatto di reato (e per quelli immediatamente correlati alla detta vicenda), attribuendo rilievo fondamentale alle intercettazioni (risalenti al 2018 e non acquisite in quel diverso processo) relative al colloquio nel corso del quale NOME COGNOME, discutendo con NOME COGNOME, ebbe a ripercorrere la dinamica dell’attentato, attribuendosi un ruolo nella programmazione ed esecuzione del fatto ( perché, a suo dire, si sarebbe posizionato nei pressi della caserma dei Carabinieri con il compito di avvertire i sodali in caso di sopravvenienza delle Forze dell’Ordine) e descrivendo le modalità di azione del gruppo di fuoco in termini da consentire l’individuazione dei relativi protagonisti (oltre a NOME COGNOME, contiguo ai COGNOME, detta intercettazione avrebbe anche consentito l’identificazione dell’altro soggetto, proveniente da Tropea, che con il primo, a bordo di una moto, realizzò materialmente l’esecuzione, poi identificato in NOME COGNOME).
3.3. Per quel che qui direttamente interessa, alla luce di tale fonte indiziaria, viene puntualmente delineato il quadro partecipativo da ascrivere al ricorrente rispetto a detto agguato: COGNOME, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni captate del COGNOME, la mattina dell’attentato, recandosi preso il bar di quest’ultimo, gli avrebbe comunicato l’imminente 13#4~Hia esecuzione, da realizzare nei pressi di quell’esercizio, concordandone il rinvio al pomeriggio dopo le rimostranze dell’interlocutore; al momento della esecuzione, poi, si sarebbe posizionato all’esterno del proprio garage con l’obiettivo di segnalare ai killer, che si trovavano all’interno, il passaggio dell’auto della vittima, fatto riscontrato dalle indagini considerazione dell’avvertimento telefonico (due squilli senza risposta provenienti dalla sua utenza) rivolto a NOME COGNOME.
3.4. Tale ricostruzione è stata coerentemente apprezzata valorizzando la genuinità tipica del relativo mezzo di acquisizione probatoria e risulta vieppiù corroborata, con valutazione di merito che rimane estranea a vizi prospettabili in questa sede, dal portato spontaneamente autoaccusatorio del relativo propalato, così da rendere logicamente recessivo il dato contrario, rivendicato dalla difesa, emergente dalle dichiarazioni della COGNOME (che avrebbe ricostruito in termini diversi il ruolo svolto dal COGNOME nell’occasione).
Ciò ancor più considerando che le relative propalazioni della collaborante sono state ritenute intrinsecamente inattendibili nel giudizio già reso in Corte di assise nel separato procedimento (cfr. pag. 9).
3.5. Gli ulteriori rilievi difensivi volti a contrastare tale ricostruzione sono inammissibili perché non mettono in luce effettive fratture o decisivi salti logici della valutazione operata dai giudici della cautela ma si risolvono in non consentite letture alternative dei dati acquisiti (così è a dirsi per il significato da ascriver contatti telefonici tra COGNOME e COGNOME), comunque non in grado di destrutturare i portato complessivo delle considerazioni espresse dai giudici del merito (anche con riguardo all’elemento indiziario descritto dal quarto motivo, rispetto al quale il ricorso pecca di intellegibilità quanto al profilo della decisività del da assertivamente pretermesso).
In alcuni casi, poi, le censure risultano prospettate facendo leva su situazioni di fatto (la collocazione del COGNOME a circa un chilometro dal luogo di esecuzione, incompatibile con la sua narrazione o, ancora, l’inverosimiglianza dell’incontro del mattino con il ricorrente, perché assertivamente realizzato nel giorno di chiusura del bar riferibile al primo), non verificabili da questa Corte e non prospettabili i sede di legittimità.
Da qui la sostanziale e marcata inadeguatezza delle censure dirette a contestare la gravità indiziaria relativamente al capo 193) ed agli alti reati immediatamente collegati alla detta vicenda.
Il rilievo prospettato riguardo all’aggravante di cui all’ad 416 bis.1 pen. riferita al capo 193) è,infine, inammissibile per carenza di interesse.
Costituisce, infatti, orientamento costante di questa Corte quello second quale, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza interesse al ricorso quando l’indagato tende ad ottenere l’esclusione d circostanza aggravante salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una conc utilità, ovvero immediati riflessi sull’an o sul quornodo della misura (Sez. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, R.v. 284489; Sez. 3, n. 20891 de 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 dell’11/1272018, Fucito, 275028), neppure prospettati dal ricorso. E nel caso, è pacifica, alla luce superiori considerazioni, la presenza di più imputazioni ascritte al ricor destinate ad integrare il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui 275, comma 3, cod. proc. pen., sicché l’esclusione dell’aggravante produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole risultando, peralt analogo, il termine di fase (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Inbar, Rv. 2762
Anche in relazione al riscontro delle esigenze cautelari il motivo addo deve ritenersi inammissibile.
L’impugnazione, infatti, replica censure già prospettate al Tribunale, t affrontate e disattese con motivazione coerente e puntuale, mettendo in luce, o alla agevolazione argomentativa favorita dalla doppia presunzione di legg correlata ai titoli di reato contestati e ritenuti, l’insieme delle ragioni giu del ritenuto rischio di recidiva in considerazione della estrema gravità condotte, della qualificata partecipazione associativa e della tendenziale sta del vincolo associativo, vieppiù resa concreta dalla riscontrata presenza di iniziative criminali riferibili al medesimo consorzio realizzate dopo le condot addebito, così da rendere G0=terileftte· recessivo, secondo un giudizio di mer non sindacabile in questa sede, anche il profilo relativo alla attuale detenzio altra causa del ricorrente.
Alla inammissibilità seguono le pronunce ex art 616 cod. proc. pen., defini coma da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 disp. Att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5/4/2024.