Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Mazara del Vallo DATA_NASCITA‘DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in data 3/1/2024
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi, chiede l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di ries avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Termini Imerese che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautel
in carcere per il concorso nei delitti di rapina aggravata, porto abusivo di arma e pluriaggravato.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione dell’art. 273 cod.proc.p relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Il difensore, dopo aver NOME gli valorizzati dal Collegio cautelare a sostegno del rigetto dell’istanza di riesame, sostie gli stessi non corrispondono allo standard richiesto per giustificare l’adozione della m cautelare imposta al prevenuto in quanto l’ordinanza impugnata fa leva sulla mera possibili di coinvolgimento del COGNOME COGNOME fatti contestati, svalutando incongruamente la versio difensiva circa l’uso stabile del telefono del prevenuto da parte del coindagato NOME NOME‘assenza di un’affidabile individuazione dello stesso e il difetto di evidenze desumib tabulati telefonici.
Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure. Inve difensore si limita ad una rassegna dei principi in tema di prova indiziaria e all’as affermazione circa il mancato attingimento della soglia della gravità indiziaria ric dall’art. 273 cod.proc.pen. senza rapportarsi criticamente all’ampia motivazione reiet rassegnata dal Tribunale. Infatti l’ordinanza impugnata (pag. 3 e segg.) ha diffusamen illustrato l’utilizzo dell’autoveicolo TARGA_VEICOLO, di proprietà e in uso al ricorr nella commissione del furto dell’autovettura Lancia Y usata per la consumazione della rapina sia nella fase di recupero di COGNOME NOMENOME autore materiale, dopo l’atto predatorio in di COGNOME NOMENOME NOME NOME gli elementi di conferma provenienti dai tabulati tele che attestano i molteplici contatti (tentati ed effettivi) tra il COGNOME e il COGNOME; ha ampiamente confutato le circostanze dedotte a discarico dal ricorrente in sed di interrogatorio di garanzia in ordine alla disponibilità della Fiat 600 e del telefono a lui intestato, beni che sarebbero stati abitualmente usati anche dal COGNOME, figli convivente.
3.1 II Tribunale cautelare ha, inoltre, confermato il giudizio di gravità indiz relazione al furto pluriaggravato dell’autovettura Lancia Y, rimarcando la sussistenz un’adeguata provvista anche a prescindere dal generico riconoscimento dell’indagato effettuato dal personale di P.G., che ha ritenuto che le fattezze del soggetto notato vicinanze dell’autoveicolo poco prima del furto corrispondessero a quelle del prevenuto.
La difesa non si confronta con le emergenze scrutinate dai giudici cautelari e le corre valutazioni, svolgendo una confutazione priva puntualità e specificità censoria, come t inidonea a radicare il giudizio di legittimità
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4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata