Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Severino Marche il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 23/24 in data 20/02/2024 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letti i motivi aggiunti inviati dal difensore dell’indagato in data 18.4.2024; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1- bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5- duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20 febbraio 2024, il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, ha applicato a NOME COGNOME la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione al reato di concorso (con NOME COGNOME ed un terzo soggetto rimasto ignoto) in rapina aggravata (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen.) commessi in San Severino Marche il 18 dicembre 2023 ai danni di NOME COGNOME.
Con la decisione menzionata il Tribunale ha accolto l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata avverso l’ordinanza in data 27 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva, invece, rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare valorizzando le discrepanze tra il narrato della persona offesa e quello dell’unica teste estranea presente all’accaduto, nonché i pregressi rapporti tra l’indagato COGNOME e la persona offesa, oltre che la personalità di quest’ultimo, soggetto ritenuto non credibile limitatamente alla sottrazione del bene (un giubbetto) oggetto della rapina.
Il COGNOME risulta anche indagato per il reato di concorso in lesioni volontarie aggravate (artt. 110, 582-585, 61 n. 2 cod. pen.) nonché per il reato di cui all’art. 4, comma 2, I. 110/1975 ma in relazione a tali fatti nessuna misura cautelare è stata (o poteva essere) adottata.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza l’AVV_NOTAIO, difensore dell’indagato COGNOME, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod proc. pen. – Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 273 cod. proc. pen. – Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria del reato contestato.
Lamenta la difesa del ricorrente il fatto che il Tribunale del riesame avrebbe ribaltato la decisione del G.i.p. in relazione al contestato reato di rapina senza adottare una motivazione “rafforzata” e, in particolare senza interrogarsi sulle contraddizioni presenti nel dichiarato della persona offesa e contrastanti con quanto affermato dalla teste estranea NOME COGNOME che ha affermato che allorquando il COGNOME si allontanò dal luogo dei fatti indossava il giubbotto (contenente secondo la persona offesa la somma di denaro per 3.000 euro oltre
ad un telefono cellulare ed ai documenti personali) che invece sarebbe stato oggetto di rapina.
Inoltre, la stessa persona offesa ha affermato di non aver subito alcun pestaggio e che le lesioni di cui al capo b) della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni se le era procurate da solo, cadendo a terra durante la fuga, lesioni che, peraltro riguarderebbe”gli arti inferiori e che, quindi sarebbero incompatibili con le percosse subite.
Non corrisponderebbe altresì al vero quanto affermato da Tribunale in ordine al fatto che «ci si trova in presenza di una operazione di caratura criminale complessa anche per la scelta del luogo e RAGIONE_SOCIALE circostanze di tempo tali da non destare eccessivo sospetto nelle p.o. e al contempo da garantire un certo isolamento al fine di compiere l’azione», ciò in quanto il tutto si è svolto alle 16 del pomeriggio in un parcheggio in prossimità di una scuola e dove transitavano molti veicoli.
Infine, il Tribunale avrebbe trascurato la circostanza che la stessa persona offesa al personale del pronto soccorso ospedaliero ha riferito di essere stato vittima di un “tentativo” di rapina.
2.2. Violazione di legge, mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al disposto dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen
Evidenza la difesa del 0 ricorrente che non ricorrerebbe un pericolo attuale di reiterazione della condotta criminosa qualora si fosse correttamente tenuto conto della singolarità del comportamento della persona offesa (che,per acquistare un veicolo del valore di 5/600 euro, avrebbe offerto il pagamento di 3.000 euro) nonché del fatto che, come detto, il giubbotto non fu di fatto oggetto di sottrazione essendo ancora indossato dal COGNOME al momento della fuga.
Inoltre, l’episodio che vede coinvolto l’odierno ricorrente è sostanzialmente unico e nessuna menzione è contenuta nell’ordinanza del Tribunale ai precedenti penali dell’indagato, mentre, per contro, la persona offesa risulta gravata da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona.
2.3. Violazione, omissione e/o illogicità della motivazione in relazione all’art. 275, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. – Violazione del principio di idoneità, necessità e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari, eccessiva e non tollerabile.
Secondo la difesa del ricorrente qualora fossero ritenute comunque sussistenti le esigenze cautelari il Tribunale avrebbe comunque dovuto motivare la ragioni per le quali tali esigenze non potevano essere garantite attraverso l’applicazione di una misura meno afflittiva quale quella dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.
6:in i motivi aggiunti in data 18.4.2024 il difensore dell’indagato ha altresì dedotto:
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esigenza cautelare del pericolo attuale di reiterazione del reato. Inosservanza e/o erronea applicazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o d decadenza ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Al riguardo deduce la difesa (in tre separati motivi riconducibili alla medesima questione) che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato dal Tribunale di Ancona, non è data desumere la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa anche tenuto conto del fatto che il COGNOME è incensurato e che le modalità dell’azione delittuosa di rapina appaiono occasionali ed atipiche.
Alcuni elementi indicati dai giudici della cautela, quali la caratura criminale e la strutturazione dell’operazione anche in relazione alla scelta RAGIONE_SOCIALE condizioni tempo e di luogo sarebbero in contrasto con la realtà dei fatti che si sono invece verificati in un parcheggio, in prossimità di una scuola ed in pieno pomeriggio.
3.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. dell’art. 309, comma 9 in relazione all’art. 606, lett. c), cod. proc. pen.
Secondo la difesa dell’indagato il giudice della cautela avrebbe omesso ogni autonoma valutazione in relazione all’ordinanza impugnata già carente dei requisiti di cui all’art. 292 cod. proc. pen.
La difesa dell’indagato ha quindi chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata o, in subordine, l’applicazione al COGNOME della misura cautelare meno afflittiva dell'”obbligo di firma” onde consentire allo stesso di continuare a svolgere la propria attività di tassista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in tutte le sue articolazioni, poi ribadite anche nei motivi aggiunti, è manifestamente infondato.
Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più avanti – che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti e la rilevanza e concludenza de dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698).
Così doverosamente tracciati i limiti dell’ambito decisionale che investe la Corte di legittimità occorre rilevare che – contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente – il Tribunale del riesame risulta avere analiticamente analizzato i passaggi dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e con motivazione
I)L’i congrua e logica aver spiegato gli errori di valutazione nei quali lo stesso era incorso.
Il Tribunale nel provvedimento impugnato, inglobando nella propria ordinanza e facendo proprie anche le argomentazioni avanzate dal Pubblico Ministero in sede di impugnazione, risulta avere ricostruito i fatti di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni (l’unico per il quale ha ritenuto doversi avviare i trattamento cautelare), mediante l’analitica comparazione di tutte le emergenze processuali ed avere adeguatamente e positivamente valutato l’attendibilità della persona offesa.
Quanto all’episodio della sottrazione del giubbotto della persona offesa (contenente il denaro, il telefono cellulare ed altri effetti personali), momento centrale della vicenda e sul quale si incentra in principalità anche il ricorso della difesa innanzi a questa Corte, il Tribunale ha spiegato come la versione .·11,. 4 2s,,A tclell’imputatc( è risultata attendibile, sia alla luce di quanto dichiarato anche dalla teste NOME COGNOME, la quale, pur non avendo assistito visivamente all’aggressione perché era rimasta in auto in attesa del COGNOME, ha affermato che questi, al suo ritorno nell’immediatezza dei fatti, le riferì che gli era stato sottratto il giubbo sia alla luce del fatto che il telefono cellulare che era contenuto nel predetto giubbotto dall’analisi dei tabulati telefonici è risultato in possesso degli indagati un momento successivo alla consumazione del reato.
Per il resto alle pagg. 7 e 8 dell’ordinanza del Tribunale sono indicati tutti gli elementi che riscontrano gli avvenimenti ricostruiti nell’imputazione di cui al capo A, a partire dai pregressi contatti telefonici tra la COGNOME e la persona offesa, al fatto che l’incontro sia avvenuto nelle circostanze sopra descritte (come riscontrato dall’analisi RAGIONE_SOCIALE riprese filmate dei veicoli dei soggetti interessati dall’esame dei tabulati dei telefoni in uso agli stessi), alla presenza di un terzo uomo, all’aggressione ai danni della persona offesa ad opera di due uomini tra i quali il COGNOME riferita anche dalla teste COGNOME, alla fuga precipitosa del COGNOME (sempre riferita dalla teste COGNOME) che si feriva nel cadere, al fatto che dopo l’aggressione gli indagati non inseguivano la persona offesa evidentemente paghi di quanto erano riusciti ad ottenere.
Si tratta di una serie di elementi che confortano l& tesi accusatoria e che consentono di escludere una eventuale ricostruzione alternativa dei fatti, peraltro neppure proposta dalla difesa del ricorrente o di escludere intenti calunniatori da parte del COGNOME.
Del tutto irrilevanti appaiono, infine, ai fini della valutazione della gravi indiziaria, le circostanze – evidenziate da parte ricorrente – che la persona offesa sia un soggetto asseritamente gravato da precedenti penali e che il COGNOME abbia dichiarato ai medici del pronto soccorso di essere stato vittima di una “tentata”
6 GLYPH
i /V
rapina, non competendo certo alla persona offesa la qualificazione giuridica dei fatti.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso (ed ai collegati motivi aggiunti),è doveroso osservare che anche in questo caso il Tribunale del riesame risulta avere, innanzitutto, illustrato con motivazione congrua e logica la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. evidenziand come gli indagati (tra i quali l’odierna ricorrente) abbiano orchestrato una rapina r.i aggrava . con l’uso di armi ai danni della persona offesa che è stata vittima di un vero e proprio agguato e che dette modalità ben descrivono la caratura criminale di chi ha agito, il che rende attuale il pericolo di recidiva nelle condotte.
Inoltre, anche sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza della misura cautelare adottata, il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risulta avere compiutamente adempiuto all’obbligo motivazionale in punto di esigenze cautelari evidenziando scrupolosamente le ragioni per le quali ha ritenuto inadeguata l’adozione di misura meno afflittiva di quella degli arresti domiciliari in particolare sottolineando come ogni altra misura cautelare diversa da quella applicata non risulterebbe adeguata a fronteggiare il predetto pericolo di recidiva anche tenuto conto della gravità RAGIONE_SOCIALE condotte e dell’organizzazione approntata per la consumazione del reato.
Da ultimo rimane da rilevare che i in relazione al motivo aggiunto di cui al superiore paragrafo 3.2 nel quale si lamenta che il giudice della cautela avrebbe omesso ogni autonoma valutazione in relazione all’ordinanza impugnata già carente dei requisiti di cui all’art. 292 cod. proc. pen. 5 10 stesso è da considerarsi inammissibile in quanto caratterizzato da assoluta genericità.
Infatti, secondo costante giurisprudenza di questa Corte condivisa anche dall’odierno Collegio, «In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l’onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate» (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496), adempimento non assolto nel caso in esame.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
emer g enti dal ricorso (Corte Cost. 13 g iug no 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta eq ua di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 10 maggio 2024.